Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 21 ottobre 2010, la Corte di appello di Salerno dichiarava la sussistenza delle condizioni per l’estradizione di S.L., richiesta dallo Stato dell’Ucraina per il suo perseguimento penale per più episodi di frode.
2. Avverso la suddetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’interessata, deducendo:
– il difetto del requisito della doppia incriminabilità, in quanto i fatti oggetto della domanda risulterebbero privi di rilevanza penale, per mancanza degli elementi tipici della truffa.
– la violazione dell’art. 16 della convenzione Europea di estradizione e dell’art. 303 c.p.p., quanto alla durata massima della custodia cautelare.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto soddisfatta la condizione della cosiddetta "previsione bilaterale del fatto", prevista dall’art. 2 della Convenzione Europea di estradizione, qualificando come truffa la condotta addebitata all’estradanda.
Dagli atti trasmessi a corredo della domanda estradizionale risulta infatti che l’estradanda è richiesta dalle autorità ucraine in quanto imputata della commissione di molteplici episodi di frode consistiti nel farsi consegnare, con l’inganno e abusando della fiducia dei creditori, somme anche consistenti di danaro, sotto forma di prestito. In particolare, la S. prospettava falsamente ai finanziatori di destinare le somme ricevute per acquisti di materiale per la sua ditta, con l’intenzione di non restituirle.
Questa Corte ha stabilito che commette il reato di truffa colui che, con artifizi o raggiri, riesce ad ottenere finanziamenti per sè o per altri in seguito ad un contratto di mutuo, soprattutto se vi era nell’imputato la preordinata intenzione, al momento del prestito, di non restituirlo o almeno la consapevolezza di non poterlo restituire con ogni probabilità, e che tale intenzione si sia estrinsecata in atti fraudolenti causativi dell’errore del creditore (Sez. 2, n. 2061 dei 19/10/1971, dep. 04/04/1972, Lenz, Rv. 120650).
A ciò deve aggiungersi che, al fine del controllo della previsione bilaterale del fatto, non spetta allo Stato richiesto verificare autonomamente la fondatezza della accusa formulata dalle autorità giudiziarie procedenti (ovvero, nella prospettiva del ricorrente, la consistenza effettiva dei raggiri), dovendo l’esame essere compiuto sui fatti così come esposti nei documenti indicati nell’art. 12 della Convenzione sopra citata.
2. Infondato è anche il secondo motivo.
La sentenza impugnata ha legittimamente rigettato la richiesta di scarcerazione presentata dall’Ufficio del P.M., motivata sulla perenzione dell’arresto provvisorio. Invero, il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 16 della Convenzione Europea di estradizione per la presentazione della domanda estradizionale risulta ampiamente rispettato dalle autorità ucraine che hanno avanzato la domanda in data 9 luglio 2010, ovvero 25 giorni dopo l’arresto della ricorrente.
Una volta avviata la procedura estradizionale, i termini massimi di durata della misura coercitiva applicata sono quelli stabiliti in tema di estradizione per l’estero dall’art. 714 c.p.p., comma 4, e non già quelli ordinari di cui all’art. 303 c.p.p., invocati dalla ricorrente.
Quanto alla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari, deve rilevarsi che la Corte di appello non è stata investita sul punto da alcuna richiesta difensiva. Pertanto, devono ritenersi inammissibili le relative censure proposte in questa sede dalla ricorrente.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..
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