Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-02-2011, n. 5767

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

erale nella persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 9.2.10 la Corte d’Appello di Genova, in riforma della sentenza 30.9.05 del Tribunale di Massa, previa concessione con criterio di equivalenza delle attenuanti generiche, condannava P.V. alla pena di gg. 20 ed Euro 200,00 di multa (con sospensione condizionale della pena medesima) per il delitto di cui all’art. 646 c.p., e art. 61 c.p., n. 11, commesso ai danni di B.C., nonchè al risarcimento dei danni – da liquidarsi in separata sede – in favore della B. medesima, costituitasi parte civile.

Questi i fatti, come ricostruiti dalla Corte territoriale: al termine di una relazione sentimentale e di convivenza, il P. si era appropriato di un’autovettura appartenente alla B., omettendo di restituirgliela nonostante le molteplici richieste in tal senso avanzate dalla proprietaria.

Tramite il proprio difensore il P. ricorre contro la sentenza, di cui chiede l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:

a) violazione degli art. 336 c.p.p., e art. 61 c.p., n. 11, non sussistendo l’aggravante dell’abuso di relazione di coabitazione ove l’appropriazione avvenga, come nel caso di specie, dopo la cessazione della coabitazione medesima;

b) per l’effetto, il delitto di cui all’art. 646 c.p., è perseguibile a querela, querela che, a sua volta, non può ravvisarsi nell’atto presentato il 2.2.04 dalla B., non riscontrandosi in esso valida manifestazione della volontà di ottenere la punizione del fatto denunciato.

1 – Il motivo che precede sub a) è manifestamente infondato perchè la ratio dell’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 11, risiede nella maggior facilità di appropriarsi della cosa altrui grazie a un dato rapporto con la parte offesa (di coabitazione, nel caso di specie), sussistendo fra l’aggravante e la condotta incriminata un nesso di mezzo a scopo.

In altre parole, l’aggravante in discorso si applica non già secondo un mero criterio cronologico, ma tutte le volte che l’abuso della posizione derivante da uno dei rapporti (basato sulla reciproca fiducia) fra quelli elencati dall’art. 61 c.p., n. 11, abbia reso possibile o, quanto meno, agevolato la commissione del delitto (giurisprudenza antica e costante: cfr., ad es., Cass. Sez. 2^ n. 44702 del 29.10.09, dep. 20.11.09; Cass. Sez. 2^ n. 38498 del 1.10.2008, dep. 9.10.2008, rv. 241463; Cass. Sez. 2^ n. 895 del 23.10.2003, dep. 16.1.2004, rv. 227248; Cass. n. 2717/96, rv.

204105), anche dopo che il rapporto medesimo sia cessato.

Nel caso di specie, nemmeno il ricorso nega che il P. si sia appropriato dell’autovettura de qua avendone mantenuto il possesso in virtù della pregressa relazione coabitativa con la B..

2 – Il motivo che precede sub b) è assorbito dalla procedibilità d’ufficio del reato, ravvisata in virtù delle osservazioni che precedono.

3 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *