Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacita’ relazionale degli studenti per l’anno scolastico 2008-2009 (articolo 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 3 del 16-1-2010
(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 5 maggio 2009)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta
provinciale e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione
delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
Vista la deliberazione n. 933 di data 24 aprile 2009 con la quale
la Giunta provinciale ha approvato il «Regolamento sulla valutazione
periodica e annuale degli apprendimenti e della capacita’ relazionale
degli studenti per l’anno scolastico 2008-2009 (art. 60, comma 1,
della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dell’art. 60, comma 1, della legge provinciale 7
agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino), di seguito denominata «legge provinciale sulla scuola»,
questo regolamento, per l’anno scolastico 2008-2009, disciplina per
le istituzioni scolastiche, anche paritarie, del Trentino i criteri e
le modalita’ per attuare:
a) la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e
della capacita’ relazionale degli studenti;
b) le forme di raccordo con la valutazione degli studenti
disciplinata dalla normativa statale.
Art. 2 Finalita’ della valutazione degli studenti 1. La valutazione dello studente e’ dimensione integrante del processo di insegnamento-apprendimento che ha come scopo la formazione dello studente e si ispira in particolare alle seguenti finalita’: a) garantire la continuita’ formativa e valutativa, in particolare per tutto il periodo di istruzione obbligatoria, rilevando le conoscenze e le abilita’ dello studente anche al fine del passaggio alla classe successiva o all’ammissione all’esame di stato; b) svolgere una funzione regolativa dei processi di insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualita’ degli apprendimenti; c) promuovere l’autovalutazione dello studente, in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacita’ al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi prefissati; d) accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l’intero percorso d’istruzione.
Art. 3
La valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione
1. La valutazione dello studente e’ periodica, con
formalizzazione almeno una volta durante l’anno scolastico e comunque
nelle date stabilite ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c), e
annuale, alla fine di ogni anno scolastico.
2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti sono espressi
nella forma di un giudizio globale e, per ogni disciplina, nella
forma dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto,
buono, sufficiente, non sufficiente.
3. La valutazione della capacita’ relazionale ha funzione
educativa e formativa, e’ espressa all’interno del giudizio globale
previsto dal comma 2, non influisce sulla valutazione degli
apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione alla classe
successiva o all’esame di stato.
Art. 4
La valutazione degli studenti nel secondo ciclo di istruzione
1. La valutazione dello studente e’ periodica, con
formalizzazione almeno una volta durante l’anno scolastico e comunque
nelle date stabilite ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c), e
annuale, alla fine di ogni anno scolastico.
2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti e della
capacita’ relazionale sono espressi nella forma di voti numerici
definiti in decimi usando il numero quattro come votazione piu’
bassa.
3. La valutazione della capacita’ relazionale ha funzione
educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli
apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione alla classe
successiva o all’esame di stato.
Art. 5 Modalita’ e criteri generali per l’ammissione alla classe successiva ed all’esame di stato nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 1. In considerazione delle peculiari finalita’ che caratterizzano il percorso educativo, anche in relazione all’eta’ e al processo evolutivo dei soggetti coinvolti, nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva oppure alla scuola secondaria di primo grado assume carattere di eccezionalita’; in particolare, il consiglio di classe puo’ decidere all’unanimita’ la non ammissione solo in casi gravi e comprovati da specifica motivazione. 2. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva o all’esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. 3. Nel secondo ciclo di istruzione: a) sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore al valore della sufficienza negli apprendimenti delle discipline previste dai piani di studio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 per gli studenti ammessi con carenze; b) sono ammessi all’esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. 4. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado il consiglio di classe puo’ procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato solo degli studenti che abbiano frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale di insegnamento, fatte salve le eventuali motivate deroghe stabilite nella parte didattica del progetto d’istituto.
Art. 6
Le carenze negli apprendimenti nel secondo ciclo di istruzione
1. Le modalita’ di rilevazione delle carenze negli apprendimenti
e di realizzazione delle attivita’ di sostegno e di recupero nel
secondo ciclo di istruzione sono disciplinate dalla Giunta
provinciale nel rispetto dei seguenti criteri e finalita’:
a) il collegio dei docenti e’ responsabilizzato nel prevenire
l’insuccesso scolastico e nello stabilire i criteri generali per la
realizzazione delle attivita’ di sostegno e degli interventi di
recupero;
b) la valutazione costituisce strumento formativo e orientativo
per lo studente e regolativo per i processi di
insegnamento-apprendimento;
c) lo studente e’ responsabilizzato nella partecipazione al
recupero delle proprie carenze negli apprendimenti;
d) lo studente e la famiglia sono adeguatamente e puntualmente
informati sulle carenze negli apprendimenti, sulle possibili
conseguenze, sulle modalita’ di recupero e sui loro esiti, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 5 della legge provinciale sulla
scuola.
Art. 7 Il credito scolastico nel secondo ciclo di istruzione 1. Ai fini del calcolo e della conseguente attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe non tiene conto del voto relativo alla valutazione della capacita’ relazionale. 2. Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico allo studente ammesso all’esame di stato con una valutazione complessivamente sufficiente il consiglio di classe attribuisce allo stesso in ogni caso il punteggio minimo previsto dalla normativa statale vigente per i casi in cui la media dei voti sia pari a sei. 3. I docenti di religione cattolica e, analogamente, i docenti dell’attivita’ didattica alternativa fanno parte del consiglio di classe riunito per la definizione del credito scolastico per gli studenti che si avvalgono del relativo insegnamento.
Art. 8 La valutazione degli studenti stranieri 1. La valutazione degli studenti stranieri, come definiti dall’art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. «Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)», deve tener conto della necessaria coerenza valutativa con il percorso didattico personalizzato previsto dall’art. 10 del decreto medesimo e con gli elementi valutativi acquisiti. 2. All’interno dei criteri generali per la valutazione periodica e annuale, definiti ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), sono stabilite anche le modalita’ e gli strumenti di valutazione per gli studenti stranieri; il protocollo di accoglienza degli studenti stranieri, previsto dall’art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg. del 2008, da’ evidenza anche di questi criteri generali. 3. Qualora per gli studenti stranieri, secondo i casi e le modalita’ previste dall’art. 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), l’apprendimento di una lingua straniera sia sostituito da quello della lingua madre, compatibilmente con la disponibilita’ delle risorse e nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dalla Provincia, il consiglio di classe in merito all’apprendimento della lingua madre acquisisce il giudizio valutativo espresso dal mediatore interculturale.
Art. 9
La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali
1. La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali,
come definiti dal decreto del Presidente della Provincia 8 maggio
2008, n. 17-124/Leg. «Regolamento per favorire l’integrazione e
l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (art. 74
della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)», deve tener conto della
necessaria coerenza valutativa con il percorso educativo
individualizzato o personalizzato e degli elementi valutativi
acquisiti a cura del consiglio di classe da figure di supporto,
nonche’ delle particolarita’ relative all’esonero da una o entrambe
le lingue straniere.
2. La valutazione degli studenti, di cui all’art. 3, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg.
del 2008, e’ effettuata sulla base del piano educativo
individualizzato (PEI) in relazione a specifici criteri
educativo-didattici, a modalita’ organizzative e ad attivita’
aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune
discipline. Il documento di valutazione contiene solo la valutazione
delle discipline previste dal PEI.
3. La valutazione degli studenti, di cui all’art. 3, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg.
del 2008, e’ effettuata sulla base del progetto educativo
personalizzato (PEP) in relazione ai criteri didattici, alle
modalita’ organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti
compensativi adottati, anche in via temporanea.
4. La valutazione degli studenti di cui all’art. 3, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg.
del 2008, e’ effettuata sulla base del progetto educativo
personalizzato (PEP), e delle specifiche azioni in esso definite.
Art. 10
La valutazione nei corsi e percorsi per adulti
organizzati dalle istituzioni scolastiche
1. La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti nei
corsi e percorsi per adulti tiene conto, per quanto compatibili, dei
criteri e delle modalita’ previste per i corsi ordinari come definiti
dal collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a).
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio
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Art. 11 Funzioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe in merito alla valutazione periodica e annuale 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, il collegio docenti, al fine di assicurare coerenza, trasparenza ed equita’ nelle procedure e nelle decisioni dei singoli docenti e dei consigli di classe, definisce, nella parte didattica del progetto d’istituto: a) i criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale, definendo un sistema di valutazione articolato in responsabilita’, criteri, modalita’, procedure e strumenti, anche standardizzati, in un’ottica dinamica e formativa, nel rispetto della collegialita’ del giudizio e favorendo la componente dialogata della valutazione, tenuto conto della fase evolutiva dello studente; b) i criteri generali da seguire per la valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione che svolgono percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi dell’art. 65 della legge provinciale sulla scuola; c) le date e la frequenza della valutazione periodica effettuata dal consiglio di classe, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 1 , e 4, comma 1. 2. Ferma restando la competenza di ogni singolo docente responsabile della specifica attivita’ didattica e formativa, alla valutazione degli apprendimenti, della capacita’ relazionale dello studente provvede, ai sensi dell’art. 25 della legge provinciale sulla scuola, il consiglio di classe presieduto dal dirigente dell’istituzione scolastica, o da un docente da lui delegato, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attivita’ educative e didattiche della classe. La valutazione delle singole discipline e’ collegiale e spetta al consiglio di classe su motivata e documentata proposta del docente della disciplina, ferma restando la competenza degli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio prevista dall’art. 25, comma 1, della legge provinciale sulla scuola. 3. I docenti di sostegno, facendo parte del consiglio di classe ai sensi del comma 2, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti della classe. 4. Ai sensi delle norme concordatarie, delle conseguenti intese e dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), i docenti di religione cattolica fanno parte del consiglio di classe, con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, per la valutazione periodica e annuale degli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
Art. 12
Documento di valutazione e modalita’
di comunicazione degli esiti della valutazione
1. Le istituzioni scolastiche predispongono il documento di
valutazione nel rispetto dei seguenti criteri e modalita’:
a) trasparenza e completezza delle informazioni;
b) indicazione degli elementi essenziali di identificazione
dell’istituzione scolastica e dello studente;
c) nel documento di valutazione e’ riportata a margine anche la
valutazione delle discipline opzionali facoltative;
d) limitatamente all’ultima classe del primo ciclo di
istruzione il documento di valutazione contiene il consiglio
orientativo;
e) nel secondo ciclo di istruzione i voti numerici, espressi in
decimi ai sensi dell’art. 4, comma 2, sono scritti in lettere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 della legge
provinciale sulla scuola e fermo restando quanto previsto dal comma 1
di questo articolo, le modalita’ di comunicazione, anche in forma
telematica, degli esiti della valutazione periodica e annuale fanno
parte di un programma di comunicazione continua tra docenti e
famiglie; sono parte di questa comunicazione anche le informazioni ai
genitori sui risultati delle verifiche, sulle assenze e
sull’andamento scolastico dei propri figli, con particolare riguardo
alle situazioni che possono portare alla non ammissione alla classe
successiva o all’esame di stato.
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio
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Art. 13 Forme di raccordo con la valutazione disciplinata dalla normativa statale 1. Nel primo ciclo di istruzione per il raccordo tra la valutazione degli studenti disciplinata da questo regolamento e quella disciplinata dalla normativa statale le istituzioni scolastiche utilizzano la tabella A. 2. Nel secondo ciclo di istruzione gli studenti provenienti da fuori provincia di Trento, nei confronti dei quali sia stata deliberata dal consiglio di classe la sospensione del giudizio, sono iscritti con riserva alla classe successiva, in attesa della conclusione della procedura di valutazione nell’istituzione scolastica di provenienza. 3. Ferme restando le modalita’ di svolgimento dell’esame di stato stabilite dalla normativa statale vigente, nel primo ciclo di istruzione, in coerenza e continuita’ con le modalita’ per la valutazione periodica stabilite per l’anno scolastico 2008-2009 dalla deliberazione di Giunta provinciale 3 ottobre 2008, n. 2456 (Direttiva per la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti per l’anno scolastico 2008/2009), la valutazione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare dell’esame di stato e’ espressa con i giudizi sintetici previsti dall’art. 3, comma 2. Sulla base degli esiti delle prove d’esame e del giudizio di ammissione, la commissione esaminatrice formula un giudizio sintetico finale che provvede a convertire in voto numerico utilizzando la tabella A, motivando in particolare la conversione numerica nel caso di giudizio sintetico pari a ottimo. Nei casi di merito eccezionale la commissione esaminatrice puo’ assegnare la lode. 4. La certificazione delle competenze degli studenti e’ sospesa fino alla definizione delle competenze stesse da parte del regolamento sui piani di studio provinciali di attuazione dell’art. 55 della legge provinciale sulla scuola. Tabella A RACCORDO CON LA VALUTAZIONE DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA STATALE (ART. 13,COMMI 1 E 3) Parte di provvedimento in formato grafico Trento, 27 aprile 2009 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio 6
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Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-16&task=dettaglio&numgu=3&redaz=009R0507&tmstp=1263890988507