Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
S.S. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Firenze, dei reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p., e art. 577 c.p., u.c. per avere arrecato lesioni personali al coniuge R. F. e dei reati di ingiuria e minacce nei confronti della stessa.
Con sentenza del 29 settembre 2009, il Tribunale dichiarava il S. colpevole dei reati ascrittigli e, riuniti gli stessi con in vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di Euro 3.000 di multa, oltre consequenziali statuizioni, nonchè al risarcimento dei danni in favore della R., costituitasi parte civile.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore dell’imputato, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza impugnata, concesse le attenuanti generiche, rideterminava la pena nella misura di Euro 1.000 di multa, oltre consequenziali statuizioni.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione
1. – Il primo motivo d’impugnazione denuncia inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 415 bis e 170 c.p.p., ed alla L. n. 890 del 1982, art. 8. Lamenta, in proposito, che sia stata disattesa l’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p., per inosservanza della procedura di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, sul rilievo dell’intempestiva proposizione, ove invece risultava in atti, dal verbale del (OMISSIS), che l’eccezione era stata ritualmente proposta. Del resto, la stessa era pure fondata, in quanto l’avviso risultava notificato a mezzo posta in (OMISSIS), ai sensi del combinato disposto dell’art. 170 c.p.p. e della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 senza che dei relativi adempimenti fosse stato dato avviso al destinatario alla luce della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 346 del 1998.
Il secondo motivo deduce identico vizio di legittimità con riferimento all’art. 178 c.p.p. ed all’art. 180 c.p.p., sul rilievo che, ad ogni modo, l’eccezione era stata riproposta alla successiva udienza del 24 marzo 2006 ed era stata nuovamente rigettata con argomentazioni erronee.
Il terzo motivo deduce identico vizio di legittimità con riferimento al D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 4 e 48 sul rilievo che, infondatamente, era stata disattesa l’eccezione sollevata dal difensore nell’atto di gravame con riferimento all’incompetenza per materia del Tribunale, posto che, esclusa l’ipotesi aggravata della minaccia, avrebbe dovuto essere riconosciuta la competenza del giudice di pace, peraltro pacifica per i restanti reati.
2. – All’esame della questione di rito sollevata in ricorso è certamente pregiudiziale il rilievo della sopravvenuta estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela da parte dell’avente diritto.
Ed invero, risulta dalla comunicazione indicata in epigrafe che, con verbale dell'(OMISSIS), redatto dalla polizia giudiziaria presso la Procura di Firenze R.F. ha rimesso la querela a suo tempo presentata nei confronti di S.S., che, contestualmente ha espresso accettazione.
Considerato, pertanto, che la remissione e l’accettazione sono state effettuate con le forme prescritte dall’art. 340 c.p.p., comma 2, si deve far luogo all’annullamento della sentenza in esame, per sopravvenuta estinzione dei reati.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato, a norma dell’art. 340 c.p.p., comma 4, come, peraltro, da espressa dichiarazione a verbale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.
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