Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 3 del 16-1-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
n. 18 del 22 aprile 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi e finalita’
1. La Regione Umbria, in attuazione dell’art. 62 dello statuto,
istituisce il Centro per le pari opportunita’, di seguito denominato
Centro, quale organismo regionale di parita’, che concorre con il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione
delle discriminazioni tra i sessi e alla promozione delle politiche
di genere.
2. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, opera per
garantire il superamento di ogni forma di discriminazione diretta o
indiretta ancora esistente nei confronti delle donne.
3. La Regione favorisce, altresi’, l’incremento della
partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale,
culturale e civile, attraverso l’inserimento della dimensione di
genere nella normativa, nonche’ nell’azione politica e programmatica
regionale.
Art. 2 Azioni positive in tema di parita’ 1. In attuazione dell’art. 7 dello statuto, la Regione, con il concorso del Centro, adotta azioni positive finalizzate a realizzare la piena parita’ tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica. In particolare, facendo propri gli indirizzi enunciati nella Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego: a) favorisce l’equilibrio tra attivita’ professionale e vita privata e familiare per donne e uomini, attraverso politiche di conciliazione che incoraggino la condivisione delle responsabilita’ familiari; b) favorisce l’accesso delle donne ai posti di lavoro e l’incremento delle opportunita’ di istruzione, di avanzamento professionale e di carriera delle donne; c) promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e scambio di buone pratiche, volte a favorire il cambiamento verso una societa’ con ruoli equilibrati e non discriminatori; d) favorisce l’inserimento femminile nella vita sociale, promuovendo una adeguata politica dei servizi sociali; e) promuove la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione e’ di competenza della Regione; i) adotta la Carta europea per l’uguaglianza e la parita’ tra uomini e donne nella vita locale e ne promuove l’adozione da parte di province e comuni; g) promuove iniziative volte a conseguire gli obiettivi posti a livello comunitario in tema di occupazione femminile, anche al fine di eliminare la disparita’ retributiva tra uomini e donne; h) sostiene l’integrazione delle pari opportunita’ a tutti i livelli di istruzione e formazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche regionali, l’Universita’ degli studi e l’Universita’ per stranieri di Perugia; i) sostiene l’imprenditorialita’ femminile, favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione delle imprese gestite da donne; l) mette in campo un programma di azioni volto a prevenire e combattere la violenza di genere; m) promuove iniziative che favoriscano l’integrazione delle donne migranti.
Art. 3 Bilancio di genere 1. La Regione promuove l’adozione del Bilancio di genere, allegato al bilancio di previsione, quale strumento di monitoraggio e di valutazione dell’impatto delle politiche regionali sulla componente femminile e orienta la propria attivita’ tenendo conto della diversa ricaduta su donne e uomini.
Art. 4
Il Centro per le pari opportunita’
1. Il Centro ha personalita’ giuridica di diritto pubblico e,
nelle materie di propria competenza, e’ dotato di autonomia
gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria, ai sensi
dell’art. 14 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Struttura
organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e
della Giunta regionale).
2. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Centro si avvale
dei mezzi e del personale messo a disposizione dalla Regione o
proveniente da altre amministrazioni pubbliche; puo’, altresi’,
ricorrere all’apporto di esperti e alla collaborazione di istituti
universitari e centri di ricerca pubblici o privati.
3. La gestione del Centro, caratterizzata dallo svolgimento di
attivita’ di erogazione di servizi a contenuto specialistico, e’
improntata a criteri di efficacia ed efficienza.
4. Il Centro per il proprio funzionamento adotta un regolamento
interno organizzativo e contabile.
Art. 5
Compiti del Centro
1. Per il perseguimento delle finalita’ della presente legge il
Centro:
a) promuove e svolge indagini e ricerche, anche in
collaborazione con l’Agenzia Umbria Ricerche e con la Commissione per
le pari opportunita’ tra uomo e donna di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115, sulle
problematiche connesse alla differenza sessuale e ne cura la raccolta
e la diffusione anche attraverso incontri, seminari, convegni,
conferenze e pubblicazioni;
b) predispone progetti in materia di parita’ e pari
opportunita’ e fornisce indicazioni alla Regione ai fini della
redazione dei documenti di programmazione generale e settoriale;
c) vigila sull’applicazione delle leggi di parita’ esistenti e
presenta al Consiglio regionale e alla Giunta proposte per
l’adeguamento della legislazione regionale;
d) esprime pareri obbligatori sui progetti di legge regionale,
sugli strumenti di programmazione, nonche’ sugli atti di carattere
generale che hanno incidenza nelle materie attinenti le politiche di
genere, di competenza del Consiglio regionale e della Giunta, secondo
le modalita’ stabilite nei regolamenti interni dei suddetti organi;
e) svolge servizi di informazione e consulenza a favore delle
donne, nonche’ di orientamento verso prestazioni messe a disposizione
da altri enti e istituti;
f) svolge azioni di prevenzione e contrasto verso qualsiasi
forma di violenza contro le donne, anche mediante la gestione di
servizi dedicati alla tutela delle donne, in collegamento con la rete
dei servizi socio-sanitari. In tale ambito e’ inserito il Servizio
Telefono Donna;
g) promuove ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli
obiettivi di cui all’art. 2.
2. Gli organi e le strutture del Centro pari opportunita’ hanno
il diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti,
istituti e societa’ a partecipazione regionale, le informazioni
necessarie all’esercizio delle proprie funzioni. Essi sono in ogni
caso tenuti alla riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati
acquisiti.
Art. 6
Programmazione
1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, approva il
programma triennale di attivita’ del Centro, con l’indicazione del
fabbisogno finanziario.
2. Il Centro, entro il 1° settembre di ogni anno, presenta alla
Giunta regionale il piano annuale di attivita’, in attuazione del
programma triennale e il bilancio preventivo deliberati
dall’assemblea di cui all’art. 9, comma 1, lettera a).
3. Il conto consuntivo e’ trasmesso alla Giunta regionale entro
il 15 aprile dell’anno successivo all’esercizio cui e’ riferito,
unitamente ad una relazione sull’attivita’ svolta.
4. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale gli atti
di cui ai commi 2 e 3.
Art. 7
Rapporti del Centro con altri organismi
1. Il Centro si pone come punto di riferimento e di confronto di
soggetti pubblici, con particolare riguardo ai comuni ed alle
province e di soggetti privati, quali in particolare le
organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le
associazioni ed i gruppi, organizzati e non, delle donne svolgendo
attivita’ di:
a) informazione e consulenza in materia di parita’;
b) promozione di iniziative culturali;
c) verifica, in collaborazione con la consigliera o il
consigliere di parita’ regionale, sull’applicazione delle leggi
relative alla parita’ tra uomo e donna, con particolare riferimento
alla parita’ in materia di lavoro, nonche’ sulle condizioni di
impiego delle donne.
2. Il Centro, nell’esercizio delle sue funzioni, sviluppa
rapporti di collaborazione con tutti gli enti ed organismi preposti
alla realizzazione della parita’ tra uomo e donna attivi a livello
regionale, interregionale, nazionale ed europeo.
3. Il Centro, di intesa con il Presidente della Giunta o suo
delegato, convoca, con cadenza almeno annuale, l’assemblea regionale
composta dalle associazioni e dai movimenti femminili iscritti
all’elenco di cui all’art. 8 e dai rappresentanti delle
organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori e delle forze
politiche, per illustrare e discutere l’attivita’ svolta dal centro.
4. Il Centro invia annualmente al Presidente del Consiglio
regionale, al Presidente della Giunta regionale e ai componenti
dell’assemblea regionale di cui al comma 3, una relazione
sull’attuazione delle politiche di genere e sullo stato di attuazione
degli obiettivi di parita’ e pari opportunita’ della presente legge,
da porre all’esame del Consiglio regionale.
5. Il centro puo’ chiedere di essere ascoltato in Consiglio
regionale su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e
culturale.
Art. 8
Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili
1. E’ istituito presso il Centro l’elenco regionale delle
associazioni e dei movimenti femminili, di seguito denominato elenco,
anche per consentire la convocazione dell’assemblea regionale di cui
all’art. 7, comma 3.
2. La gestione dell’elenco e’ affidata al responsabile del
Centro, di cui all’art. 14 il quale provvede, tempestivamente, ad
effettuare gli eventuali aggiornamenti e le cancellazioni.
3. Possono essere iscritte nell’elenco di cui al comma 1,
presentando il proprio atto costitutivo, tutte le associazioni e i
movimenti femminili il cui statuto o atto costitutivo preveda
finalita’ tra quelle previste dalla presente legge.
4. L’elenco e’ pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale
della Regione Umbria.
Art. 9 Gli organi del Centro 1. Sono organi del Centro: a) l’assemblea; b) il presidente; c) il revisore dei conti.
Art. 10 Assemblea 1. L’assemblea e’ composta da venti componenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 13, fra coloro che hanno maturato riconosciute esperienze e competenze di carattere culturale, sociale, giuridico, economico, scientifico e politico sulla condizione femminile. 2. Nei novanta giorni precedenti il rinnovo dell’assemblea, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, raccoglie le proposte di candidatura dalle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative a livello regionale, dalle categorie economiche, dai partiti e dalle associazioni e movimenti femminili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8. 3. Le proposte di candidatura di cui al comma 2 sono comunicate entro trenta giorni dalla pubblicazione della richiesta. 4. I componenti dell’assemblea sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne fissa anche la data e il luogo della prima convocazione. 5. Le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali di parita’ effettivi, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), sono componenti a tutti gli effetti dell’assemblea. 6. L’assemblea dura in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale ed esercita le sue funzioni fino all’elezione della nuova assemblea, che comunque deve avvenire entro centoventi giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale. 7. I componenti dell’assemblea sono rieleggibili una sola volta.
Art. 11 Sedute e compiti dell’assemblea 1. L’assemblea si riunisce in via ordinaria con cadenza almeno bimestrale e puo’ riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. 2. La convocazione dell’assemblea puo’ essere richiesta da un numero di componenti uguale o superiore ad un terzo. 3. Per la validita’ delle sedute e’ necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 4. L’assemblea approva il piano annuale di attivita’, il bilancio e il conto consuntivo e l’allegata relazione sull’attivita’ svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nel precedente piano annuale di attivita’.
Art. 12 Il presidente e l’ufficio di presidenza 1. L’assemblea, nella prima seduta convocata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dal decreto di nomina di cui all’art. 10, comma 4, elegge al proprio interno l’ufficio di presidenza, costituto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. 2. Il presidente e’ eletto a maggioranza assoluta dei componenti. I due vicepresidenti e i due segretari sono eletti con voto limitato a uno. 3. L’ufficio di presidenza e’ rinnovato a meta’ legislatura ed i componenti possono essere riconfermati. 4. I vicepresidenti collaborano con il presidente e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento. 5. I1 presidente rappresenta il centro nei rapporti con l’amministrazione regionale e con l’esterno, convoca e presiede le sedute dell’assemblea e ne coordina i lavori. Il presidente puo’ attribuire alcuni compiti e funzioni ai componenti dell’assemblea. 6. L’ufficio di presidenza: a) cura che l’attivita’ del Centro sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti dalla presente legge; b) garantisce il regolare espletamento delle funzioni del Centro; c) cura l’attuazione e l’operativita’ delle attivita’ e delle iniziative deliberate dall’assemblea; d) assicura i rapporti con gli organi della Regione e con enti e soggetti esterni; f) sovrintende alla gestione del bilancio approvato dall’assemblea; g) esercita ogni altra funzione prevista dal regolamento del Centro di cui all’art. 4, comma 4.
Art. 13
Il revisore dei conti
1. Il revisore dei conti e’ eletto dal Consiglio regionale.
2. Al revisore dei conti compete:
a) controllare la regolarita’ amministrativa e contabile del
centro;
b) verificare la conformita’ del bilancio preventivo e del
conto consuntivo alle norme di legge;
d) presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione
sull’andamento amministrativo e contabile del Centro, da allegare al
conto consuntivo ai sensi dell’art. 6, comma 3;
d) di assistere alle sedute dell’assemblea.
Art. 14 Il responsabile del Centro 1. La Regione provvede alla nomina del responsabile del Centro ai sensi della normativa regionale vigente. 2. Spetta al responsabile l’assistenza agli organi del Centro e la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, su indicazione dell’ufficio di presidenza. 3. Il responsabile propone al presidente il piano annuale di attivita’, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, con allegata la relazione sull’attivita’ svolta e sui risultati conseguiti da presentare all’assemblea per l’approvazione ai sensi dell’art. 11, comma 4.
Art. 15
Indennita’
1. Ai componenti dell’assemblea spetta, per la partecipazione
alle sedute, un’indennita’ di presenza per un importo pari allo 0,50
per cento dell’indennita’ mensile di carica dei consiglieri
regionali.
2. Ai vicepresidenti e ai segretari spetta l’importo di cui al
comma 1 maggiorato del 30 per cento.
3. Al presidente spetta un’indennita’ mensile pari all’8 per
cento dell’indennita’ mensile di carica dei consiglieri regionali.
4. Ai componenti dell’assemblea che non risiedono nel capoluogo
di regione, per la partecipazione alle sedute e per quella ai gruppi
di lavoro, spetta il rimborso delle spese di viaggio, nelle forme
previste per i dipendenti regionali.
5. Per la partecipazione, in rappresentanza del Centro, ad
incontri, convegni, seminari, ai componenti dell’assemblea spetta il
rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti
regionali.
Art. 16
Norma transitoria
1. Il Consiglio regionale procede, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, all’elezione
dell’assemblea secondo le modalita’ di cui all’art. 10.
2. Gli organi del Centro, in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge, continuano il mandato fino
all’insediamento dei nuovi organi. A tal fine, in sede di prima
elezione dell’assemblea, l’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale raccoglie le proposte di candidatura dalle organizzazioni
sindacali piu’ rappresentative a livello regionale, dalle categorie
economiche, dai partiti e dalle associazioni e movimenti femminili
presenti ed operanti a livello regionale.
Art. 17
Norma di abrogazione
1. La legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 e la legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 45 sono abrogate.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Al finanziamento della presente legge per l’esercizio 2009 si
fa fronte con imputazione alla unita’ previsionale di base 13.1.009
denominata «Azioni per le pari opportunita’» (cap. 2539 N.I.)
utilizzando le risorse disponibili nella medesima unita’ previsionale
di base (cap. 2540) previste nel bilancio di previsione 2009 per il
finanziamento della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51.
2. Per gli anni 2010 e successivi l’entita’ della spesa e’
determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi
dell’art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di
contabilita’.
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di
contabilita’, e’ autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni
di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di
cassa.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
Perugia, 15 aprile 2009
LORENZETTI
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-16&task=dettaglio&numgu=3&redaz=009R0464&tmstp=1263890988507