Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R recante norme per il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010
(Pubbilcato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 15 giugno 2009 LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Preambolo Visto l’art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l’art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare l’art. 32; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 marzo 2009; Visti i pareri delle strutture di cui all’art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale); Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2009, n. 212; Visto il parere espresso in seduta congiunta dalla Terza commissione consiliare «Attivita’ produttive» e dalla quinta commissione consiliare «Attivita’ culturali e turismo» in data 23 aprile 2009; Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 aprile 2009; Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2009, n. 466; Considerato quanto segue: 1. e’ necessario modificare il d.p.g.r. n. 47/R/2003 per introdurre nel sistema regionale integrato di istruzione, formazione professionale e lavoro nuovi standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, per la realizzazione degli interventi di formazione ed istruzione professionale e l’erogazione dei servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro; 2. i nuovi standard sono necessari per adeguare il sistema regionale alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01) che invita gli stati membri a riconoscere il diritto di ciascun cittadino a vedersi riconosciute tutte le competenze acquisite nei vari contesti di vita, anche diversi da quelli costituiti dai percorsi di formazione ed istruzione; 3. i nuovi standard sono individuati attraverso la disciplina delle figure professionali, delle procedure e strumenti per il riconoscimento delle competenze e della progettazione e realizzazione dei percorsi formativi; 4. e’ necessario tener conto dell’ottica di genere nella descrizione delle singole figure professionali, in coerenza con il principio del mainstreaming adottato dalla Regione quale approccio metodologico nella definizione delle proprie politiche; 5. gli standard relativi alle figure professionali sono intesi come caratteristiche minime delle principali figure professionali e costituiscono il riferimento per la progettazione e la realizzazione dei progetti formativi, per la verifica della rispondenza dell’offerta formativa ai fabbisogni rilevati e per la certificazione delle competenze anche attraverso la validazione di quelle acquisite in contesti non formali; 6. gli standard relativi al riconoscimento ed alla certificazione delle competenze costituiscono il riferimento per l’attivazione dei procedimenti di riconoscimento, valutazione e certificazione delle competenze comunque acquisite e per la loro spendibilita’ nei percorsi di vita e lavoro; 7. gli standard relativi alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi costituiscono i riferimenti per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi di tipo formale, finalizzati all’acquisizione di unita’ di competenze o qualificazioni professionali; 8. e’ necessario prevedere che gli effetti delle disposizioni del presente regolamento siano differiti nel tempo per consentire l’emanazione degli atti necessari per dare attuazione ai nuovi standard; 9. e’ necessario prevedere che tutte le attivita’ formative si concludano secondo la normativa vigente al momento delle presentazione della domanda di finanziamento, riconoscimento ed autorizzazione; si approva il presente regolamento: Art. 1 Sostituzione dell’articolo 2 del d.p.g.r. 47/R/2003 1. L’art. 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2003, n. 32) e’ sostituito dal seguente: «Art. 2 (Sistema regionale delle competenze). – 1. Nell’ ambito del sistema regionale integrato di cui l’art. 1, la Regione definisce il sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite dai singoli individui (SRC), garantendo il rispetto del principio della pari opportunita’, della pari dignita’ e della pari validita’ degli apprendimenti, indipendentemente dai modi e dai luoghi della loro acquisizione. 2. Nell’ambito del SRC la Regione garantisce altresi’ il riconoscimento degli apprendimenti in termini di crediti formativi utilizzabili nel sistema della formazione professionale e nei passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione. 3. Per le finalita’ di cui al comma 2 il sistema di istruzione e quello della formazione professionale definiscono apposite intese a livello regionale e territoriale.».
Art. 2
Sostituzione dell’art. 43 del d.p.g.r. n. 47/R/2003
1. L’art. 43 del d.p.g.r. 47/R/2003 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 43 (Certificazione dell’attivita’ formativa). – 1. La
Giunta regionale definisce le modalita’ dell’organizzazione
dell’attivita’ formativa.
2. Gli apprendimenti conseguiti dall’apprendista sono attestati
dai tutor al termine del percorso previsto dal piano formativo
individuale.
3. La giunta regionale definisce le modalita’ per la
registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo.
4. Al termine del contratto di apprendistato le imprese, sulla
base dei risultati conseguiti all’interno dei percorsi formativi,
riconoscono la qualifica professionale ai fini contrattuali.
5. Gli apprendisti in apprendistato professionalizzante che ne
fanno richiesta e che possiedono i requisiti previsti dalle norme
regionali vigenti, sono ammessi a sostenere gli esami per conseguire
la certificazione delle competenze acquisite di cui al titolo VIII,
capo I.
6. Gli apprendisti che effettuano l’apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione al
termine del contratto sostengono, presso le province, l’esame per
conseguire l’attestato di qualifica relativo alle competenze previste
dalla figura professionale di riferimento, tra quelle previste dal
repertorio regionale delle figure professionali di cui l’art. 66
ter.».
Art. 3
Sostituzione della rubrica del titolo VIII del d.p.g.r. n. 47/R/2003
1. La rubrica del titolo VIII del d.p.g.r. n. 47/R/2003 e’
sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di sistema delle
competenze».
Art. 4
Sostituzione del capo I del titolo VIII del d.p.g.r. n. 47/R/2003
1. Il Capo I del Titolo VIII del d.p.g.r. n. 47/R/2003 e’
sostituito dal seguente:
«Capo I
Standard regionali per il riconoscimento
formale delle competenze
Sezione I
Principi generali
Art. 66 (Caratteristiche del sistema regionale delle competenze).
– 1. Il SRC e’ basato su standard che costituiscono i riferimenti per
l’identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle
competenze e per la programmazione e realizzazione degli interventi e
dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro
tra domanda ed offerta di lavoro.
2. La giunta regionale con propri atti provvede alla definizione
dei contenuti specifici degli standard di cui al presente titolo.
3. Il SRC tiene conto nella descrizione delle singole figure
professionali dell’ottica di genere. L’eventuale uso nella
descrizione delle singole figure professionali del SRC di un genere
e’ da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde, pertanto,
solo ad esigenza di semplicita’ del testo.
Art. 66-bis (Articolazione degli standard). – 1. Gli standard di
cui all’art. 66, comma 1 sono definiti attraverso la disciplina:
a) delle figure professionali;
b) delle procedure e degli strumenti per il riconoscimento e la
certificazione delle competenze;
c) della progettazione e della realizzazione dei percorsi
formativi di cui al capo III sezione I, svolti con le modalita’ di
cui all’art. 17 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).
Sezione II
Repertorio regionale delle figure professionali
Art. 66-ter (Repertorio regionale delle figure professionali). –
1. La giunta regionale istituisce il repertorio regionale delle
figure professionali, di seguito denominato repertorio, che contiene
gli standard professionali regionali declinati in termini di figure
professionali organizzate per settori di attivita’ economica e per
ambiti di attivita’. Il repertorio e’ gestito secondo le modalita’
stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione
dell’amministrazione elettronica e della societa’ dell’informazione e
della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete
telematica regionale Toscana").
2. Ogni figura professionale e’ individuata attraverso aree di
attivita’ e, per ciascuna di queste, da unita’ di competenze intese
come insieme di conoscenze e capacita’ e da descrittori relativi al
contesto ed al livello di complessita’ dell’attivita’.
3. Ogni figura professionale costituisce il riferimento minimo in
termini di standard professionali degli attestati di qualifica
professionale di cui l’art. 66-duodecies.
4. Le modalita’ di aggiornamento del repertorio sono determinate
dalla Giunta regionale.
Art. 66-quater (Comitato tecnico). – 1. La Giunta regionale
provvede all’istituzione ed all’aggiornamento del repertorio
avvalendosi di un comitato tecnico.
2. Il comitato di cui al comma l e’ nominato dal direttore
generale della direzione regionale competente ed e’ cosi’ composto:
a) un esperto designato dal direttore generale competente;
b) tre esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
c) quattro esperti designati dalla Commissione regionale
permanente tripartita;
d) un esperto designato dalle Universita’ di Firenze, Pisa e
Siena d’intesa tra loro;
e) un esperto designato dall’ Ufficio scolastico regionale;
f) un esperto designato dagli ordini e collegi professionali e
dalle associazioni professionali d’intesa fra loro;
g) un esperto designato dalla Consigliera regionale di pari
opportunita’.
3. Ai componenti del comitato non compete alcuna indennita’ ne’
rimborso spese.
4. Il comitato determina le proprie modalita’ di organizzazione e
funzionamento.
Sezione III
Riconoscimento e certificazione delle competenze
Art. 66-quinquies (Procedimenti per il riconoscimento formale e
l’attestazione delle competenze). – 1. I procedimenti per il
riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze sono i
seguenti:
a) descrizione delle competenze finalizzata a ricostruire e
mettere in trasparenza tutte le competenze di cui la persona e’ in
possesso;
b) validazione delle competenze che consente alle persone di
documentare le competenze acquisite in ambiti non formali ed
informali;
c) dichiarazione degli apprendimenti, che, nell’ambito di un
percorso formativo attesta l’effettivo raggiungimento di tutti o di
una parte degli obiettivi di apprendimento cui il percorso e’
finalizzato;
d) certificazione delle competenze relativa ad intere figure
professionali ovvero ad unita’ di competenze acquisite e
verificabili.
2. Possono essere oggetto di validazione o di certificazione solo
le competenze attinenti singole aree di attivita’ corrispondenti ad
unita’ di competenze o ad intere figure professionali comprese nel
repertorio.
Art. 66-sexies (Descrizione delle competenze). – 1. La
descrizione delle competenze e’ attivata dal soggetto interessato
presso le province per la ricostruzione, con il supporto di operatori
qualificati, delle competenze comunque maturate, anche al fine di
ottenerne il riconoscimento e la certificazione.
2. Le caratteristiche del procedimento di descrizione delle
competenze sono:
a) definizione consensuale tra l’interessato e l’operatore
qualificato delle modalita’ di elaborazione degli atti di cui alle
lettere b) e c);
b) elaborazione guidata del curriculum, secondo il formato
definito a livello nazionale;
c) individuazione, descrizione ed elaborazione della
documentazione in grado di testimoniare le esperienze formative e
professionali ricostruite, secondo il formato definito dalla Giunta
regionale.
Art. 66-septies (Validazione delle competenze). – 1. La
validazione delle competenze e’ effettuata dalle province su
richiesta del soggetto interessato previa valutazione della
documentazione presentata.
2. Sulla base dell’esame della documentazione presentata e di un
eventuale colloquio, le province rilasciano al richiedente una scheda
personale di validazione nel quale sono identificate almeno:
a) le caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di
validazione;
b) le unita’ di competenze in riferimento alle quali le
esperienze ricostruite sono state validate;
c) il responsabile del processo di validazione.
3. A seguito della validazione il soggetto interessato puo’:
a) partecipare ad un percorso formativo di tipo formale, al
fine di sviluppare le competenze mancanti necessarie all’acquisizione
della qualifica; in tal caso, la partecipazione al percorso potra’
essere ridotta alla frequenza delle sole unita’ formative relative
alle competenze che non sono state validate;
b) sostenere l’esame per ottenere la certificazione delle
competenze emerse dalla validazione.
Art. 66-octies (Dichiarazione degli apprendimenti). – 1. La
dichiarazione degli apprendimenti e’ attivata dagli organismi
formativi accreditati nell’ambito di:
a) percorsi di formazione formale per i quali non sia prevista
o non sia richiesta l’attivazione di un processo di certificazione;
b) percorsi formativi finalizzati al rilascio di
certificazione, qualora il partecipante ne faccia richiesta, anche in
caso di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti
minimi in termini di frequenza.
2. La dichiarazione degli apprendimenti, a seguito della
conclusione positiva di una o piu’ unita’ formative, attesta
l’effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento, ed e’
spendibile all’interno del sistema di formazione e istruzione
professionale per l’ingresso in altri percorsi.
Art. 66-nonies (Certificazione delle competenze). – 1. La
certificazione delle competenze e’ effettuata dalle province, o dalla
Regione nei casi di cui l’art. 28, comma 4, della legge regionale n.
32/2002, si attua attraverso un esame comprendente almeno una prova
pratica di simulazione ed e’ finalizzata al rilascio dell’attestato
di qualifica professionale o del certificato delle competenze.
2. L’esame di cui al comma 1 e’ svolto dalla commissione di cui
l’art. 66-decies.
3. La Giunta regionale definisce appositi standard per la
realizzazione dell’esame di certificazione con riferimento:
a) alla valutazione uniforme delle unita’ di competenze;
b) al rispetto di regole di trasparenza per la formulazione
degli attestati e delle certificazioni;
c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle
professionalita’.
4. Il procedimento di certificazione delle competenze non
comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 66-decies (Commissione d’esame per la certificazione delle
competenze). – 1. La commissione d’esame per la certificazione delle
competenze e’ nominata dall’ente di cui all’ art. 66-nonies, comma 1,
ed e’ composta da:
a) un rappresentante dell’amministrazione che nomina la
commissione, con funzioni di presidente e di responsabile della
certificazione;
b) due esperti di settore;
c) un componente designato dell’organismo di formazione, nei
casi in cui la commissione e’ istituita per lo svolgimento di prove
d’esame al termine di un percorso formativo.
2. Ciascun soggetto abilitato a nominare componenti della
commissione nomina i relativi supplenti.
3. Il componente di cui al comma 1, lettera a), e’ individuato
tra i soggetti in possesso di specifica competenza tecnico
professionale accertata dalla Regione.
4. Il componente di cui al comma 1, lettera b), e’ nominato
previa verifica delle credenziali professionali in base al settore
economico e all’ambito professionale a cui la qualifica o il
certificato di competenze da rilasciare fa riferimento.
5. Il componente della commissione di cui al comma 1, lettera c),
e’ individuato dall’organismo di formazione tra il personale che ha
partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione
di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.
6. La commissione e’ regolarmente costituita in presenza di tutti
i componenti.
7. In caso di parita’, il voto del presidente vale doppio.
Art. 66-undecies (Indennita’ per i componenti della commissione
d’esame). – 1. L’indennita’ da corrispondere ai componenti della
commissione d’esame e’ determinata con atto del dirigente della
competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) numero dei candidati;
b) numero di unita’ di competenze da certificare;
c) livello della qualifica.
2. Gli oneri connessi all’attivita’ della commissione sono
sostenuti:
a) dall’organismo attuatore dell’intervento formativo qualora
l’esame per la certificazione riguardi candidati provenienti da]
percorso formativo;
b) dall’amministrazione competente qualora l’esame sia
sostenuto a seguito della procedura di validazione delle competenze
di cui l’art. 66-septies.
Art. 66-duodecies (Conclusione della procedura per la
certificazione delle competenze). – 1. L’esito dell’esame per la
certificazione delle competenze puo’ essere di:
a) idoneita’ alla qualificazione professionale con rilascio di
attestato di qualifica professionale comprovante il possesso di tutte
le unita’ di competenze caratterizzanti la figura professionale di
riferimento;
b) idoneita’ alla certificazione di singole competenze con
rilascio di certificato;
c) non idoneita’.
2. Le qualifiche professionali regionali di cui al comma 1,
lettera a) sono articolate, in qualifiche di livello 2 EQF (European
qualification frarnework), di livello 3 EQF e di livello 4 EQF, di
cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del
23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche
per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01).
3. Il contenuto tecnico-professionale delle qualifiche regionali
e delle certificazioni di singole competenze fa riferimento alle
figure professionali contenute nel repertorio pubblicato sul sito
web.
4. La modulistica relativa all’attestato di qualifica e al
certificato di competenze e’ definita dalla Giunta regionale nel
rispetto degli standard minimi di trasparenza e leggibilita’ definiti
dalla Conferenza Unificata in data 28 ottobre 2004. (Accordo, ai
sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, le province, i comuni e le comunita’ montane per la
certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti
formativi).».
Art. 5
Sostituzione della rubrica della sezione I del capo III del titolo
VIII del d.p.g.r n. 47/R/2003
1. La rubrica della sezione I del capo III del titolo VIII del
d.p.g.r. n. 47/R/2003 e’ sostituita dalla seguente: «Progettazione e
realizzazione di percorsi formativi».
Art. 6
Sostituzione dell’art. 77 del d.p.g.r. n. 47/R/2003
1. L’art. 77 del d.p.g.r. n. 47/8/2003 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 77 (Standard dei percorsi formativi). – 1. Gli standard
generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi
formativi si riferiscono:
a) alle diverse tipologie di percorsi;
b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono
finalizzati;
c) all’articolazione ed all’attivita’ dei percorsi;
d) alla verifica dei requisiti di ingresso.
2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a
piu’ utenti.».
Art. 7 Inserimento degli articoli da 77-bis a 77-sexies nel d.p.g.r. n. 47/R/2003 1. Dopo l’art. 77 del d.p.g.r. n. 47/R/2003 sono inseriti i seguenti: «Art. 77-bis (Tipologie di percorsi formativi). – 1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati. 2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la giunta regionale definisce: a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi; b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza; c) la durata minima dei percorsi; d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento; e) i livelli professionali degli operatori; f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell’ambito del percorso formativo; g) la quota di formazione a distanza; h) le tipologie di qualifiche conseguibili. Art. 77-ter (Obiettivi di apprendimento). – 1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l’occupabilita’ ed alle competenze tecnico professionali. 2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere: a) con quelle di un’intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attivita’ e delle relative unita’ di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale; b) con una o piu’ unita’ di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica. 3. I percorsi finalizzati al conseguimento di competenze tecnico professionali connesse ad attivita’ professionali e lavorative disciplinate da specifiche normative devono rispettare gli ulteriori standard eventualmente definiti dalle normative stesse. Art. 77-quater (Articolazione e l’attivita’ dei percorsi). – 1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unita’ formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento. 2.Ciascuna unita’ formativa e’ identificata: a) dall’insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacita’; b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti; c) dalle modalita’ di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati. 3. Ogni percorso formativo prevede attivita’ di stage organizzate a seconda delle esigenze dell’utenza cui e’ rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attivita’. Art. 77-quinquies (Verifica dei requisiti di ingresso). – 1. Prima dell’inizio di ogni percorso l’organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalita’ di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all’attivita’ formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all’attivita’ formativa. Art. 77-sexies (Riconoscimento delle attivita’ formative). – 1. Il riconoscimento dell’attivita’ formativa di cui l’art. 17, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 32/2002, ivi compresi percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali, e’ effettuato dalle province. 2. In caso di percorsi aventi carattere ripetitivo, puo’ essere concesso un riconoscimento fino ad un massimo di tre anni. 3. Il riconoscimento di cui al comma l e’ effettuato dalla Regione nei casi di percorsi di formazione o aggiornamento per gli operatori del sistema regionale integrato che facciano parte delle azioni di sistema per gli interventi previsti dal piano di indirizzo generale integrato di cui l’art. 31 della legge regionale n. 32/2002.».
Art. 8 Abrogazioni 1. Sono abrogati gli articoli 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 del d.p.g.r. n. 47/R/2003.
Art. 9 Efficacia differita 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° luglio 2009, ad eccezione dell’art. 77-sexies del d.p.g.r. n. 47/R/2003, come inserito dal presente regolamento, che e’ immediatamente applicabile.
Art. 10
Norma transitoria
1. Tutte le attivita’ formative le cui domande di finanziamento,
riconoscimento ed autorizzazione siano state presentate prima del
termine di efficacia di cui l’art. 9 si concludono secondo la
normativa previgente.
2. Fino alla attivazione della procedura per la verifica delle
credenziali professionali, di cui l’art. 66-decies comma 4 del
d.p.g.r n. 47/R/2003 come inserito dal presente regolamento, gli
esperti di settore sono individuati rispettivamente dalle
associazioni del settore interessato dei datori di’ lavoro e dalle
associazioni dei lavoratori rappresentate negli organismi di cui agli
articoli 23 e 25 della legge regionale n. 32/2002.
Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 5 giugno 2009
MARTINI
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0605&tmstp=1264493453584