T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-02-2011, n. 1390 vincoli Piano regolatore particolareggiato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 6 maggio 1994 e depositato il 23 maggio 1994 gli odierni ricorrenti impugnano il provvedimento in epigrafe deducendo i seguenti fatti:

I ricorrenti sono proprietari del terreno sito nel Comune di Rocca di Papa, distinto in catasto al foglio 5, particella 281, partita 5165, zona B4 di P.R.G., di completamento.

Essendo la zona in cui ricade il lotto sopra descritto sottoposta a vincolo paesaggistico e contemplata dal P.T.P. n. 9, il precedente proprietario inoltrava alla Regione Lazio istanza volta ad ottenere il rilascio del nullaosta di cui all’art. 7 L. n. 1497/1939 per la realizzazione di un villino bifamiliare.

La Regione Lazio si esprimeva in termini positivi con la determinazione n. 1897/13 dell’8 ottobre 1991.

Inviata la pratica al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, a causa della imprecisa cartografia allegata al P.T.P. sorgevano dubbi sulla effettiva localizzazione del terreno.

In seguito ad accertamenti svolti, emergeva che il lotto dei ricorrenti si trova in zona "AR8" (zona boscata non compromessa, in cui è interdetta in via generale ogni attività edificatoria) e non già in zona "RP4" (zona agricola non compromessa con modesto valore paesaggistico ed ambientale in cui sono ammesse attività edificatorie).

In data 17 dicembre 1993, i ricorrenti inviavano una nota al Ministero nella quale facevano presente che il nullaosta rilasciato dalla Regione poteva essere confermato in quanto il terreno in oggetto è ampiamente compromesso dalla realizzazione di uno scavo autorizzato con concessione edilizia prot. 4124/77, è totalmente disboscato da prima della adozione del P.T.P. ed intercluso da 4 edifici, per cui al caso di specie sarebbe applicabile l’eccezione prevista dall’ultimo comma dell’art. 13 del P.T.P. che stabilisce che "i proprietari dei manufatti già realizzati, che si avvalgono delle disposizioni ex L. n. 47/1985 o quelli che, avendo impegnato il territorio con scavi ed opere strutturali, ancorché legittimamente autorizzati, rendono più opportuna la loro edificazione, dovranno dimostrare all’Assessorato Regionale Beni Ambientali, per il rilascio del parere di merito, di ottemperare a quanto previsto per gli edifici ricadenti nella zona Z5 del Piano Paesistico", disposizioni cui il progettato intervento è pienamente conforme.

Il Ministero, tuttavia, con il decreto oggetto di impugnazione ha ritenuto di dover annullare il parere favorevole della Regione.

Deducono i ricorrenti la illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

– violazione di norme regolamentari: violazione dell’art. 13, ultimo comma, P.T.P.; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza assoluta di istruttoria e di motivazione;

– violazione di legge: violazione della L. n. 1902/1952 e, comunque, del principio generale di diritto amministrativo in base al quale i provvedimenti non definitivamente approvati non possono avere efficacia sine die; in subordine: violazione degli artt. 42 e 97 Cost. da parte dell’art. 1 bis L. n. 312/1985.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.

All’udienza pubblica del 20 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Rileva il Collegio come il contenuto dell’atto impugnato evidenzi come l’annullamento della determinazione n. 1892/13 dell’8 ottobre 1991 della Regione Lazio risulti motivato in relazione ad un erroneo presupposto dell’atto annullato.

In particolare, così come si legge anche nel ricorso in epigrafe, il terreno dei ricorrenti ricade – contrariamente a quanto ritenuto dalla Amministrazione regionale – nell’ambito della zona "AR8" (zona boscata non compromessa, in cui è interdetta in via generale ogni attività edificatoria) e non già in zona "RP4" (zona agricola non compromessa con modesto valore paesaggistico ed ambientale in cui sono ammesse attività edificatorie).

Appare evidente, quindi, come la determinazione annullata si fondi su di un erroneo presupposto di fatto e, conseguentemente, non possa ritenersi immotivato il decreto del Ministero oggetto di impugnazione.

Quanto, poi, alla deduzione in merito alla carenza di motivazione con riferimento al disposto di cui all’art. 13 del Piano Territoriale Paesistico, appare evidente che tale censura attiene ad un autonomo capo del provvedimento che, in ogni caso, fonda la sua legittimità con riguardo alla motivazione dell’erroneo presupposto di fatto del provvedimento regionale.

Con una seconda censura i ricorrenti deducono la illegittimità degli atti sotto il profilo della decadenza del vincolo in considerazione del fatto che il P.T.P. sarebbe stato adottato nel 1987 ma non risulterebbe approvato.

L’assunto è infondato.

Rileva il Collegio come il vincolo di inedificabilità contenuto in un piano territoriale paesistico, che riveli una qualità insita nel bene, sì che la proprietà su di esso è da intendere limitata fin dall’origine, è da considerare vincolo conformativo, come tale non soggetto a decadenza (Cass. Sez. I, 19 luglio 2002, n. 10542; Corte Cost. 20 maggio 1999, n. 179).

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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