Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-12-2010) 16-02-2011, n. 5806 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 10.3.2010 il GUP presso il Tribunale di Palermo applicava ex art. 444 c.p.p. la pena al ricorrente di anni tre mesi sei di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa, con sequestro del motorino Honda indicato in sentenza.

Ricorre l’imputato che allega con il primo motivo la violazione dell’art. 129 c.p.p.; il giudice non aveva valutato la possibilità di prosciogliere nel merito l’imputato.

Con il secondo motivo si rileva che mancava una congrua motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Con il terzo motivo si rileva che non era stata offerta alcuna motivazione in ordine al disposto sequestro.
Motivi della decisione

Stante la manifesta infondatezza, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo va ricordati che "la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 succitato". (Cass. pen. sez. 3^, 18.6.99, Bonacchi ed altro, 215071), ipotesi che non ricorre nella fattispecie nella quale peraltro l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. alla luce del verbale di arresto, di quello di perquisizioni e delle sostanziali ammissioni dello steso ricorrente;

Per quanto concerne il secondo o motivo va invece ricordato che "nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale.

La richiesta di applicazione della pena e l’adesione alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicchè la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute", (Cass. pen. Sez. 3^, 27.3.2001, Ciliberti, 219852).

Per quanto riguarda il terzo motivo dal complesso della motivazione ed in particolare dalla ricostruzione dei fatti emerge chiaramente che il motorino è stato confiscato, pur non rientrando la confisca nel patto tra le parti precedente la sentenza, come strumento di reato essendo l’uso dello stesso chiaramente strumentale alla commissione della rapina di cui è processo.

La motivazione pertanto appare congrua e logicamente coerente con i fatti così come ricostruiti dal giudice, provvedimento che appare ammissibile per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 21703/2005), se motivato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di 500,00 Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *