Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con sentenza, deliberata il 29 ottobre 2009 e depositata il 28 dicembre 2009, il Tribunale ordinario di Bergamo – Sezione distaccata di San Grumello del Monte – per quanto qui rileva – ha condannato (nel concorso di circostanze attenuanti generiche) alla pena dell’arresto in venti giorni K.E.M., imputato della contravvenzione prevista e punita dall’art. 651 c.p., commessa il (OMISSIS).
2. – Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, mediante atto recante la data del 12 febbraio 2010, col quale denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza degli artt. 157, 160, 161 e 651 c.p. e L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, commi 2 e 3, eccependo la prescrizione del reato, maturata il 22 settembre 2008 ai sensi della disciplina più favorevole al reo, ultrattivamente applicabile in virtù della norma di diritto intertemporale.
3. – Il ricorso è fondato.
Considerato il titolo del reato, l’epoca della commissione e l’assenza di cause di sospensione del decorso della prescrizione, il termine relativo è spirato alla data indicata dal ricorrente.
Sicchè il reato è estinto.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata in ordine alla contravvenzione, perchè il reato è estinto per prescrizione.
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