Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 16-02-2011, n. 5842

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Giudicando sulla istanza proposta da B.S. per il riesame dell’ordinanza con la quale, in data 28.5.2010, il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria aveva emesso la misura della custodia cautelare in carcere in danno del predetto, gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 110, 326 e 81 c.p., aggravato dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, comma 1, capo 156 della rubrica, per aver concorso con il m.llo della G.d.F. I.F., che gliele comunicava, nella divulgazione di notizie di ufficio che dovevano a rimanere segrete, il Tribunale di Reggio Calabria, funzionalmente competente, con ordinanza del 7 luglio 2010, depositata il successivo 30 agosto, la rigettava.

A sostegno della decisione impugnata il giudice territoriale richiamava, dapprima genericamente, a riprova della sussistenza nella fattispecie di gravi indizi di colpevolezza, l’attività di intercettazione telefonica ed ambientale, l’attività di osservazione e controllo collegata alle dette intercettazioni, le dichiarazioni rese dalle pp.oo. dai reati di cui al processo e le dichiarazioni testimoniali di militari appartenenti alla G.d.F. con cui gli indagati si erano relazionati.

Il Tribunale inoltre riportava diffusi stralci della richiesta dell’ufficio del P.M. con il testo di numerose intercettazioni, di poi argomentando in proprio, a sostegno della decisione impugnata, nelle pagine da 76 a 79 dell’ordinanza in esame, osservando e precisando, in particolare, che:

– in sede di interrogatorio di garanzia l’indagato avrebbe ammesso i fatti, con la precisazione che le rivelazioni erano avvenute nell’ambito di un rapporto di confidenza col coindagato I., che da esse non aveva tratto alcun vantaggio e che le aziende interessate dalla notizie divulgate non figuravano tra i suoi clienti;

– le indagini avrebbero accertato "diversi episodi di rivelazioni di notizie coperte da segreto di ufficio" imputabili all’ I. "spesso in concorso con B.S." consulente di aziende commerciali;

– le indagini avrebbero accertato che l’ I., in modo continuativo informava il B. sulle attività di verifica intraprese dalla G.d.F. di Locri soprattutto nei confronti di ditte esercenti attività di costruzioni;

– le conversazioni intercettate integrano sostegno probatorio del coinvolgimento dell’ I. e del B. nel delitto di cui al capo 156 della rubrica;

– in particolare deve essere considerata e valutata l’intercettazione n. 25145, nella quale emerge l’intesa delittuosa dei due indagati ed il "ruolo indiscutibilmente attivo e proprio di sollecitazione ascrivibile al B.";

la citata intercettazione riguarda le verifiche in corso della G.d.F. nei confronti di imprese edilizie operanti nella locride e le espressioni sintomatiche richiamate dal tribunale sono le seguenti:

S. ( B. "com’è la… state facendo la verifica? I. " F. costruzioni…. C.A…."; e in seguito: S. "ma ti ha avvicinato qualcuno? F. "No nessuno mi aspettavo che qualcuno si avvicinasse", S. "ma io sto aspettando che devono vedere…";

quest’ultima frase ("ma io sto aspettando che devono vedere") proverebbe il ruolo attivo e la volontà di ottenere notizie riservate da parte del B.;

del tutto pacifica risulterebbe pertanto, "come emerge da tutti i dialoghi captati e sopra riportati" la condotta di rivelazione di segreti di ufficio contestata all’ I.;

con riferimento al B., questi era in diretto contatto con le imprese oggetto di verifica anche se tali imprese non rientravano tra i suoi clienti, e tanto perchè l’indagato dice esplicitamente nei colloqui con l’ I. che attendeva risposte dalle imprese F. e G. in ordine alle notizie riservate trasmessegli dall’ I.;

è altresì provato che il B. abbia divulgato le notizie riservate confidategli dall’ I., posto che in una telefonata parla apertamente dell’amico S.R., implicato nelle verifiche e preoccupato per una particolare fattura irregolare, al quale in serata deve riferire su ciò;

sussiste altresì l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 giacchè tra le imprese interessate alle verifiche fiscali vi erano imprese riferibili a soggetti notoriamente coinvolti in fatti di criminalità organizzata, come P.G., D. e S. e collegati alla cosca M.;

tra il B. e l’ I. sarebbero intercorsi colloqui criptici, significativi nel senso di cui alla contestazione;

al riguardo significativa appare l’intercettazione n. 25148 nella quale l’ I. cita la "Santa Venere Calcestruzzi" della quale sono amministratori "questi P.", ai quali l’ I. si impegna a parlare ("ci parlo") ed al quale l’indagato replica " S. allora apposta è venuto… si è mosso, perchè presumere qualcosa inerente il riciclaggio, che ha avuto quell’assegno da P….A saldo di un debito di una fattura di questa società";

– le esigenze cautelari non possono essere escluse a mente della particolare disciplina del novellato art. 275 c.p.p., comma 3, che su tale presupposte impone la misura cautelare più severa.

2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza B. S., assistito dal difensore di fiducia, il quale, illustrando due motivi di censura, ne denuncia, la illegittimità giacchè viziata, secondo prospettazione difensiva, da difetto di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 649 e 192 c.p.p..

2.1 Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente col primo motivo di ricorso la violazione degli artt. 273 e 125 c.p.p. e 326 c.p., nonchè del D.L. n. 1951 del 1991, art. 7, comma 1, assumendo, in particolare che:

– a carico dell’indagato la pubblica accusa pone alcune intercettazioni ambientali e telefoniche prive di effettivo valore indiziario;

– emerge dalle evocate intercettazioni che le notizie per cui è causa vennero propalate liberamente dall’ I. senza alcuna coartazione e tali notizie, inoltre, non erano affatto segrete posto che riguardavano verifiche in atto;

– il reato non ricorre nella ipotesi di notizie, come nella fattispecie, indebitamente diffuse;

– il B. è stato semplicemente l’interlocutore dell’attività di propalazione di notizie riferibile al solo I.;

– il Tribunale ha indicato, assertivamente, un ruolo di induzione o di istigazione del B. ma sul punto ha omesso come e dove tali condotte si sarebbero materializzate;

– in assenza di induzione o di istigazione apprezzabili in quanto tali non è configurabile la responsabilità di un privato nella consumazione del reato di cui all’art. 326 c.p.;

– il concorso del privato nel reato detto inoltre, può realizzarsi soltanto se è provato che, dopo la propalazione del pubblico ufficiale, abbia egli rivelato ad altri la notizia segreta rivelatagli, circostanza, quest’ultima, esclusa dagli accertamenti di causa;

– quanto alla conversazione n. 22848, molto valorizzata dai giudici di merito, non reca traccia alcuna di un tentativo di istigazione ovvero induzione;

– analoghe considerazioni merita l’intercettazione n. 25145 posta a fondamento della misura cautelare;

– le notizie per cui è causa vennero spontaneamente riferite dall’ I. e per molte di esse il B. mostra di non avere alcun interesse;

– quanto all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, comma 1, il Tribunale non riesce ad indicare alcuna condotta del B., estraneo pacificamente ad associazioni criminali, riferibile alle tipizzazioni della norma contestata;

– tale non può essere considerato il timore dell’amico di infanzia dell’indagato, tale S.R., timore esternato all’ I., per un assegno di Euro 20.000 Euro che detto S. avrebbe ricevuto dalla "Santa Venere Lavorazione Inerti" in persona non già del curatore giudiziario ma di uno dei soci, a parziale pagamento di una fattura;

– lo S. è un vecchio amico, non ha trascorsi delinquenziali e non è un cliente dello studio B.;

– non indica il Tribunale quale sia stato il preteso contributo offerto dall’indagato, estraneo ad associazioni di tipo mafioso, al perseguimento dei fini associativi e quali sarebbero gli indizi capaci di sorreggere questa rilevantissima accusa.

2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 275 c.p.p., comma 3, sul rilievo che, nella fattispecie, il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la norma di riferimento, l’art. 275 c.p.p., comma 3, e la presunzione ivi disciplinata, per nulla motivando in rodine alla ricorrenza dei requisiti di legge giustificativi della misura adottata.

3. Il ricorso è fondato nei limiti che si passa ad esporre.

3.1 In tema di rivelazione di segreti di ufficio, il soggetto "estraneo", risponde del reato a titolo di concorso con l’autore principale qualora abbia rivelato ad altri una notizia segreta riferitagli come tale, giacchè realizza una condotta ulteriore rispetto a quella dell’originario propalatore. Cass. pen., Sez. 6^, 26/02/2004, n. 15489).

Non solo; va altresì precisato che, sulla base di una consolidata giurisprudenza, il soggetto estraneo che si sia limitato a ricevere la notizia non è punibile per il reato di cui all’art. 326 c.p., dal momento che la norma incriminatrice descrive una fattispecie plurisoggettiva anomala, nel senso che la rivelazione del segreto d’ufficio necessariamente richiede il ricevimento della notizia da parte dell’estraneo. Perchè questi sia punibile è quindi necessario che abbia dato un contributo alla commissione del reato, istigando o inducendo il pubblico ufficiale tenuto a rispettare il dovere di segretezza a fare la rivelazione, nel qual caso risponderà del reato come compartecipe in applicazione delle norme sul concorso di persone (Cass., Sez. 6^, 28.6.2007 n. 30968).

3.1.2 Tanto premesso sul piano dei principi e tenendo conto della particolare fase processuale particolare in atto che non richiede certo l’accertamento pieno della colpevolezza, ma la meno pregnante valutazione circa la ricorrenza o meno di un quadro apprezzabile di gravità indiziaria, giova rammendare che per "gravi indizi di colpevolezza" ex art. 273 del c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra le tante: Cass., Sez. 6^, 06/07/2004, n. 35671).

Orbene, nel caso di specie la motivazione in esame, in relazione al reato di cui all’art. 326 c.p., pur attraverso rapidi passaggi articolati all’esito di una ridondante, in quanto acritica, riproposizione testuale della corposa richiesta cautelare della pubblica accusa, individua ed indica acquisizioni istruttorie, in particolare le citate intercettazioni, dalle quali emergono, ancorchè – giova ribadirlo – nei limiti di congruità propri della dimensione processuale in atto e salvi i necessari esiti istruttori a venire, sia il passaggio di notizie riservate dell’ufficio della G.d.F. dall’ I. al ricorrente, sia l’intento di propalazione di quelle notizie da parte del B., sia infine, l’induzione alla divulgazione riferibile al B., il quale chiede e domanda all’ I. di riferirgli notizie di ufficio con ciò integrando una condotta che può essere rapportata alla nozione giuridica di induzione, da intendersi come spinta a fornire le notizie, le quali, senza quella richiesta, non sarebbero state fornite. 3.2 Del tutto immotivata si appalesa, viceversa, la contestata aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. n. 203 del 1991. Questa, è noto, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere, come l’indagato, organicamente inserito in un’associazione mafiosa, offra però ad essa un contributo per il perseguimento dei suoi fini, ma perchè tanto avvenga, è necessario che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (fra le tante, Cass., Sez. 6^, 13/11/2008, n. 2696).

Nel caso in esame il quadro indiziario della volontà di agevolare i sodalizi criminali M. e P. sarebbe costituito dal riferimento certamente criminale di alcune ditte "verificate" a detti sodalizi e dalla telefonata intercettata n. 25148, nella quale la cosca M. scompare del tutto e nella quale tutto si riduce alla preoccupazione per una fattura intercorsa tra l’amico dell’indagato, S., e la società dei P. e nella quale compare, riportata in neretto dallo stesso estensore dell’ordinanza (si veda a pag. 79 di essa), la seguente sintomatica espressione riferita all’ I. "questa Santa Venere Calcestruzzi non so chi sono gli amministratori, se sono pure questi P.", francamente di modesta portata sintomatica per sostenere, pur con la semplice consistenza processuale del mero indizio, la consapevolezza di agevolare una certa società controllata dalla famiglia P. e che ciò è stato fatto al fine di favorire la omonima cosca mafiosa (sui M., pure evocati in atti come cosca mafiosa agevolata, nulla dice la motivazione).

4. Alla stregua delle esposte premesse l’ordinanza in esame merita di essere cassata limitatamente all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Reggio Calabria. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *