Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-01-2011) 18-02-2011, n. 6244

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, la presenza all’udienza (in qualità di detenuto) del processo di primo grado attesta la conoscenza del procedimento, la mancata allegazione di qualsivoglia situazione di caso fortuito o di forza maggiore quali condizioni ostative alla possibilità di impugnare, decisamente pongono l’istanza avanzata alla Cote d’Appello di Firenze al di fuori del paradigma normativo dettato dall’art. 175 c.p.p. ed escludono l’ammissibilità del ricorso in esame.

Poichè dall’Ordinanza impugnata si evince che il C. fosse maggiorenne al momento in cui commise i reati, non trova applicazione l’esenzione dall’obbligo di pagare le spese di cui al D.Lgs. n. 271 del 1989, art. 29 di versare l’ammenda di cui all’art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 500.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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