Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2011) 16-02-2011, n. 5830 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 1.12.2009 la Corte d’Appello di Napoli, confermava la sentenza di condanna emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, per ricettazione e porto in luogo pubblico di pistola cal. 7,65, clandestina, con relativo caricatore e munizionamento, fatti accertati in (OMISSIS).

L’imputato era stato bloccato dai Carabinieri mentre usciva dall’ascensore dello stabile dove si era rifugiato, alla vista delle forze dell’ordine; i militari avevano udito uno sparo provenire dal fondo della tromba delle scale, dove era stata rinvenuta la pistola ammaccata con il caricatore inserito contenente sei proiettili. Altri due proiettili dello stesso tipo erano rinvenuti all’interno dell’abitazione dell’imputato. In entrambi i gradi di giudizio veniva espresso un giudizio di certezza sulla riconducibilità dell’arma all’imputato.

2. Contro la sentenza, ha interposto ricorso la difesa per dedurre, con unico motivo, la violazione di L. ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 2, 157 e 648 c.p.. Il reato di ricettazione, ritenuto come più grave, venne accertato il giorno (OMISSIS); la sentenza di primo grado venne emessa il 19.12.2005, quindi dopo l’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, modificativa dei termini di prescrizione in senso più favorevole all’imputato; viene quindi dedotta la intervenuta prescrizione, peraltro del solo reato di ricettazione, già al momento in cui intervenne la pronuncia della Corte d’appello, in data 1.12.2009, essendo decorsi – dalla data del commesso reato – più di dieci anni.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va quindi dichiarato inammissibile.

Infatti, per quanto sia sicuramente applicabile la nuova normativa in termini di prescrizione al caso di specie, con il che il reato di ricettazione deve ritenersi prescrivibile in anni dieci, così come sostenuto dalla difesa, non può essere sottovalutato che all’udienza del giudizio di appello del giorno 30.6.2009, la difesa chiese un differimento dell’udienza che venne accordato, fino al 1.12.2009, con espressa previsione della sospensione dei termini di prescrizione.

Ciò comporta che il termine di prescrizione ebbe a spirare non già il 14.9.2009, bensì cinque mesi dopo e cioè il 14.2.2010, e dunque successivamente alla data di pronuncia della sentenza impugnata.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di fare rilevare di ufficio ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione (cass. Sez. Un. 22.3.2005 n. 23428).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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