ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009 Disposizioni urgenti per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l’isola de «La Maddalena».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 8 del 12-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo
svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell’arcipelago
dell’isola de «La Maddalena»;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento»
relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e
n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche’ l’art. 17 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Considerato che la manifestazione avra’ notevole risonanza a
livello nazionale ed internazionale con un rilevante incremento delle
presenze nel territorio d’interesse, con conseguente insorgenza di
problematiche di varia e complessa natura sul piano della mobilita’,
della ricettivita’ alberghiera, dell’accoglienza, dell’assistenza e
dell’ordine pubblico, della disciplina del traffico marittimo e
portuale e delle attivita’ connesse;
Ravvisata la necessita’ di disporre misure di carattere
straordinario ed urgente finalizzate a garantire la realizzazione, in
termini di somma urgenza, di tutti gli interventi e di tutte le opere
strutturali ed infrastrutturali indispensabili per assicurare il
regolare svolgimento di detta manifestazione, nell’ambito di
operativita’ delle disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 5-bis
del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la Convenzione del 9 giugno 2009 tra il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
MITA Resort S.r.l. che disciplina l’affidamento in concessione alla
predetta societa’ delle aree, degli immobili e delle strutture, anche
portuali, relative all’ex arsenale sito in «La Maddalena»;
Visti gli esiti delle riunioni tenutesi rispettivamente in data 23
ottobre 2009 presso l’isola de «La Maddalena» e in data 12 novembre
2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentito il Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
Acquisita l’intesa della regione autonoma della Sardegna;

Dispone:

Art. 1

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ nominato Commissario
delegato per provvedere, ferme restando le disposizioni delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in
premessa, alla realizzazione delle opere e degli interventi
funzionali allo svolgimento delle gare velistiche della «Louis
Vuitton World Series», che avranno luogo nell’isola de «La
Maddalena».
2. Il Commissario delegato provvede altresi’ alla realizzazione
delle seguenti iniziative sull’isola di Caprera, facente parte
dell’arcipelago de «La Maddalena»:
predisposizione di un Piano antincendio;
valorizzazione dei beni culturali presenti sull’isola con oneri a
carico del Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale da
eseguirsi sull’area «Punta Rossa» sentiti gli assessorati interessati
della regione autonoma della Sardegna.
3. Il Commissario delegato per le attivita’ di cui ai commi 1 e 2
si avvale di uno o piu’ soggetti attuatori, nonche’, in qualita’ di
soggetto attuatore, del Capo di Gabinetto del Presidente della
regione autonoma della Sardegna per assicurare la gestione dei
rapporti con gli enti locali e territoriali. Ai predetti soggetti
attuatori potra’ essere riconosciuto un compenso con apposito
provvedimento del Commissario delegato con oneri posti a carico
dell’art. 7.
4. Per il necessario supporto tecnico alle iniziative previste
dalla presente ordinanza e per i profili organizzativi della
competizione a livello sportivo, il Commissario delegato e’
autorizzato ad avvalersi del Team Ospitante, nonche’ di altri
soggetti attuatori cui affidare specifici settori d’intervento, sulla
base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario
medesimo. Il Commissario delegato puo’ avvalersi per la realizzazione
degli interventi infrastrutturali dell’Unita’ tecnica di missione di
cui all’art. 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, ovvero della Protezione civile
servizi S.p.A. costituita ai sensi del decreto-legge del 30 dicembre
2009, n. 195.
5. Per le medesime finalita’ di cui al comma 4 il Commissario
delegato si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli
enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche
dello Stato.

Art. 2

1. Il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza il cronoprogramma delle opere
e degli interventi occorrenti all’organizzazione dell’evento.
2. Il Commissario delegato assicura il coinvolgimento delle
organizzazioni di volontariato per garantire il regolare svolgimento
delle manifestazioni di cui al comma 1 in condizioni di sicurezza.
3. Il Commissario delegato e’ autorizzato a conseguire
sponsorizzazioni volte ad acquisire risorse finanziarie o altre
utilita’ per la realizzazione degli interventi e delle opere e per il
conseguimento dei servizi necessari per la celebrazione dell’evento,
nonche’ per l’organizzazione di ogni altra iniziativa funzionale al
buon esito delle manifestazioni di cui alla presente ordinanza, in
deroga all’art. 43, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
4. Al fine di garantire il necessario supporto amministrativo e
tecnico alle attivita’ da porre in essere per consentire la
realizzazione del «grande evento» di cui alla presente ordinanza, il
Commissario delegato e’ autorizzato ad istituire un’apposita
struttura composta complessivamente da non piu’ di cinque unita’ di
personale appartenenti alla pubblica amministrazione.
5. Al personale della struttura di cui al comma 7 e’ corrisposta
una indennita’ mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo
trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari
a 70 ore di lavoro straordinario.
6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede a carico del Fondo
della protezione civile.
7. Al fine di garantire un’efficace programmazione degli interventi
e delle opere, nonche’ per curare gli aspetti organizzativi necessari
per il regolare svolgimento della manifestazione di cui in premessa,
e’ istituita con apposito decreto del Commissario delegato una
Commissione generale d’indirizzo per gli aspetti organizzativi,
composta da sei membri, di cui due designati dal Dipartimento della
protezione civile, due della regione autonoma della Sardegna, uno
dalla provincia di Olbia e Tempio Pausania, uno dal comune de «La
Maddalena» ed uno dal soggetto concessionario dell’area nella quale
verra’ ospitata la manifestazione velica.
8. Il Commissario delegato provvede altresi’ all’espletamento delle
iniziative volte a favorire la promozione dell’evento, anche presso
club nautici ed altre realta’ internazionali che si propongono di
sostenere le relative spese.
9. Per I’espletamento delle occorrenti attivita’ previste dalla
presente ordinanza, al Commissario delegato e’ attribuito un compenso
mensile lordo pari al 3,75% del trattamento economico complessivo in
godimento con oneri posti a carico dell’art. 7.

Art. 3

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza il Commissario delegato provvede all’approvazione dei
progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli
interventi di rispettiva competenza; l’approvazione dei progetti
avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso
Commissario delegato.
2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a
maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di
un’amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non
dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera
prescindendo dalla sua presenza e dall’adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in
sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena
di inammissibilita’, le specifiche indicazioni progettuali necessarie
al fine dell’assenso. In caso di motivato dissenso espresso da
un’amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute dei cittadini, la determinazione e’ subordinata,
in deroga all’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modifiche e integrazioni, all’assenso del Ministro
competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di
servizi di cui al comma 1, in deroga all’art. 17, comma 24, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle
amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e,
qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

Art. 4

1. Ferme restando le procedure e le deroghe previste dalle
ordinanze di protezione civile indicate in premessa, per l’attuazione
della presente ordinanza, il Commissario delegato e’ autorizzato, ove
ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a
derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma
2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,
10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77,
80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123,
124, 25, 128, 130, 132, 141, 143,144,153, 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 16, 17 e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101,
178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197 e 198, 208,
211, 214, 216, da 239 a 253, 255 comma 1;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione
statale oggetto di deroga.

Art. 5

1. Al fine di realizzare le opere infrastrutturali a mare
necessarie al «grande evento» nelle aree dell’ex Arsenale militare di
La Maddalena ricomprese nel sito d’interesse nazionale e di
riqualificare definitivamente le aree di grande interesse ed il
patrimonio artistico e paesaggistico il Commissario delegato e’
autorizzato a procedere, nelle more dell’ultimazione degli eventuali
interventi di bonifica, utilizzando, in quanto compatibili, le
procedure e le deroghe previste dall’art. 12 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3716 del 19 novembre 2008.
Riguardo alle aree predette il Commissario delegato approva, d’intesa
con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, i progetti di dragaggio, di bonifica, di deposito temporaneo
dei sedimenti e di trattamento degli stessi, in deroga all’art. 1,
comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il provvedimento di
approvazione dei progetti sopra indicati costituisce altresi’
autorizzazione al trasporto dei materiali, alla gestione degli stessi
nonche’ allo sversamento in idonea cassa di colmata all’uopo
selezionata. Ai fini della classificazione dei materiali di dragaggio
possono essere utilizzati i risultati ottenuti a seguito del
campionamento del fondo scavo gia’ eseguito nelle predette aree.
2. I materiali di dragaggio di cui al comma 1 destinati ad essere
refluiti all’interno di strutture di contenimento nell’ambito di
porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere
accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui
all’art. 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modifiche ed integrazioni. Le Autorita’ marittime
competenti presso i porti di provenienza e destinazione dei materiali
concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante
vigilanza durante il trasporto degli stessi.

Art. 6

1. Al fine di consentire l’ottimale svolgimento del «grande evento»
nell’isola di La Maddalena, la regione autonoma della Sardegna e, per
essa, l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa sono autorizzate a
procedere all’assegnazione prioritaria di alloggi agli attuali
residenti nei fabbricati distinti in catasto al foglio n. 15,
particelle n. D238 e D239, nel territorio del comune di La Maddalena,
in deroga alle disposizioni contenute nell’art. 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 560, e nella legge regionale 6 aprile 1989, n. 13,
e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 1. Per consentire l’organizzazione, la realizzazione degli interventi funzionali all’evento e delle connesse attivita’ finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla presente ordinanza, oltre ad una contribuzione del soggetto concessionario dell’area nella quale verra’ ospitata la manifestazione velica, e’ stanziata la somma di euro 4.000.000,00. 2. Agli oneri derivanti dal commi 1 si provvede: quanto a euro 3.750.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che sara’ appositamente integrato dal Ministero dell’economia e delle finanze; quanto a euro a euro 250.000,00 a carico del bilancio della regione autonoma della Sardegna. 3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite direttamente sulla contabilita’ speciale all’uopo istituita ed intestata al Commissario delegato. 4. Per le finalita’ di cui al comma 1, il Commissario delegato e’ autorizzato ad assegnare al Comitato organizzatore (WSTA) la somma di euro 2.300.000,00 a valere sulle somme disponibili sulla contabilita’ speciale di cui al comma 3. 5. A conclusione delle iniziative di cui alla presente ordinanza il Comitato organizzatore provvede a trasmettere una dettagliata relazione in ordine all’utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 1. La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 30 dicembre 2009 Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-12&task=dettaglio&numgu=8&redaz=10A00107&tmstp=1263374593446

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