Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE DISTACCATA DI XXXDI STABIA
nella persona del dott. Angelo Scarpati,
nella causa iscritta al n. 278/2004 R. G. Cont.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
TRA
Comune di XXX, in pers. del legale rapp.,te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Sergio Siracusa e Donatangelo Cancelmo , giusta mandato in calce all’atto notificato, elett.te dom.to con gli stessi difensori in XXX , P.zza Giovanni XXIII presso l’Avvocatura Municipale
OPPONENTE
E
XXXYYY snc, in pers. del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall’avv. Fulvio Ricca, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione, ed elett.te dom.ta in Napoli in P.zza Bovio n. 33 presso lo studio di detto difensore
OPPOSTA
Conclusioni: come da atti di causa e da verbale d’udienza del 10.12.2009.
L’opposizione è fondata per i motivi di seguito precisati.
Deve dirsi che parte opponente ha, in primo luogo, sollevato eccezione di nullità dell’opposto decreto ingiuntivo, e ciò in considerazione del mancato rispetto, da parte della società opposta, di quanto disposto dall’art. 47 del capitolato generale di appalto delle opere pubbliche, che prevede la competenza di un collegio arbitrale per tutte le controversie relative all’esecuzione e all’adempimento di detta tipologia di contratti: detta doglianza è fondata.
Invero, deve in primo luogo precisarsi che il citato art. 47 del DPR 1063/1962 ( Capitolato generale sugli appalti di opere pubbliche) è sicuramente applicabile al contratto de quo, e ciò considerato l’espresso ed in equivoco richiamo che le parti contraenti allo stesso hanno effettuato: in particolare, all’art. 124 del capitolato speciale d’appalto delle opere in oggetto, si legge che fanno parte integrante del contratto di appalto, tra l’altro, proprio il Capitolato generale, cioè quanto disposto dal DPR 1063/1962.
L’art. 47 del DPR 1063/1962 prevede, dunque, in tema di controversie nascenti dal contratto di appalto di opere pubbliche ( come è quello in oggetto), il, deferimento obbligatorio e generale delle controversie nascenti da detto contratto ad un collegio arbitrale: in ordine a detto profilo di obbligatorietà, tuttavia, è necessaria una precisazione.
Invero, con sentenza n. 152 del 2.5.1996, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della L. 741/1981, che aveva modificato il citato art. 47 DPR 1063/1962, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di entrambi i contraenti di chiedere la deroga a tale competenza arbitrale, con la conseguenza che è del tutto valida ed efficace detta deroga, ancorché effettuata unilateralmente da uno solo dei contraenti, con la proposizione della domanda, anche monitoria, davanti al Tribunale ordinario ( v. Cass. n. 1915/2000).
Ciò precisato in ordine all’attuale contenuto dispositivo dell’art. 47 DPR 1063/1962, deve tuttavia affrontarsi la questione dell’operatività di siffatta norma, nel testo modificato dopo l’intervento della Corte Costituzionale del 1996, con riguardo a quei contratti, come quello in oggetto, stipulati prima di detta pronuncia costituzionale.
Orbene, deve in questa sede darsi atto di un profondo contrasto giurisprudenziale sul punto, il quale, invero, ad avviso di questo giudice, sembra essersi recentemente chiuso con univoci pronunciamenti del giudice di legittimità: secondo detto ultimo orientamento la modifica, intervenuta nel corpo dell’art. 47 a seguito della citata pronuncia del 1996, non incide minimamente sui contratti stipulati anteriormente a detta data, appunto come quello in oggetto.
Invero, secondo le più recenti pronunce del giudice di legittimità, qualora in un contratto di appalto stipulato a seguito di gara d’appalto per licitazione provata indetta da un Comune, le parti abbiano fatto espresso richiamo, quale parte integrante del contratto, alle norme del capitolato generale delle opere pubbliche approvato con DPR 1063/1962, fra le quali sono comprese quelle relative alla competenza arbitrale per la definizione delle controversie, non vi è necessità di una separata clausola compromissoria, posto che la volontà dei contraenti trova già la sua espressione " per relationem perfectam" nel richiamo patrizio: orbene, in tal caso, e ciò è determinante, la fonte della competenza arbitrale va individuata non nella legge, bensì in una convenzione compromissoria concretamente intercorsa fra le parti, da cui deriva anche la forza vincolante della convenzione stessa. Ne consegue che, formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata nel capitolato generale vigente nel momento in cui il contratto è stato concluso, l’intero rapporto è retto e deve svolgersi secondo quella disciplina e le eventuali modificazioni sopravvenute di tale capitolato, così come gli interventi abrogativi della Corte Costituzionale, non possono alterare il regime patrizio dei contratti in corso: ciò vale sia per le previsioni di carattere sostanziale sia per le previsioni di carattere processuale, come quelle concernenti la competenza del collegio arbitrale ( v. Cass. n. 17083 del 24.6.2008). In questo senso si era già precedentemente espresso lo stesso giudice di legittimità, affermando che, qualora le parti, nello stipulare un contratto di appalto di opere pubbliche abbiano fatto riferimento, per determinarne la portata ed i limiti, ad una norma legislativa ( negozio cd. " per relationem"), il contenuto della norma richiamata ( nella specie, art. 47 DPR 1063/1962 in tema di competenza arbitrale), viene recepito nella dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, con la conseguenza che, onde individuare l’estensione ed i limiti del contratto, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della norma richiamata al momento della conclusione del contratto stesso, mentre le successive vicende della medesima norma possono spiegare influenza sul rapporto solo se e quando le parti manifestino, anche tacitamente, la volontà di tenerne conto a modificazione dei pregressi accordi ( v. Cass. n. 4176 del 22.2.2007).
Per tutto quanto affermato, dunque, ne discende che parte opposta non avrebbe potuto legittimamente, in sede monitoria, adire il giudice ordinario, stante la operatività , per quanto detto sopra, dell’art. 47 DPR 1063/1962, per cui l’opposto decreto ingiuntivo è stato emesso da Autorità giudiziaria priva di potestas iudicandi nella materia in oggetto: detto decreto ingiuntivo, dunque, è da considerasi radicalmente nullo.
Infatti, secondo un ormai consolidato orientamento del giudice di legittimità, qualora il decreto ingiuntivo sia emesso in difetto di competenza dell’organo che ha emesso l’ingiunzione o di altri presupposti processuali, cioè in difetto di inderogabili ed ostative ragioni pregiudiziali, in tal caso il giudice dell’opposizione non può giammai emettere una pronuncia nel merito nei confronti dell’opponente e dell’opposto ( v. Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 8853/1998), e dunque, dichiarata la nullità del provvedimento monitorio, esso giudice esaurisce del tutto la propria competenza funzionale in ordine al giudizio di opposizione ( v. Cass. n. 89/2000).
In ordine alla spiegata domanda riconvenzionale, deve dirsi, in ogni caso, che la stessa è inammissibile, considerato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo l’opponente, nella sua veste sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non già, come accede nel caso che ci occupa, parte opposta ( v. Cass. n. 2529/2006).
La peculiarità delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di XXXdi Stabia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 25/2004 del 12.2.2004 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. Distaccata di, e, per l’effetto, revoca la concessa provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo di cui sopra;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
XXX di Stabia,10.12.2009
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.