Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-02-2011, n. 904 Abilitazione all’insegnamento Professori delle scuole medie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il prof. P. rivendica il suo diritto ad essere inserito nella terza fascia delle graduatorie provinciali relative alla classe di concorso AM77 (violino), ai sensi dell’art. 4, comma 1, let. d) del D.D.G. 31 marzo 2005, recante le disposizioni applicative per l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 20052007, ritenendo di essere in possesso dell’abilitazione ope legis ex art. 1, comma 2bis, del D.L. n. 255/2001, convertito nella L. n. 333/2001;

Il TAR adito ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni. (…).

L’art. 1, comma 2bis, della L. n. 333/2001 (intitolato "Norme di interpretazione autentica") ha stabilito che "…Ai fini dell’accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell’abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all’articolo 5 del regolamento…".

Infine, l’art. 1, comma 4bis, della L. n. 143/2004 ha stabilito che "…In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l’anno scolastico 20032004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A…".

Le predette disposizioni hanno, in sostanza, stabilito via via criteri diversi per l’inserimento dei docenti di strumento musicale nelle graduatorie permanenti, criteri che fanno riferimento in parte al possesso di determinati titoli di studio e professionali, in parte all’avvenuta prestazione di un periodo minimo di servizio in un arco temporale predeterminato. Inoltre, le disposizioni in argomento hanno suddiviso le graduatorie permanenti di strumento musicale in tre fasce o scaglioni, a similitudine di ciò che avviene per le altre classi di concorso.

Le graduatorie in argomento comprendono le seguenti fasce:

a) prima fascia (o scaglione): vi sono inseriti i docenti già inclusi nelle graduatorie ante L. n. 124/1999 (le quali, come è noto, hanno rappresentato la base per le graduatorie permanenti – vedasi al riguardo l’art. 2 del D.M. 27/3/2000, n. 123, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della L. 3 maggio 1999, n. 124). Peraltro, relativamente alle graduatorie di strumento musicale, si tratta di uno scaglione "virtuale", non essendoci docenti in possesso di tali requisiti, visto che non si sono mai tenuti i concorsi per titoli ed esami;

b) seconda fascia (o scaglione): vi sono inseriti i soggetti di cui all’art. 11, comma 9, della L. n. 124/1999 (ossia coloro che avevano prestato 360 giorni di servizio effettivo nell’insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l’anno scolastico 19891990 e la data di entrata in vigore della L. n. 124, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’a.s. 19941995, previo – se del caso – il superamento della sessione riservata degli esami di abilitazione all’insegnamento, prevista nell’ultimo periodo del citato comma 9);

b) terza fascia (o scaglione): vi sono inseriti tutti gli altri soggetti (vale a dire, sia quelli di cui parla l’art. 1, comma 1bis, della L. n. 333/2001, sia quelli menzionati dall’art. 1, comma 4bis, della L. n. 143/2004 (che ha introdotto la terza fascia anche nelle graduatorie della classe di concorso 77/A);

Ciò premesso, bisogna stabilire se l’odierno ricorrente è effettivamente in possesso dell’abilitazione ope legis ex art. 1, comma 1bis, della L. n. 333/2001, partendo dalla premessa – non contestata – che il prof. P. ha conseguito l’abilitazione in educazione musicale dopo la data di entrata in vigore della L. n. 124/1999 (precisamente nel 2001).

Il Collegio conosce l’orientamento espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria, ed in particolare dal TAR del Lazio, che in più occasioni ha ritenuto non sussistere alcun limite temporale per il conseguimento della predetta abilitazione (vedasi, al riguardo, le decisioni della Sez. IIIbis del TAR Lazio 18/2/2004, n. 1502 e 6/11/2003, n. 9606, nonché quelle richiamate dal ricorrente), ma non lo condivide, per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, esiste un argomento di ordine letterale, ossia il fatto che l’art. 1 della L. n. 333/2001 è dichiaratamente una norma di intepretazione autentica degli artt. 5 e 6 del D.M. n. 123/2000 (e quindi dell’art. 11, comma 9, della L. n. 124/1999), per cui si deve ritenere che la disposizione non ha inteso introdurre alcuna modifica ai requisiti per l’accesso alle graduatorie previsti dalle norme interpretate. Per cui, dovendosi necessariamente ritenere che la L. n. 124/1999 e il D.M. n. 123/2000 non potevano che far riferimento a titoli posseduti già alla data di entrata in vigore delle norme medesime, se ne deve inferire che l’abilitazione doveva essere posseduta alla data del 24/5/1999 (data di entrata in vigore della L. n. 124/1999).

In effetti, a ben guardare, l’art. 1, comma 1bis, della L. n. 333/2001 ha sostituito al requisito del periodo minimo di insegnamento (360 giorni nel decennio che va dall’a.s. 1989/1990 al 24/5/1999) previsto dall’art. 11, comma 9, il diverso requisito dell’inserimento negli elenchi di cui al D.M. 13/2/1996, ma non ha toccato l’altro requisito (ossia il possesso dell’abilitazione in educazione musicale, che, in base alle considerazioni che precedono, doveva essere posseduta alla data del 24/5/1999).

In aggiunta all’argomento letterale, sono ravvisabili anche ragioni di ordine logico e sostanziale che militano in favore dell’orientamento che si intende sostenere in questa sede.

Bisogna infatti considerare che la L. n. 333/2001 è stata adottata in un momento in cui non erano più operativi gli elenchi di cui al D.M. 13 febbraio 1996 (visto che, per effetto della L. n. 124/1999, anche i corsi di indirizzo musicale erano stati ricondotti ad ordinamento con l’istituzione della nuova classe di concorso 77/A). Pertanto, il riferimento alla data di entrata in vigore della L. n. 124/1999, contenuto nel citato art. 1, comma 1bis, non può riferirsi solo all’inclusione negli elenchi di cui al D.M. 13/2/1996 (in quanto è scontato che l’inclusione in tali elenchi può essere avvenuta solo prima del 24/5/1999), ma anche al conseguimento dell’abilitazione in educazione musicale.

Per queste ragioni, non è nemmeno possibile ritenere ("stiracchiando" la portata di una disposizione che è dichiaratamente di interpretazione autentica) che i requisiti ex art. 1, comma 1bis, possano essere stati conseguiti alla data di entrata in vigore della L. n. 333/2001: infatti (per quanto detto in precedenza), la legge da ultimo citata ha solo aggiunto un altro requisito a quello che, sempre in aggiunta all’abilitazione, era previsto dalla L. n. 124/1999.

Diversa sarebbe stata la conclusione se il Legislatore del 2001 avesse operato, ad esempio, sul requisito del periodo minimo di insegnamento nel decennio, prevedendo che il servizio utile avrebbe potuto essere maturato anche in una data successiva al 24 maggio 1999, perché in questo caso sarebbe corretto far riferimento alla data di entrata in vigore della L. n. 333/2001.

Infatti, mentre il requisito del servizio è un elemento "mobile" (che si incrementa con il passare del tempo), gli altri due – l’abilitazione in educazione musicale e l’iscrizione negli elenchi ex D.M. 13/2/1996 – sono elementi "fissi" (in quanto la data del conseguimento di tali titoli non può variare).

Inoltre (e l’argomento è funzionale a smentire la tesi per cui il Legislatore del 2001 avrebbe voluto sanare le posizioni di tutti i soggetti non in possesso dei requisiti ex L. n. 124/1999), si deve osservare che nel sistema delle graduatorie permanenti esiste sempre la possibilità di inclusione in occasione di tornate successive, per cui un soggetto che maturi i requisiti dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda non perde la possibilità di essere inserito nella graduatoria in un momento successivo.

Pertanto, nel caso di specie appare corretto l’operato del CSA di Lecce, che ha ritenuto il ricorrente privo dell’abilitazione ope legis di cui all’art. 1, comma 1bis, della L. n. 333/2001.

L’appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe reiterando le censure formulate in primo grado.

All’udienza del 9 novembre 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Nelle more del giudizio è intervenuta la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, al comma 605, per quel qui interessa dispone: "Ai docenti in possesso dell’abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/20062006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della L. 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1, comma 2bis, del d.l. 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 agosto 2001, n. 333".

La norma, che non è di interpretazione autentica, ha spostato il termine, per l’acquisizione dell’abilitazione, alla data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/20062006/2007, e quindi in data successiva al 25 maggio 1999.

È incontestato che l’appellato sia iscritto negli elenchi di cui al D.M. 13 febbraio 1996.

La norma dimostra l’infondatezza dell’appello ma, al tempo stesso, ne determina la sua improcedibilità in quanto è fuor di dubbio che, allo stato, l’appellato possiede i requisiti per essere inserito nella graduatoria su cui si controverte.

D’altro canto la medesima amministrazione (Dipartimento per l’Istruzione – direzione generale per il personale scolastico), con circolare del 13 maggio 2008, prot. n. 7911, depositata in giudizi di analogo tenore, aveva chiesto all’Avvocatura Generale dello Stato di chiedere al Consiglio di Stato una pronuncia di cessazione della materia del contendere nei giudizi ancora pendenti.

L’appello deve essere quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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