Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in esame, l’interessata – docente ordinario di lingue e letteratura inglese presso la Facoltà di lettere e filosofia dell’Università Federico II di Napoli – impugna il decreto n. 2266 del 7.7.2009, con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha respinto l’istanza volta ad ottenere il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) manifesta violazione dell’art. 3 della l. 241/90 e s.m.i. per cui tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati, nonché dell’art. 72, in particolare commi 7 e 9, del d.l. 25.6.2008 n. 112 convertito in l. 6.8.2008, n. 133 che dà "facoltà all’amministrazione in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’andamento dei servizi". Sviamento di potere.
Le norme impongono alle università di verificare le istanze di proroga facendo riferimento specificamente alle esigenze organizzative e funzionali, da un lato, ed all’esperienza del docente, dall’altro, provvedendo positivamente o negativamente secondo l’esito di detta verifica.
Il rettore non avrebbe tenuto conto dei pareri favorevoli alla concessione della proroga espressi dal consiglio di dipartimento e dal consiglio del corso di laurea, il che confermerebbe il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
2) eccesso di potere per sviamento.
Il diniego della proroga sarebbe volto a consentire il c.d. ricambio generazionale, consentendo di anticipare l’utilizzazione dei posti ottenuti con il diniego di proroga;
3) eccesso di potere per presupposto erroneo. Violazione dell’art 72, comma 7, del d.l. n. 112 del 25.6.1998, convertito dalla legge n. 133 del 6.8.2008. Difetto di motivazione.
Nel diniego impugnato non si tiene conto della specifica esperienza acquisita dalla ricorrente con l’insegnamento, svolto sin dal 1993, della "lingua e letteratura anglo americana", apprezzata viceversa nella delibera del consiglio di facoltà del 7 maggio 2009;
4) violazione del giusto procedimento di legge e dell’art 72, comma 7, del d.l. n. 112 del 25.6.1998.
L’amministrazione non avrebbe adottato adeguati criteri di valutazione dell’istanza di proroga dei docenti universitari in violazione del principio del giusto procedimento.
In subordine è sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art 72, comma 7, del d.l. n. 112 del 25.6.1998 in relazione agli articoli 3, 33 e 97 della Costituzione.
Con ordinanza n. 2392/2009, assunta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2009 è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato "in quanto l’Università… non sembra aver preso adeguatamente in considerazione la specifica situazione della ricorrente nell’ambito della struttura organizzativa dell’Università, alla stregua di quanto previsto dall’art. 72 del d.l. 112/2008".
A seguito dell’ordinanza di sospensione la ricorrente è stata riammessa in servizio dall’Università ed ha svolto i corsi dal mese di novembre 2009.
Con provvedimento 9.2.2010, n. 0015813 l’Università, però, ha nuovamente disposto la cessazione dal servizio della ricorrente ed ha annullato in via di autotutela il D.R. n. 2264 del 7.7.2009 che aveva negato il biennio di proroga sospeso da questo Tribunale con l’ordinanza n. 2392/2009.
Tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti depositati il 26.3.2010 in cui si deduce:
1) Eccesso di potere per vizio del procedimento e contrasto con i precedenti, nonché per sviamento.
L’Università ha disposto la cessazione dal servizio senza acquisire preventivamente il parere del Consiglio di Facoltà, del Consiglio di Dipartimento, e del Consiglio di Corso di Laurea, che si erano espressi favorevolmente alla concessione della proroga biennale e di tali pareri il Consiglio di Facoltà aveva preso atto nella seduta del 7 maggio 2009.
L’amministrazione universitaria non ha tenuto conto del fatto che la ricorrente stava svolgendo l’anno accademico, interrompendo due corsi (inglese e Lingua e Letterature angloamericana);
2) illegittimità dei criteri di massima deliberati dal senato accademico il 31.10.2009 per violazione dell’art. 72 della l. 133/2008.
In violazione della norma citata, nei criteri adottati il 30.10.2009 l’Università fa soltanto un generico riferimento all’esperienza professionale del docente, individuando quale nuovo criterio di valutazione quello del "raggiungimento dei requisiti minimi della docenza";
3) violazione dell’art. 72 della l. 133/2008 e dei criteri fissati dal senato accademico nella seduta del 30.10.2009.
L’università non avrebbe tenuto conto del fatto che la ricorrente è l’unica docente che insegni Lingua e Letterature angloamericana, materia composita e nello stesso tempo da ricostruire nella sua continua evoluzione, per cui il collocamento in quescienza non consentirebbe di soddisfare nemmeno il requisito del "raggiungimento dei requisiti minimi della docenza";
4) eccesso di potere per sviamento. Difetto di motivazione. Illogicità e sviamento. Violazione dell’art. 72 l. 133/2008 commi 7 e 9.
L’Università avrebbe dovuto valutare la congruità del personale presso il Dipartimento o la Facoltà di appartenenza dell’interessata che è l’unica insegnante di Lingua e Letterature angloamericana dell’Ateneo Federico II, in violazione dei commi 7 e 9 dell’art. 72 della l. 133/2008, secondo cui si deve tener conto delle esperienze del docente che richiede la proroga, in particolari settori o ambiti disciplinari, da un lato e, dell’esigenza organizzativa e funzionale dell’Università, dall’ altro.
Inoltre sarebbero stati violati anche i requisiti minimi di docenza, essendo stati interrotti gli insegnamenti a metà dell’anno scolastico, ed essendosi influito negativamente sul regolare svolgimento delle sessioni di esame e di laurea già programmate, in cui la ricorrente era impegnata quale relatore o docente;
5) violazione dell’art. 72 l. 133/2008 sotto altro profilo.
La legge richiede una verifica delle capacità e delle conoscenze del docente in funzione della buona organizzazione e del buon funzionamento dei servizi universitari; essa non si riferisce genericamente all’esperienza, bensì ai particolari ambiti di conoscenza del richiedente che possono essere messe a servizio del buon andamento dell’insegnamento universitario;
6) difetto di motivazione ed eccesso di potere per vizio della funzione e violazione dell’art. 1 della l. 25 ottobre 1977 n. 878.
All’udienza del 20.1.2011 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
In via preliminare deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso introduttivo avente ad oggetto il primo decreto prot.llo 2264 del 7.7.2009 con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ha respinto l’istanza della ricorrente di permanenza in servizio per un ulteriore biennio.
A seguito dell’ordinanza di sospensione n. 2392/2009 del 22 ottobre 2009, l’Università con provvedimento 9.2.2010, n. 0015813, dopo aver annullato in via di autotutela il D.R. n. 2264 del 7.7.2009, ha riammesso in servizio la ricorrente (che ha potuto concludere i corsi originariamente interrotti dal diniego di proroga) ed ha nuovamente disposto la cessazione dal servizio dell’interessata, sulla base di una nuova motivazione.
Per giurisprudenza consolidata, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse dell’impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo si verifica quando interviene o un diverso provvedimento, il quale, come suo proprio effetto, muti le situazioni giuridiche in modo tale da rendere inutile la pronuncia richiesta al giudice amministrativo; o quando si verifichi una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame. Si tratta dell’applicazione della condizione processuale dell’interesse ad agire, il quale non solo deve sussistere al momento della proposizione del ricorso, ma deve altresì permanere al momento della pronuncia, per evitare un’inutile attività giurisdizionale.
Si è precisato, altresì, che la concreta individuazione delle ipotesi di sopravvenuta improcedibilità deve essere ancorata a criteri restrittivi, tenuto che:
– non deve tradursi in una sostanziale elusione dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sulla domanda;
– l’interesse residuo alla pronuncia sul merito della controversia va inteso nella sua massima ampiezza, alla luce degli effetti conformativi e ripristinatori dell’eventuale sentenza di accoglimento;
– la persistenza dell’interesse va valutata considerando anche le possibili ulteriori iniziative attivate (o attivabili) dal ricorrente per soddisfare la pretesa vantata.
Trasponendo le citate acquisizioni giurisprudenziali al caso in esame, deve convenirsi che parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso introduttivo, avendo l’amministrazione comunale sostituito il decreto originariamente impugnato, con un altro provvedimento che è stato impugnato con motivi aggiunti.
Risulta evidente che l’interesse della parte si è trasferito e concentrato sui motivi aggiunti.
A tale riguardo tuttavia il patrono della ricorrente all’udienza pubblica ha rappresentato che la propria assistita non ha più interesse alla definizione del giudizio, essendo cessata dal servizio in data 10.2.2010, intendendo pertanto rinunziare allo stesso.
Al Collegio non resta, quindi, che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame.
La rinuncia, peraltro, non risultando notificata alle parti in causa, appare irritualmente formulata ed il Collegio non può darne atto.
Va tuttavia rilevato che la ricorrente ha mostrato di non aver più interesse alla coltivazione della lite.
Pertanto, in relazione a quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Stimasi, comunque, equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara la improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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