Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con la sentenza n. 1844/2010 il Tar per la Lombardia ha riunito e accolto due ricorsi proposti avverso gli atti della gara indetta da R. s.r.l. per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, conclusasi con l’aggiudicazione in favore di G. Consorzio imprese riunite.
In particolare, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dalla società consortile P. avverso la sua esclusione dalla procedura, respingendo la domanda di risarcimento del danno e ha anche accolto il ricorso della D.F. s.r.l., avente ad oggetto la mancata esclusione della G. e il risarcimento del danno, disposto dal Tar ai sensi dell’art. 35, comma 2, d. lgs. n. 80/98.
Con separati ricorsi G. e R. hanno impugnato tale sentenza e all’odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione.
2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti per motivi analoghi avverso la medesima sentenza.
3. Innanzitutto, deve rilevarsi che con atto del 30 luglio 2010, la D.F. s.r.l., ricorrente di primo grado, ha dichiarato di rinunciare al ricorso introduttivo, all’azione e agli effetti della sentenza impugnata.
Tale atto è stato depositato in entrambi i giudizi dai difensori delle appellanti e determina, di conseguenza, la dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado introdotto dalla D.F., con annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza nella parte relativa a tale ricorso, salvo quanto detto oltre con riguardo alle spese del giudizio e con improcedibilità dei due ricorsi in appello per tale parte.
4. I due appelli riuniti riguardano anche la questione del ricorso della P., anche accolto con riferimento alla esclusione di quest’ultima.
Con nota del 17 gennaio 2011 la G. ha fatto presente di non avere più interesse al ricorso in appello, ad eccezione dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per effetto della rinuncia della D.F..
Il ricorso in appello della G. deve, quindi, essere dichiarato improcedibile anche per tale seconda parte.
Analoga dichiarazione non è stata resa dai difensori della R. s.r.l. e la questione, che è stata prospettata dal Collegio all’odierna udienza, deve essere risolta nel senso dell’improcedibilità pure dell’appello di R. nella parte inerente il ricorso P.
Infatti, l’accoglimento del ricorso P., pur determinando l’annullamento della sua esclusione, non ha condotto al risarcimento del danno.
Tale statuizione (di reiezione della domanda risarcitoria) non è stata contestata dalla Pro.Co.Sma e, di conseguenza, la R. s.r.l. non ha più interesse a contestare la statuizione di annullamento dell’esclusione, non derivando da questa alcun pregiudizio, avendo il Tar (anche con statuizione non impugnata) escluso l’obbligo di procedere alla rinnovazione della gara, relativa ad una prestazione quasi interamente eseguita, residuando il solo risarcimento del danno, non disposto per l’insufficiente assolvimento dell’onere probatorio da parte della ricorrente.
In astratto, si potrebbe ipotizzare un interesse a contestare il travolgimento dell’aggiudicazione come effetto dell’annullamento dell’esclusione, ma la rinuncia della D.F. ha sostanzialmente azzerato gli effetti di tale annullamento, anche in considerazione dell’accertamento da parte dello stesso Tar dell’insussistenza di effetti sul contratto nel frattempo stipulato.
Un tale interesse potrebbe al più essere astrattamente ricondotto alla posizione dell’aggiudicataria G., che però lo ha espressamente escluso.
Anche il ricorso in appello della R. deve, quindi, essere dichiarato improcedibile per la parte inerente la posizione della P.
5. In conclusione, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, deve essere dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cui al ricorso di primo grado proposto dalla D.F. e devono essere dichiarati improcedibili i ricorsi in appello, proposti da G. e R. (per le sopra evidenziate ragioni, che differiscono in ragione delle posizioni delle due ricorrenti di primo grado).
Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio con riguardo al ricorso P., tenuto conto che la declaratoria di improcedibilità deriva dalla reciproca soccombenza delle parti in primo grado in ordine all’azione di annullamento e di risarcimento (anche volendo ritenere che la compensazione integrale delle spese non possa derivare dalla declaratoria di improcedibilità, la stessa sarebbe ugualmente disposta in funzione della reciproca soccombenza, essendo tale statuizione comunque stata devoluta al giudice di appello per effetto dei due ricorsi).
La compensazione delle spese deve, invece, essere limitata al giudizio di appello per la posizione della D.F., con conseguente validità della statuizione di condanna contenuta nella sentenza del Tar, avendo la ricorrente di primo grado precisato che il deposito dell’atto di rinuncia da parte degli appellanti (poi avvenuto) equivale alla dichiarazione di accettazione della compensazione delle spese "in grado di appello".
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), previa riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cui al ricorso di primo grado proposto dalla D.F. s.r.l., annullando senza rinvio la sentenza impugnata per tale parte e dichiara improcedibili i ricorsi in appello proposti da G. Consorzio imprese riunite e da R. s.r.l..
Compensa tra le appellanti e P. società consortile a r.l. le spese di entrambi i gradi del giudizio e compensa tra le appellanti e la D.F. le spese del presente grado del giudizio, restando ferma la statuizione del Tar in ordine alle spese del primo grado per tale parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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