Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 16-02-2011, n. 5836 sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 31.5.2010 il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava l’ordinanza resa dal medesimo Tribunale il 22.3.2010, ordinanza con la quale era stata parzialmente accolta la domanda proposta da U.N. per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra sentenze di condanna in suo danno e questo sul rilievo che detta ordinanza configgeva con precedente, analogo provvedimento pronunciato il 4.8.2009 dallo stesso giudice dell’esecuzione.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il predetto U., assistito dal difensore di fiducia, che ne denuncia l’illegittimità per violazione degli artt. 127 e 666 c.p.p.. Lamenta e deduce, in particolare, la difesa ricorrente che del tutto irrituale si appalesa l’impugnata revoca di provvedimento definitivo pronunciato all’esito di diverso e distinto incidente di esecuzione e che l’ordinanza gravata sarebbe stata resa inaudita altera parte, e, quindi, in violazione delle regole procedimentali dettate dagli artt. 666 e 127 c.p.p., e dei diritti difensivi ivi tutelati.

3. Il P.G. in sede, con requisitoria scritta, concludeva per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, perchè fondate, a suo avviso, le ragioni di doglianza.

4. Il ricorso è fondato sotto plurimi profili.

Ed in vero, occorre premettere che il giudice a quo ha provveduto, nel caso di specie, in funzione di giudice dell’esecuzione e, pertanto, era egli tenuto al rispetto del procedimento di esecuzione disciplinato dall’art. 666 c.p.p., le cui regole, nel caso concreto, hanno subito più di una violazione. In primo luogo il provvedimento impugnato appare reso in assenza della iniziativa di parte, sia essa il rappresentante della pubblica accusa, il difensore dell’interessato ovvero l’interessato personalmente ( art. 666 c.p.p., comma 1) circostanza processuale questa di decisiva rilevanza, posto che il procedimento di esecuzione, salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto, esige per il suo inizio l’impulso di parte. Ne consegue che il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, come nel caso che occupa il Collegio, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, sia adottato d’ufficio, è viziato da nullità insanabile (Cass., Sez. 1^, 28/11/2006, n. 1839, rv. 235794;

Cass., Sez. 1^, Sent, 13/11/2007, n. 43684). Del tutto illegittima si appalesa, inoltre, l’assunzione del provvedimento attraverso la procedura cd. "de plano", in assenza cioè del contraddittorio delle parti.

Ha avuto modo di precisare questo giudice di legittimità che, qualora il giudice dell’esecuzione abbia omesso di fissare l’udienza in camera di consiglio ed abbia adottato un provvedimento "de plano" fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., dato che essa comporta l’omessa citazione dell’imputato e l’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Pertanto la Corte di cassazione, adita con ricorso contro un tale provvedimento, deve previamente rilevare il vizio procedurale ed annullare senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione e perchè deliberi nelle forme previste (Cass., Sez. 3^, 29/05/1998, n. 1730; Cass., Sez. 1^, 23/1/2003, n. 6271) e nel caso di specie il provvedimento risulta adottato de plano al di fuori dei casi previsti dalla legge. Integra infatti principio di diritto ampiamente consolidato, quello secondo cui il procedimento per l’applicazione in sede di esecuzione della disciplina del reato continuato, previsto dall’art. 671 c.p.p., deve svolgersi secondo le forme stabilite dall’art. 666 c.p.p., comma 3, che prevede la fissazione dell’udienza in camera di consiglio e l’avviso alle parti e ai difensori; il comma 4 dello stesso art. 666 precisa infatti che l’udienza si svolge con la "partecipazione necessaria" del difensore.

Ne consegue che, trattandosi di normativa di carattere generale, essa deve trovare necessaria applicazione, salvo che la legge non contenga un’espressa deroga, in tutti i procedimenti riguardanti l’esecuzione, compreso quello di cui all’art. 671 c.p.p.. E ne consegue, altresì, che è affetta da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., comma 1, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione abbia provveduto, con procedura cosiddetta de plano, su una richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva (Cass., Sez. 1^, 15/03/1994, n. 1251). La revoca impugnata, infine, appare illegittima anche sotto un terzo profilo. Ha avuto modo questa istanza di legittimità di ribadire, più volte, che l’art. 669 c.p.p., il quale, come è noto, detta regole in caso di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, ha carattere generale ed opera pertanto anche per i provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione nei confronti del medesimo condannato ed inconciliabili tra loro (nella specie, relativa a due ordinanze di applicazione della continuazione "in executivis" concernenti i medesimi fatti e lo stesso condannato, la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento con cui era stata disposta l’esecuzione di quella più favorevole) (Cass., Sez. 1^, 26/06/2008, n. 28581; Cass., Sez. 1^, 03/02/2009, n. 14823; Cass., Sez. 1^, 05/07/2005, n. 26031).

5. L’ordinanza impugnata va, conclusivamente, annullata con rinvio al Tribunale di Modena, giudice dell’esecuzione, per nuovo esame alla luce dei principi innanzi illustrati.
P.Q.M.

la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Modena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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