T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 14-02-2011, n. 238 Ricorso per l’esecuzione del giudicato Silenzio-accoglimento, silenzio-rifiuto e silenzio-rigetto della pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti impugnavano l’inerzia, mantenuta dal Comune di Positano, circa l’istanza di autorizzazione di cui in epigrafe, inerzia avverso la quale articolavano censure di violazione delle l. 241/90 e 112/89 e d’eccesso di potere per difetto di motivazione, dei presupposti e dell’interesse pubblico, carenza d’istruttoria, contraddittorietà e sviamento.

Con ordinanza n. 1788, emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 23.11.94, questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare, spiegata nel ricorso, ordinando al Comune di Positano di pronunciarsi sull’istanza, presentata per il rilascio dell’autorizzazione "de qua"; seguiva, in data 8.11.95, il deposito di ricorso, volto all’esecuzione della prefata ordinanza, il quale era accolto, con ordinanza n. 1721 del 6.12.95.

In data 2.01.96, il Comune di Positano comunicava al Tribunale che l’esame di tutte le pratiche, riguardanti garages e simili, era stato rinviato, fino all’approvazione del programma urbano dei parcheggi.

In data 29.12.99 la Prefettura di Salerno trasmetteva nota, a firma del commissario "ad acta", nella quale lo stesso faceva presente d’aver adottato, in data 9.01.99, provvedimento di diniego della richiesta autorizzazione, in ciò ritenendo esaurito il proprio compito; alla predetta nota era allegata ordinanza del Consiglio di Stato, n. 1753/99, di accoglimento dell’appello, avverso altra ordinanza di questo T. A. R., n. 997/99, concernente il prefato diniego di autorizzazione alla realizzazione di un parcheggio interrato.

In data 11.06.2010 i ricorrenti producevano memoria difensiva, riferita peraltro – piuttosto che all’impugnato silenzio – ad una non meglio specificata ordinanza di demolizione, la cui impugnativa sarebbe stata inammissibile, in ragione della previa presentazione di domanda di condono.

All’udienza pubblica del 26.01.2011, il ricorso era trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Rileva il Tribunale che il ricorso è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.

Il silenzio, oggetto di gravame, è infatti sicuramente cessato, per effetto del provvedimento del commissario "ad acta", di diniego di rilascio di detta autorizzazione, di cui è menzione nella nota della Prefettura di Salerno, citata in narrativa.

In disparte l’esito d’ogni altra impugnativa, eventualmente spiegata dai ricorrenti avverso detto diniego, è evidente che il presente ricorso, diretto a contestare l’illegittimità dell’inerzia, mantenuta dalla P. A., è, per tale ragione, divenuto improcedibile, in conformità all’orientamento prevalente della giurisprudenza, per la quale si legga, "ex multis", la seguente massima: "Il principio generale per cui è inammissibile l’impugnativa contro un atto adottato dalla p. a. in sede di mera ottemperanza a un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, non può essere seguito nella peculiare ipotesi in cui il ricorso giurisdizionale venga proposto avverso un atto commissariale emanato in sede di ottemperanza di un’ordinanza cautelare pronunciata nell’ambito di una impugnativa interposta avverso il silenzio – rifiuto a provvedere, atteso che la sospensione cautelare del silenzio si sostanzia nella declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, obbligo che una volta assolto fa necessariamente venir meno l’interesse alla decisione finale di merito del ricorso avverso il silenzio – rifiuto, rendendo quindi impugnabile il provvedimento esplicito emesso in adempimento del detto obbligo, avverso il quale si concentra l’interesse del ricorrente. Trattasi, infatti, di un caso in cui l’assetto della fattispecie viene anticipato integralmente dal giudizio cautelare, per cui diventa definitiva la disciplina della situazione ad opera del provvedimento esplicito adottato dal Commissario "ad acta", il che rende da una parte immediatamente impugnabile il detto provvedimento e dall’altra improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’impugnativa diretta contro il silenzio – rifiuto" (T. A. R. Puglia Lecce, sez. I, 19 dicembre 2005, n. 6007).

Sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese e le competenze di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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