Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 2 del 9-1-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 9 giugno 2009)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’
1. La Provincia autonoma di Trento promuove e rafforza la
cittadinanza attiva dei giovani quale elemento fondamentale della
societa’ democratica, favorendo in particolare la conoscenza delle
istituzioni del Trentino e del loro ruolo nello sviluppo della vita
pubblica e sociale.
2. La Provincia sostiene l’attivazione di forme innovative di
partecipazione e di rappresentanza dei giovani alla vita
istituzionale del Trentino, anche presso gli enti locali, garantendo
il coordinamento con le finalita’ e gli organismi istituiti dalla
legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di
istruzione e formazione del Trentino), e dalla legge provinciale 14
febbraio 2007, n. 5 concernente «Sviluppo, coordinamento e promozione
delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale
e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema
educativo di istruzione e formazione del Trentino)».
Art. 2
Istituzione del consiglio provinciale dei giovani
1. Per la realizzazione delle finalita’ indicate nell’art. 1 e’
istituito il consiglio provinciale dei giovani del Trentino,
organismo di consultazione e rappresentanza dei giovani, luogo di
confronto e di dibattito sulle tematiche di interesse dei giovani. Il
numero dei componenti e l’organizzazione del consiglio provinciale
dei giovani rispecchiano per quanto possibile la disciplina prevista
per il Consiglio provinciale di Trento.
2. Nell’ambito del consiglio provinciale dei giovani possono
essere costituite delle commissioni per l’approfondimento di
specifiche tematiche in particolare con riferimento alle seguenti
materie:
a) istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per
i giovani, pari opportunita’;
b) educazione civica e relazioni con la famiglia e con le
istituzioni;
c) formazione e lavoro, tutela dell’ambiente e della salute;
d) sport, cultura e attivita’ per il tempo libero.
3. Il consiglio provinciale dei giovani approva un regolamento
per il suo funzionamento. Il supporto al consiglio provinciale dei
giovani e’ garantito dalla struttura provinciale competente per
l’attivita’ della consulta provinciale degli studenti.
4. Il consiglio provinciale dei giovani puo’ promuovere
gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani
internazionali, nazionali e regionali, nonche’ stipulare con essi
accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in
particolare nell’ambito delle iniziative sulla cittadinanza e
partecipazione dei giovani nell’Unione europea. Alle attivita’ e alle
iniziative del consiglio provinciale dei giovani sono assicurate
adeguate forme di pubblicita’, anche attraverso i siti istituzionali
internet della Provincia e del Consiglio provinciale.
Art. 3
Composizione del consiglio provinciale dei giovani
1. Il consiglio provinciale dei giovani e’ composto di massimo
trentacinque giovani tra i quattordici e i diciannove anni di eta’,
eletti democraticamente tra i propri componenti dalla consulta
provinciale degli studenti istituita dall’art. 40 della legge
provinciale sulla scuola. La consulta provinciale degli studenti
definisce con regolamento, d’intesa con la competente commissione
permanente del Consiglio provinciale, la composizione del consiglio
provinciale dei giovani, garantendo la presenza di giovani con
esperienze nel mondo del lavoro, di giovani stranieri nonche’ di
giovani provenienti dai territori individuati ai sensi della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo
dell’autonomia del Trentino).
2. Il consiglio provinciale dei giovani e’ rinnovato entro
sessanta giorni dalla nomina della consulta provinciale degli
studenti.
3. Per il rinnovo, la surroga e la decadenza si applica quanto
previsto per la consulta provinciale degli studenti.
4. Nella prima seduta successiva alle elezioni, la carica di
presidente del consiglio provinciale dei giovani e’ provvisoriamente
assegnata allo studente eletto che ha conseguito il maggior numero di
voti. In caso di parita’ e’ assegnata allo studente eletto piu’
anziano.
Art. 4 Rapporti con il Consiglio provinciale 1. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani e il Presidente del Consiglio provinciale promuovono d’intesa, a cadenza annuale, la convocazione di una seduta congiunta del consiglio provinciale dei giovani e del Consiglio provinciale; in tale occasione il presidente del consiglio provinciale dei giovani presenta una relazione sull’attivita’ svolta e sulle iniziative proposte. 2. All’atto dell’assegnazione di un disegno di legge riguardante tematiche di interesse dei giovani, il Presidente del Consiglio provinciale puo’ richiedere al consiglio provinciale dei giovani un parere da rendere in tempo utile alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale. 3. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani trasmette le decisioni assunte dal consiglio provinciale dei giovani e dalle sue commissioni su argomenti di particolare rilevanza al Presidente del Consiglio provinciale che ne da’ comunicazione ai consiglieri provinciali.
Art. 5
Clausola valutativa
1. Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore di questa
legge, la relazione prevista dall’art. 4 evidenzia la ricaduta
complessiva dell’attivita’ del consiglio provinciale dei giovani, in
particolare in termini di proposte e pareri formulati, di attivita’
svolte nonche’ di rapporti con organismi analoghi, valutandone anche
gli effetti e i costi. A seguito della relazione, il presidente del
consiglio provinciale dei giovani puo’ proporre al Consiglio
provinciale la modificazione di questa legge anche per prevedere
l’elezione diretta del consiglio provinciale dei giovani
contestualmente all’elezione della consulta provinciale degli
studenti.
Art. 6
Modificazione dell’art. 40 della legge provinciale sulla scuola
1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’art. 40 della legge
provinciale sulla scuola e’ inserita la seguente:
«e-bis) eleggere tra i suoi componenti il consiglio provinciale
dei giovani;».
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 28 maggio 2009
DELLAI
(Omissis).
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-09&task=dettaglio&numgu=2&redaz=009R0613&tmstp=1263375001257