Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-11-2010) 15-02-2011, n. 5746 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la decisione sopra indicata, la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza datata 23.6.2009, con cui il Tribunale di Nicosia aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione M.V., esercente funzioni di controllo del personale nell’impresa Tecno Racket s.r.l., per abuso dei mezzi di disciplina ( art. 571 c.p.) nei confronti della dipendente T. R..

2. Contro la sentenza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, e deduce, con il primo motivo, nullità della sentenza per inosservanza del termine di notifica del decreto di citazione in grado d’appello e della successiva ordinanza dichiarativa della contumacia dell’imputato.

3. Il ricorso è fondato: risulta che all’udienza del 20 febbraio 2010 fu dato inizio al giudizio d’appello in mancanza dell’imputato e del difensore, pur non essendo stato rispettato il termine minimo di 20 giorni, previsto per comparire in appello ( art. 620 c.p.p., comma 3).

Ciò rende nulla il giudizio d’appello, la cui sentenza va, pertanto annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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