T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 11-02-2011, n. 464

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore della provincia di Milano, preso atto della sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata in data 30 dicembre 2004 dal Tribunale di Bolzano per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, primo comma, D.Lgs. n. 286/98, ha disposto il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

L’interessato, dopo aver premesso di soggiornare in Italia con regolare permesso dall’11 settembre 2003, di svolgere regolare attività lavorativa e risiedere in abitazione condotta in locazione unitamente alla moglie (incensurata e in attesa di regolare permesso di soggiorno), ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato, per errata motivazione del decreto medesimo, in quanto fondato sulla rilevanza ostativa di un’unica condanna per reato di lieve entità, senza alcuna verifica e valutazione circa la effettiva pericolosità sociale del cittadino straniero e senza considerare i legami affettivi e familiari dell’interessato, nonché la durata del soggiorno in territorio nazionale.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, controdeducendo con memoria e provvedendo al deposito di documenti.

Con ordinanza n. 696/08 è stata respinta la domanda cautelare.

All’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2) Il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per la concessione del permesso medesimo (art. 5, quarto comma, T.U. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002); tra le circostanze che impediscono il rilascio del permesso di soggiorno (e quindi anche il suo rinnovo) assume portata preclusiva l’esistenza di una sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell’articolo 4, comma 3, terzo periodo, del T.U., come modificato dall’articolo 4 della legge 189/2002.

Tra i reati considerati dalla disposizione è compreso quello (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) per cui è stato condannato con sentenza definitiva il ricorrente, per fatti commessi in epoca successiva all’entrata in vigore della l. 30.7.2002 n. 189.

Il sistema normativo non ha inteso riservare margini di discrezionalità all’amministrazione per la valutazione della pericolosità sociale, della personalità dello straniero o ancora della modesta entità dell’episodio criminoso, ma ha configurato la sussistenza di determinate tipologie di condanne penali quale presupposto ex se ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, il cui diniego assume – in presenza di quel presupposto – carattere rigidamente vincolato (cfr CdS VI, 8 febbraio 2008 n. 415; id., 21 aprile 2008 n. 1803).

La stessa giurisprudenza ritiene inoltre che tale automatismo si applichi, per espressa disposizione dei summenzionati articoli, anche nel caso di pena applicata su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., senza che ciò comporti violazione di principi e norme di rango costituzionale (cfr. Corte Cost. 16/05/2008 n. 148; TAR Umbria Perugia, 13/02/2007 n. 235).

Ciò premesso, si deve osservare che il provvedimento impugnato dà atto che il ricorrente è stato condannato per un reato riconducibile a quelli previsti dal summenzionato articolo 4, comma 3, del d.lgs. 286/98. In tale quadro, costituisce giustificazione sufficiente del diniego impugnato il solo riferimento alla condanna riportata dal ricorrente per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Con riguardo, infine, ai dubbi di compatibilità del delineato sistema legislativo con i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, la Sezione ha già provveduto a sollevare questione di legittimità costituzionale con le ordinanze nn. 78 e 79 del 2007, senza tuttavia incontrare il consenso della Consulta, che con sentenza n. 148 del 2008 ha giudicato non fondata la questione medesima. In particolare, la Corte costituzionale ha considerato da un lato non irragionevole l’inclusione di determinate condanne tra le cause ostative all’ingresso e alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale e ha dall’altro affermato che l’automatismo espulsivo costituisce applicazione del "principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione".

3) Facendo applicazione dei suesposti principi alla fattispecie in esame, non può che concludersi per l’infondatezza dei rilievi contenuti nel gravame.

E’ infatti palesemente insussistente il dedotto difetto di motivazione, perché – sostiene il ricorrente – dall’art. 4, comma 3, cit. non deriverebbe alcuna preclusione automatica al rinnovo del permesso di soggiorno.

Al contrario, come già precisato, è la stessa sentenza di condanna, per la qualità del reato ascritto e sanzionato, ad essere di per sé ostativa ad una valutazione favorevole da parte della P.A. in merito al rilascio o rinnovo del suddetto permesso. Ciò, giacché è stato lo stesso Legislatore, direttamente ed in proprio, ad attribuire una valenza ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato a certi comportamenti penalmente sanzionati, considerati di particolare rilievo sul piano delle relazioni sociali e del mantenimento dell’ordine pubblico. In questo si coglie, anzi, una fondamentale differenza nei confronti della previgente normativa, la quale rimetteva, invece, la valutazione della pericolosità e della minaccia alla P.A. (cfr. CdS, Sez. VI, n. 1803/2008, cit.).

La eventuale cessazione degli effetti penali della condanna per decorso del termine previsto dall’art. 445 c.p.p. successiva al provvedimento impugnato non può essere presa in considerazione, vertendosi qui in un giudizio di legittimità dell’atto sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sussistenti al momento della sua adozione, senza contare che il ricorrente non ha prodotto una formale pronuncia ricognitiva del giudice dell’esecuzione, adottata ai sensi dell’art. 676 c.p.p.

Quanto al grado di inserimento del ricorrente la cui valutazione avrebbe potuto consentire il rinnovo del permesso di soggiorno, si osserva che le circostanze invocate dal ricorrente (occupazione lavorativa, regolare abitazione, legami affettivi e familiari in Italia) sono in parte preesistenti rispetto all’epoca di commissione del reato; il che, contrariamente a quanto l’interessato mostra di ritenere, denota la loro concreta inidoneità a fungere da deterrente e controspinta alla condotta criminosa.

Il reato commesso dal ricorrente è invero particolarmente grave, denota una spiccata pericolosità del soggetto e desta forte allarme sociale. In base a queste premesse è allora agevole osservare come il provvedimento impugnato, facendo riferimento a tali elementi, sia fondato su solide circostanze di fatto, che fanno ragionevolmente ritenere sussistente la pericolosità sociale dell’interessato.

Non è poi invocabile a favore del ricorrente la disciplina relativa ai soggiornanti di lungo periodo. Infatti, l’applicazione della predetta normativa non è automatica ma presuppone il rilascio della carta di soggiorno che, nel caso in esame, non risulta essere stata mai chiesta.

Deve, inoltre, osservarsi che, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.Lgs 268 del 1998, lo straniero che intenda soggiornare in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo deve dimostrare di possedere mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno.

In base all’art. 5 comma 4 del medesimo testo unico tale requisito non deve essere posseduto solo al momento del rilascio del primo permesso di soggiorno ma durante tutta la permanenza dello straniero in Italia, ben potendo la sua sopravvenuta mancanza dare luogo a diniego del rinnovo del permesso, o alla revoca di quello già rilasciato senza che, a tal fine, si rendano necessarie valutazioni discrezionali che comparino l’interesse pubblico con quello al mantenimento di una situazione residenziale consolidatasi nel tempo.

Nella specie, l’istruttoria disposta in sede cautelare ha consentito di confermare la mancata percezione da parte del ricorrente, negli anni 2005 e 2006 di redditi sufficienti, provenienti da fonti lecite di sostentamento, mentre nessuna evidenza documentale è stata offerta circa il possesso di redditi della moglie del ricorrente. Orbene, era senza dubbio onere dell’istante dimostrare alla pubblica amministrazione di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo lavorativo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (art. 4 d.lgs. 286 del 1998).

E’, infine, infondata in fatto la censura di violazione degli artt. 7 e 10 bis l. n. 241/90, tenuto conto che la questura di Milano ha regolarmente notificato all’interessato (in data 24 maggio 2007) l’avviso di avvio del procedimento con contestuale comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno; il che ha consentito all’interessato di presentare osservazioni, come si dà atto nel provvedimento impugnato.

4) In conclusione il ricorso si rivela infondato in tutte le sue censure e deve conseguentemente essere respinto.

Quanto alle spese, ricorrono tuttavia giustificati motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti, in ragione delle condizioni di disagio sociale in cui versa il ricorrente e le precedenti oscillazioni della giurisprudenza in tema di reati ostativi all’ingresso e permanenza nello Stato Italiano.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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