Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 23.5.2001 (o 27.3.2002), il Tribunale di Catania dichiarò S.F. responsabile del reato di ricettazione e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione e L. 1.000.000 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Catania, con sentenza in data 19.5.2009, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:
1. violazione della legge processuale in quanto la sentenza della Corte d’appello di Catania reca in intestazione la data 3.12.2009 ed in calce al dispositivo la data 19.5.2009; inoltre nell’intestazione della sentenza impugnata quella di primo grado è indicata in data 23.5.2001, mentre nel dispositivo è indicata in data 27.3.2002; ciò determinerebbe una nullità assoluta in quanto, essendo stato indicato il termine di giorni 45 per la stesura della sentenza d’appello, l’erroneo richiamo alla data della sentenza avrebbe leso il diritto di difesa;
2. vizio di motivazione in relazione alla condotta rilevante ed alla interpretazione delle prove, avendo fondato l’affermazione di responsabilità sui precedenti penali e sulla contumacia dell’imputato, nonchè sul fatto che sull’autovettura compendio di furto fu rinvenuto il telefono cellulare dell’imputato e che egli si diede alla fuga in occasione di un controllo della polizia stradale, ma la presenza del cellulare potrebbe essere spiegata da smarrimento o casuale presenza di S. a bordo dell’auto quale passeggero inconsapevole;
3. violazione di legge in relazione all’entità della pena sproporzionata al ruolo marginale dell’imputato.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In tema di nullità della sentenza, la mancanza o l’evidente erroneità della data non è causa di nullità allorchè questa si possa ricavare con esattezza dagli atti. (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 26387 del 7.5.2009 dep. 25.6.2009 rv 244402. Fattispecie nella quale si è ritenuto che la indicazione in calce alla sentenza di una data erronea fosse un errore materiale corretto dalla data della udienza di trattazione).
Nel caso di specie all’udienza era presente il difensore e ciò esclude incertezza sulla data della pronunzia della sentenza.
Nessun nocumento al diritto di difesa è derivato dalla errata indicazione della sentenza di primo grado, posto che l’appello era già stato proposto e discusso.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della responsabilità dell’imputato anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo nella fuga al controllo da parte della polizia stradale e nella mancata allegazione di indicazioni circa la provenienza del veicolo conseguente alla contumacia.
Legittimamente è stato tratto un indizio dalla fuga.
Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, dalla fuga della persona sottoposta alle indagini, così come dalla sua latitanza, in taluni casi, si possono trarre elementi di valutazione: "la latitanza di per sè non può costituire prova o indizio a carico dell’imputato, ma in unione ad altri elementi può essere tenuta presente quale comportamento "post delictum", nella formazione del convincimento del giudice, dovendosi però distinguere il caso di chi si dia alla fuga prima che contro di lui sia stata mossa alcuna accusa, nel quale la irreperibilità e la successiva latitanza acquista un valore sintomatico, dal caso di chi si dia alla fuga sapendo che contro di lui è stato emesso un provvedimento restrittivo, nel quale alla latitanza non può darsi alcun valore probatorio, ben potendo anche un innocente darsi alla fuga per sottrarsi alla carcerazione preventiva". (Cass. Sez. 2^, sent. n. 5890 del 27.4.1995 dep. 22.5.1995 rv 201337).
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere desunta anche dall’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (V. Cass. Sez. 2^, sent. n. 25756 in data 11.6.2008 dep. 25.6.2008 rv 241458).
Non vi è, in ragione di tale orientamento, alcuna inversione dell’onere della prova in capo all’imputato, dal momento che la prova a carico è rappresentata dall’essere stato costui in possesso dei beni di provenienza delittuosa, sicchè laddove egli li avesse ricevuti in buona fede, ha solo l’onere di allegare tale elemento in modo verificabile e quindi circostanziato.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la pena rientra nei parametri edittali ed è prossima ai minimi di legge.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
In ragione della inammissibilità del ricorso provvederà il giudice a quo alla correzione degli errori materiali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
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