Cassazione Penale, sez. I, 19-04-2000 n. 1545

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) – Benefici penitenziari – Ostatività alla concessione per pene inflitte per determinati delitti – Superamento per effetto dell’impossibilità della collaborazione – Allegazione di elementi specifici che provino tale impossibilità – Necessità.

Cassazione Penale, sez. I, 19-04-2000 (C.C. 01-03-2000), n. 1545 – Pres. Losana C – Rel. Vancheri A – Russo – P.M. (conf.) Viglietta G

In fatto e diritto

Con ordinanza del 21.4.1999 il Tribunale per i Minorenni di Lecce in funzione di tribunale di sorveglianza, rigettava l’istanza di affidamento in prova presentata da R.M., osservando che il condannato doveva espiare la pena di anni 3) e mesi 2 di reclusione per i delitti di associazione finalizzata allo spaccio e di traffico aggravato di stupefacenti, e che quindi, non risultando che egli avesse prestato attività di collaborazione ai sensi dell’art. 4-bis della L. 26.7.1975 n. 354, la sua domanda non poteva trovare accoglimento.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il R., deducendo violazione dell’art. 4-bis Ord. Pen. e illogicità di motivazione per avere il tribunale omesso qualsiasi accertamento volto a verificare la impossibilità per il condannato di svolgere un’utile collaborazione, secondo quanto stabilito dalle sentenze n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995, dato che dalla sentenza di condanna in grado di appello emergeva che, a seguito delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia vicini al vertice dell’organizzazione, i fatti e le responsabilità erano stati totalmente e definitivamente accertati.

Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso contiene esclusivamente considerazioni fattuali intese a proporre una diversa valutazione delle risultanze emerse, rilevabili dalle indagini svolte e dalle informazioni acquisite, per cui va dichiarato inammissibile.

Ed invero il tribunale ha adeguatamente dimostrato che era da escludere che la collaborazione prestata dai collaboratori di giustizia potesse essere considerata, di per sé, esaustiva di qualsiasi spazio di utile collaborazione con gli organi di giustizia anche da parte del R., dando atto che lo stesso non aveva neanche confessato la propria responsabilità.

A ciò si aggiunga che il ricorrente non soltanto si è limitato ad affermare in maniera puramente assertiva che la sua collaborazione sarebbe stata comunque impossibile, ma non ha neanche offerto la sua collaborazione, limitandosi a sostenere che essa non avrebbe avuto, in ogni caso, alcun rilievo.

Né può servire, ai medesimi fini, la collaborazione prestata da altri soggetti, quando, come nel caso in esame, sia stato rilevato da parte del giudice di merito che, pur dopo tale collaborazione, residuavano spazi per una ulteriore approfondimento di tutti gli aspetti della vicenda, che sono state solo in parte date da altri imputati, mentre il R. ha sempre negato ogni suo coinvolgimento nei fatti contestatigli, limitandosi ad ammettere soltanto di conoscere alcuni coimputati, tacendo totalmente sulla operatività dell’associazione criminosa e sulle attività dalla stessa svolte.

A prescindere, quindi, dalla considerazione che il giudizio di esclusione della esistenza di una valida collaborazione e della impossibilità di prestarla, formulato dal giudice di merito con adeguata motivazione, non può essere censurato in sede di legittimità, qualora, come nel caso di specie, il condannato prospetti la impossibilità della sua collaborazione ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione dei benefici richiesti, è necessario che tale impossibilità emerga chiaramente e non residuino degli ambiti inesplorati, non essendovi dubbio che solo in tal caso è possibile valutare se la collaborazione del condannato, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 1995, sia "impossibile" perché fatti e responsabilità sono già stati completamente accertati.

E’ da escludere, poi, che il riconoscimento operato con la sentenza di condanna circa la limitatezza del suo ruolo in seno all’associazione possa essere considerato, di per sé, impeditivo di una qualsiasi forma di collaborazione.

Tale requisito, quale condizione che consente l’applicabilità delle misure alternative alla detenzione, costituisce un semplice dato che dev’essere verificato dal tribunale sulla scorta degli elementi che possono essere acquisiti.

Quando, come nel caso in esame, il condannato prospetti la impossibilità della sua collaborazione, ai fini del superamento delle condizioni ostative alla fruizione dei benefici richiesti, è necessario che nell’istanza il condannato prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa tale impossibilità, non essendovi dubbio che solo in tal caso è possibile valutare se la collaborazione del condannato, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 306 del 1991, n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995, sia effettivamente "impossibile" perché fatti e responsabilità sono già stati completamente accertati, o "irrilevante" perché la posizione marginale nell’organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti a livello superiore. (V. Cass., Sez. I, sent. n. 2034 del 04.07.1995, Z.).

Mancando tali presupposti, la domanda è comunque inaccoglibile.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile. Trattandosi di soggetto minorenne all’epoca dei fatti, non ne consegue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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