Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5815

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.D., quale parte offesa nel procedimento penale a carico di tale L., indagato per il reato di cui all’art. 61 c.p., nn. 2, 7, 11 e art. 646 c.p., tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione, emesso il 30.9.2009 dal GIP presso il Tribunale di Modena.

Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo:

violazione del principio del contraddittorio, posto che a seguito di reiterata opposizione alla seconda richiesta di archiviazione del P.M., era stata omessa la fissazione di nuova udienza camerale al fine di consentire all’opponente di esercitare il proprio diritto di difesa in ordine allo svolgimento delle ulteriori indagini svolte dal P.M. e disposte dal GIP in occasione dell’udienza fissata a seguito di opposizione alla prima richiesta di archiviazione. Il GIP si era, peraltro, limitato a rilevare la carenza delle indicazione dei temi di indagine suppletiva e dei relativi elementi di prova, ritenendo superflui ulteriori accertamenti senza motivare sul punto e considerando legittima, in tale ipotesi, l’adozione di un provvedimento "de plano". Il ricorso è infondato. La doglianza del ricorrente si rifà ad un indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 40113/2009) superato dalla sentenza delle S.U. della S.C. (n. 23909/2010) che, chiamata a risolvere la questione "se, dopo l’espletamento delle indagini disposte in esito al non accoglimento, su opposizione della persona offesa, di una prima richiesta di archiviazione, il Giudice per le indagini preliminari, riproposta dal P.M. la richiesta di archiviazione, sia tenuto a fissare l’udienza camerale o possa provvedere con decreto", ha affermato il principio secondo cui, dopo l’espletamento delle indagini, disposte dal P.M., a seguito di ordinanza emessa dal G.I.P. su opposizione della persona offesa, il G.I.P. può provvedere con decreto se non vi sia nuova opposizione o se questa sia inammissibile, senza necessità di fissare nuovamente udienza camerale.

Con detta sentenza è stato chiarito che, compiute ulteriori indagini, il P.M. è ripristinato nella facoltà di richiedere l’archiviazione, dandone avviso alla persona offesa la cui nuova opposizione non obbliga il G.I.P ad emettere ordinanza per la fissazione di camera di consiglio, ove la riconosca inammissibile ed accolga la ripetuta richiesta di archiviazione del P.M., tenuto conto che, ai sensi della novella dell’art. 111 Cost., il processo deve essere non solo necessario ma anche di durata ragionevole, sicchè la garanzia del contraddittorio incidentale rileva solo ove funzionale alla prospettiva di esercizio dell’azione penale "in ipotesi di valutazione del G.I.P. discorde da quella del P.M. sulla sufficienza delle indagini per decidere se archiviare, come richiestogli o che il P.M. eserciti l’azione penale".

Nella specie, premesso il richiamo delle argomentazioni del P.M. sulla nuova richiesta di archiviazione, il G.I.P. ha motivato la declaratoria d’inammissibilità della reiterata opposizione, per essere la stessa priva dei requisiti previsti dal codice di rito, ex art. 410 c.p.p., comma 1 (omessa indicazione di temi di indagine suppletivi e dei relativi elementi di prova) e considerata la compiutezza delle indagini già svolte.

Deve, quindi,ritenersi del tutto legittimo il provvedimento impugnato di archiviazione "de plano".

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *