Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 2.7.2007, il Giudice di Pace di Gaeta dichiarò C.G. responsabile del reato di cui all’art. 635 c.p. e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di Euro 500,00 di multa.
L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidare in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile F.C..
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma il Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Gaeta, con sentenza in data 22.10.2008, confermò la decisione di primo grado e condannò l’appellante alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio.
Ricorrono per cassazione i difensori dell’imputato deducendo:
1. violazione di legge in quanto la querela sarebbe tardiva, dal momento che F.C. ha dichiarato che i danneggiamenti erano avvenuti nel settembre 2003, mentre la querela è stata proposta il 25.3.2004;
2. violazione di legge in quanto il Tribunale ha escluso il danneggiamento dei punti luce e del serbatoio sicchè non tutti i fatti contestati sono stati accertati, onde l’imputato avrebbe dovuto essere prosciolto; peraltro la sostituzione posticcia di un manufatto non integrerebbe il delitto di danneggiamento, poichè il "sostituire" non rientra nelle condotte previste dall’art. 635 c.p.;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto comunque mancherebbe l’elemento soggettivo del reato;
4. mancata assunzione di una prova decisiva e cioè la C.T.U. espletata in sede civile la cui acquisizione era stata richiesta al primo giudice e reiterata in appello;
5. mancata assoluzione dell’imputato non essendovi prova che egli abbia commesso il fatto;
6. intervenuta prescrizione del reato nell’ipotesi in cui si ritenga che il fatto sia stato commesso tra il gennaio ed il febbraio 2004.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che i fatti sono stati contestati e ritenuti come commessi fino al gennaio 2004.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che il Tribunale ha ritenuto che fossero stati rimossi il discendente pluviale della terrazza di F. e la pannellatura sul muro, sicchè è stata ritenuto integrato il danneggiamento della proprietà di F., sulla scorta delle dichiarazioni di costui, a prescindere dal fatto che il teste D.B. non abbia riferito sui punti luce e sul serbatoio.
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che da un lato la prova richiesta era stata ritenuta ininfluente e che per altro verso "l’accertamento peritale, mezzo di prova neutro e, come tale, non classificabile nè quale prova a carico nè quale prova a discarico ( art. 495 c.p.p., comma 2) dell’accusato, non può essere ricondotto alla nozione di "prova decisiva" la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. d)". (Cass. Sez. 6^, sent. n. 17629 del 12.2.2003 dep. 4.4.2003 rv 226809).
Il quinto motivo di ricorso svolge censure di merito non deducibili in questa sede.
Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Anche computando quale data di consumazione del reato il settembre 2003, sicchè il reato non è prescritto.
Il terzo motivo di ricorso è fondato.
A fronte della deduzione della mancanza dell’elemento soggettivo del reato il giudice di secondo grado si è limitato ad affermare che tale elemento sussisterebbe perchè i lavori sarebbero stati compiuti in spregio ai diritti del confinante (il che riguarderebbe se mai il diverso reato di cui all’art. 633 c.p.), neppure ponendosi il problema dell’eventuale riconducibilità del fatto a colpa anzichè a dolo.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Latina.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina.
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