Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 7460 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 6 ottobre 2003 il tribunale di Milano ha accolto la domanda proposta da C.R. nei confronti di M. F., odontoiatra, diretta a ottenere risarcimento dei danni che l’attrice assumeva di aver patito a causa di errate cure mediche eseguite dal secondo tra l’aprile e il novembre 1997, danni liquidati in Euro 32.698,46 oltre accessori, rigettando – peraltro – la domanda di manleva proposta dal M. nei confronti dei suoi assicuratori per la responsabilità civile professionale Società Fondiaria s.p.a. e Meie s.p.a., atteso quanto ai rapporti tra quest’ultima e il M. che la garanzia non poteva operare per il mancato pagamento del premio alla scadenza da parte dell’assicurato M..

Gravata tale pronunzia dal M. nei confronti unicamente della Meie Assicurazioni s.p.a., quanto al rigetto della domanda di manleva, la Corte di appello di Milano, nel contraddittorio della Aurora s.p.a. (già Meie Assicurazioni s.p.a.) che, costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto del gravame, con sentenza 22 gennaio 2008, ha rigettato l’impugnazione.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso il M., con atto 8 marzo 2009 affidato a due motivi.

Non ha svolto attività difensiva la intimata.
Motivi della decisione

Nell’imminenza dell’udienza di discussione è pervenuta, nella cancelleria di questa Corte, dichiarazione sottoscritta dal difensore del ricorrente nonchè dagli avvocati Filippo Martini e Marco Ridolfi – che rappresentavano e difendevano la Meie Assicurazioni s.p.a. in grado di appello – con la quale gli stessi hanno dichiarato "che è intervenuto tra le parti accordo transattivo, onde chiedono congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere".

Preso atto di quanto sopra, osserva la Corte:

– da un lato, che la dichiarazione sopra trascritta, in quanto non sottoscritta anche dalla parte ricorrente ma dal solo difensore di questa, privo di mandato speciale a tale effetto (cfr. mandato a margine del ricorso per cassazione) non integra una "rinuncia" al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.;

– dall’altro, che l’interesse ad agire e, quindi, anche a impugnare deve sussistere non solo al momento in cui è proposta l’azione o la impugnazione, ma anche nel momento della decisione e qualora, pertanto – successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione – le parti abbiano raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia, dandosi atto della intervenuta e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere e conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo (Cass. 15 giugno 2010, n. 14353).

Non controverso quanto precede, pacifico che nella specie, successivamente alla instaurazione di questo giudizio di legittimità le parti hanno definito, bonariamente, la controversia in essere tra di loro è palese che deve dichiararsi la inammissibilità del proposto ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Nessun provvedimento deve adottarsi, sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolta attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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