Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 18-02-2011, n. 6233 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propongono ricorso per cassazione:

-1) C.D.;

-2) K.W.;

-3) L.M.;

-4) W.M.E.G.;

-5) S.H.P.;

-6) M.L.A.;

avverso la ordinanza della Corte di appello di Bologna in data 10 maggio 2010 con la quale è stata rigettata la dichiarazione di ricusazione della dott.ssa Sa.M., giudice del la udienza preliminare nel procedimento penale iscritto a carico dei predetti soggetti, collegati con gruppi finanziari e/o bancari esteri, per bancarotta fraudolenta impropria in concorso con altri, intranei, questi ultimi, al gruppo Parmalat.

Osservava la Corte come non ricorresse ragione di deroga al giudice naturale in quanto la dott.ssa Sa. era stata assegnataria della trattazione dei quattro processi a carico di una serie di imputati tra i quali gli odierni ricorrenti i quali però erano chiamati a rispondere di fatti di bancarotta diversi l’uno dall’altro, laddove la possibile identità di fattispecie che avrebbe potuto dare luogo ad una ipotesi di astensione o ricusazione era quella che, semmai, riguardava le fattispecie contestate con la configurazione del concorso tra ciascuno dei ricusanti e il rispettivo correo "intraneo" alla organizzazione societaria del gruppo Parmalat.

Una simile eventualità era stata però impedita proprio affidando la celebrazione del processo a carico degli "intranei" al reato di bancarotta ad altro magistrato e quelli a carico dei concorrenti "esterni" alla dott. Sa..

Oltretutto, proseguiva la Corte, la coincidenza di parte del materiale probatorio a carico di ciascuno dei ricusanti non integrava motivo di "pregiudizio" ad opera del giudice posto che comunque, per ogni posizione, andavano individuati e giudicati autonomamente i riscontri obiettivi.

Il PG presso questa Corte ha chiesto il rigetto dei ricorsi, sottolienando come la valutazione di uno o più chiamanti in correità da parte del magistrato ricusato, in altri processi, non costituisca di per sè motivo di difetto di imparzialità quando anche nel nuovo processo debba valutarsi lo stesso materiale indiziario. Infatti secondo la costante giurisprudenza è motivo di ricusazione il fatto che il giudice abbia già effettuato non una qualsiasi attività processuale riguardante il ricusante, ma abbia reso una valutazione di merito sulla specifica posizione dell’imputato in relazione al fatto contestatogli: evenienza non verificatasi nel caso di specie nel quale, invece, il materiale probatorio era stato valutato con riferimento ad altri e diversi soggetti.

Deducono con identici ricorsi i difensori dei ricorrenti, il vizio di motivazione. Era stato evidenziato come il processo a carico degli odierni ricorrenti avesse ad oggetto contestazioni di reati fallimentari e di usura, mosse agli imputati quali esponenti di Bank of America in concorso con i responsabili diretti dello stato di insolvenza delle società del gruppo Parmalat.

La Bank of America era uno degli istituti di credito stranieri – assieme a Deutsche Bank, Morgan Stanley e Ubs – i cui esponenti si erano visti elevare imputazioni analoghe sulla base di materiale probatorio in buona parte identico.

Era accaduto che per gli esponenti di Morgan Stanley e Deutshe Bank il Gip Sa. avesse disposto il rinvio a giudizio e per gli esponenti di UBS avesse applicato la pena ex art. 444 c.p.p. pronunciandosi su elementi di prova di rilievo anche per le posizioni degli imputati legati alla Bank of America.

In particolare il Gip aveva valorizzato gli elaborati depositati dal consulente del PM Ch. e dal prof. F. sulla inattendibilità dei debiti iscritti nel bilancio del gruppo e sulla manipolazione della contabilità: elementi attinenti alla situazione economico finanziaria del Gruppo Parmalat che ad avviso del Gip erano conoscibili da parte degli operatori specializzati del settore bancario e quindi, proseguono i ricorrenti, anche di quelli della Bank of America.

Inoltre lo stesso Gip aveva valorizzato le dichiarazioni etero accusatorie di T.F., autore di chiamate in correità anche nei confronti degli esponenti della detta banca, quali s.l..

Era dunque viziato il ragionamento della Corte di appello che aveva escluso la avvenuta valutazione nel merito delle posizioni dei ricusanti.

Le fonti di prova sopra indicate avevano riguardo a tutti gli operatori bancari imputati e la loro efficienza probatoria era già stata affermata in sede di applicazione di pena nei riguardi dei menzionati altri imputati.

Ancora il ragionamento della Corte secondo cui la chiamata di correo sarebbe comunque destinata ad essere riscontrata da elementi riguardanti le singole posizioni processuali, sarebbe viziato dalla mancata considerazione della regola probatoria che presiede al giudizio del Giudice della udienza preliminare: un giudizio più sommario di quello del giudice del dibattimento, tale potersi attestare anche su una parte soltanto della comune res judicanda.

Cita, infine, la difesa, la giurisprudenza di questa Corte in materia di ricusazione riguardo al giudice che si sia espresso sulle posizioni di coimputati con sentenza di patteggiamento (Cass. sent.

200109239; sent. 200344511).

In data 14 dicembre 2010 è stata depositata una memoria di replica, dall’avv. D’Alessandro.

Si rileva preliminarmente la tardività del deposito della memoria di replica, essendo previsto per tale incombente il doveroso rispetto del termine di cinque giorni prima della udienza, nella specie non osservato.

Con riferimento al ricorso originario, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte è unanime nell’affermare che non si determina incompatibilità del giudice (e dunque non si legittima la ricusazione di questi), nel procedimento a carico di persona imputata in concorso con altri, per effetto di una deliberazione sulla richiesta di applicazione della pena proposta dai concorrenti, neppure nei casi di concorso necessario, a meno che non risulti che il giudice, nel vagliare le altrui posizioni, abbia effettuato anche una concreta delibazione dell’accusa concernente l’imputato rimasto estraneo alla richiesta di patteggiamento (Sez. 5, Ordinanza n. 8472 del 26/01/2005 Cc. (dep. 04/03/2005) Rv. 231490).

Si aggiunge al riguardo, similmente, che non può essere ricusato, da parte dell’imputato, ai sensi dell’art. 34 c.p.p., comma 2 e della sentenza n. 371/1996 della Corte Costituzionale, il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza di patteggiamento nei confronti di altro soggetto a suo tempo coimputato dell’istante, quando detta sentenza – anche se relativa a reato necessariamente plurisoggettivo – non contenga alcun cenno alla posizione dell’imputato concorrente in quel reato, per il quale il procedimento sia proseguito nelle forme ordinarie (Rv. 226409).

La Corte di legittimità ha peraltro precisato che una situazione di incompatibilità è configurabile allorchè venga dimostrato che il giudice del patteggiamento, anzichè limitarsi al controllo giuridico della fattispecie contestata ed alla verifica della inesistenza di ipotesi di non punibilità, abbia invece proceduto a valutazioni di merito, tali da poter vulnerare la posizione del terzo.

Nella specie le doglianze delle difese – a parie quelle del tutto irrilevanti concernenti il contenuto di richieste del PM – sono basate sulla motivazione adottata dal Gip nella sentenza di patteggiamento relativa ad altri imputati nello stesso processo (gruppo UBS), senza peraltro che sia posta in dubbio la circostanza che questi ultimi sono stati chiamati a rispondere di fattispecie di reato diverse da quelle riguardanti gli odierni ricorrenti, come osservato dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato.

Ebbene dai brani di motivazione riportati nei ricorsi si ricava che, ad avviso del Gip, ed ai fini della valutazione ex art. 129 c.p.p., tanto i consulenti del PM quanto il chiamante in correità T. si sarebbero espressi (i consulenti) sulla evidenza della manipolazione della contabilità del gruppo Parmalat – ove non sottoposta ad una analisi superficiale – e ( T.) sulla verosimile conoscenza di tale situazione da parte di B. e s.l..

E’ del tutto evidente, dunque, che è rimasta estranea alla valutazione del Gip/Gup la posizione degli odierni ricorrenti, con quel grado di personalizzazione che, solo, giustificherebbe il sospetto del "pregiudizio" atto a ritenere fondata la dichiarazione di ricusazione.

Infatti, il dato della "conoscibilità" della manipolazione dei dati contabili lascia inalterato un evidente margine probatorio destinato ad essere coperto con riferimento al reale grado di conoscenza di ciascuno degli operatori bancari entrato in contatto con le dette risultanze; così come la eventuale conoscenza delle manipolazioni ad opera di B. e s., espressamente nominati, è evenienza che non "copre" e non sostanzia di per sè la ipotesi accusatoria concernente la condotta di altri operatori bancari le cui modalità operative possono essere state le più varie ed autonome.

Numerose sono poi le pronunzie di questa Corte che hanno evidenziato come non costituisca causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il giudice dell’udienza preliminare l’aver disposto, in un separato procedimento, il rinvio a giudizio nei confronti di altri imputati dello stesso reato, quando anche in presenza di comunanza di imputazione vi sia comunque la contestazione di una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l’una dall’altra (Rv. 233690). Si legge, invero, nella condivisibile motivazione della sentenza appena citata che "la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2002, ha ritenuto che le modifiche introdotte dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479 e poi dalla L. n. 397 del 2000 hanno determinato profonde trasformazioni dell’udienza preliminare per le valutazioni di merito e contenuti delle decisioni che il giudice è chiamato a compiere sul complessivo quadro probatorio, tenuto conto che le valutazioni di merito non sono più caratterizzate dalla originaria sommarietà e i contenuti delle pronunce hanno assunto una diversa e maggiore pregnanza ex art. 425 c.p.p.. Le decisioni rese all’esito dell’udienza preliminare devono considerarsi "giudizi idonei a pregiudicarne altri e ulteriori e a essere a loro volta pregiudicati da altri anteriori, con la conseguenza che l’udienza preliminare deve essere compresa nel raggio d’azione dell’istituto dell’incompatibilità disciplinato dall’art. 34 c.p.p. anche al di là della limitata previsione del comma 2 bis del medesimo art. 34 (C. Cost. n. 335 del 2002).

L’udienza preliminare è, dunque, da considerare funzione pregiudicante e pregiudicata al pari di quelle svolta nel giudizio di merito, nonostante il Giudice delle leggi abbia dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p. ritenendo sufficiente affermare che l’udienza stessa, in quanto momento del giudizio, rientra pienamente nelle previsioni dell’art. 34 c.p.p., che dispongono l’incompatibilità a giudicare del giudice che abbia disposto sulla medesima res iudicanda (C. Cost. n. 335 del 2002 e n. 367 del 2002).

Nonostante l’udienza preliminare sia da annoverare tra le funzioni "pregiudicanti" per un ulteriore "giudizio" e "pregiudicate" da un precedente "giudizio" per tutte le ipotesi disciplinate dall’art. 34 c.p.p., il ricorso è in ogni caso infondato perchè l’operatività della regola introdotta dalla sentenza additiva n. 371 del 1996 invocata dai ricorrenti non è nel senso prospettato con il ricorso.

L’illegittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p., comma 2 nella parte in cui non esclude dalla partecipazione al "giudizio" a carico di un imputato il giudice che, pronunciandosi nei confronti di altri soggetti, abbia già valutato la posizione di tale imputato in ordine alla sua responsabilità (C. Cost. n. 371 del 1996), va riferita ad ipotesi di concorso necessario nel medesimo reato e, in ogni caso, a ipotesi "assolutamente estreme" non anche a tutte le ipotesi di concorso eventuale per le quali la valutazione deve essere compiuta "caso per caso". Il Giudice delle leggi, in particolare, ha chiarito che si deve escludere che il pregiudizio, nelle ipotesi di assoggettamento dei concorrenti a procedimenti distinti dinanzi allo stesso giudice, ricorra sempre e necessariamente (C. Cost. n. 113 del 2000) ed è poi pervenuto, con sentenza n. 283 del 2000, alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 37 c.p.p., comma 1 nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.

E allora, in presenza di procedimenti distinti a carico di concorrenti persino nel medesimo reato, non si configura per lo stesso giudice un divieto di partecipare ai medesimi".

Il principio, applicato al caso di specie rende evidente la infondatezza dell’assunto dei ricorrenti.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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