Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1 Le ricorrenti, con atto notificato il 22 ottobre 2010 – depositato il 5 novembre 2010 -, premessi la prima, lo status di Associazione Nazionale di promozione Sociale ai sensi della legge n. 383 del 2000 la seconda, l’iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di volontariato ai sensi della legge 266/91, posizioni queste legittimanti la presentazione di istanza di partecipazione, espongono che: (a) la regione, con delibera di giunta 711/2009, adottata ai sensi dell’articolo 50 comma quater, della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27, ha fissato "Criteri e modalità per l’assegnazione da parte delle A.T.E.R. del Lazio, di locali extraresidenziali non utilizzati a favore delle associazioni senza fini di lucro", individuate nell’allegato A, nelle "associazioni/organizzazioni portatrici di valori costituzionalmente garantiti e tutelati come ad esempio le associazioni di promozione sociale ( L. 383/2000), le organizzazioni di volontariato ( L. 266/1991)… o che perseguono finalità solidaristiche, sociali e di pubblico interesse,…"; (b) dal citato allegato A è previsto che "… l’A.T.E.R. provvederà alla massima diffusione,…, dell’elenco di tutti gli immobili extraresidenziali da destinare alle associazioni, specificando l’ubicazione e la tipologia, nonché le indicazioni sulle priorità e vincoli per l’assegnazione degli stessi, quindi avviare le procedure previste dalla normativa vigente in materia per la ricerca sul mercato delle associazioni interessate"; (c) lo stesso allegato A stabilisce che "entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione regionale e prima di avviare le procedure di cui al punto 1, delibera i criteri per l’applicazione del canone di importo inferiore al 20 per cento di quello praticato dal mercato per i locali della stessa tipologia"; (d) dopo aver inviato una prima istanza di accesso agli atti rispetto alla quale l’AT.E.R. di Latina ha comunicato di non aver ancora deliberato in merito (nota prot. n. 1019 del 24 marzo 2010), è stata presentata diffida ai sensi degli articoli 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 21 – bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, preordinata all’attuazione di quanto richiesto dalla predetta delibera di G.R.
2 Ciò premesso le ricorrenti hanno argomentato la domanda deducendo: violazione della DGRL 711/2009, Allegato A – violazione art. 97 Cost. (buon andamento ed imparzialità), art. 1 (trasparenza, pubblicità e divieto di aggravare il procedimento amministrativo), art. 2 (conclusione del procedimento) della legge 241/90, violazione del giusto procedimento.
3 Con atto depositato il 10 dicembre 2010, si è costituita l’A.T.E.R. di Latina che ha prodotto memoria e versato documentazione.
4 L’Associazione CODICI ha depositato memoria di replica in data 7 gennaio 2011.
5 Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2011, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
6 Il ricorso è innanzitutto ammissibile è ciò perché, la rappresentata possibilità per le ricorrenti di partecipare alle procedure per l’assegnazione degli immobili extraresidenziali secondo quanto esemplificativamente riportato nell’allegato A, legittima la presentazione dell’istanza e radica quindi l’interesse ad agire per conseguire l’annullamento del silenzio e la declaratoria dell’obbligo di provvedere. Il ricorso è anche fondato, dovendosi opporre all’A.T.E.R. – la quale, nel richiamare le assegnazioni di immobili extraresidenziali ha prospettato di aver, pur se indirettamente ottemperato -, che gli adempimenti richiesti mirano ad assegnazioni trasparenti ed alle quali dovrà procedersi, una volta individuati gli immobili, sulla base di particolari criteri e modalità.
7 Il ricorso va pertanto accolto, al che consegue l’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’A.T.E.R. di Latina di: (a) deliberare i criteri per l’applicazione del canone; (b) provvedere alla ricognizione degli immobili extraresidenziali da destinare alle associazioni, specificando l’ubicazione e la tipologia; (c) avviare le procedure previste dalla normativa vigente in materia per la ricerca sul mercato delle associazioni interessate. In applicazione degli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo pertanto, il competente Dirigente dell’A.T.E.R. di Latina dovrà provvedere, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, termine così fissato in dipendenza del complesso degli adempimenti richiesti.
6 Le spese seguono, come per legge, la soccombenza secondo le modalità e per l’ammontare in dispositivo liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– lo accoglie secondo quanto in motivazione esposto e, per l’effetto, annulla l’impugnato silenzio ed ordina all’A.T.E.R. di Latina di provvedere in esito all’istanza depositata il 6 aprile 2010;
– assegna il termine di cui in motivazione per gli adempimenti previsti;
– condanna l’A.T.E.R. di Latina al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi 1.000,00 (mille,00) Euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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