Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Lo straniero ricorre avverso il provvedimento col quale la Questura di Siracusa ha denegato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale di cui era già titolare, ritenendo insufficiente, ai fini della conversione di detto titolo in permesso di soggiorno per rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, la sola circostanza che l’interessato esibisse un nuovo contratto di lavoro.
Con ordinanza n. 470/2007 l’istanza cautelare veniva accolta dalla seconda sezione di questo Tar, per ritenuta sussistenza dei presupposti di legge.
Il Cga, con ordinanza n. 650/2007, riformava la decisione di prime cure, rilevando l’insussistenza dei presupposti per la trasformazione del rapporto di lavoro da stagionale a rapporto di lavoro a tempo determinato, richiamando gli artt. 24/4 del testo unico n. 286/1998 e 38 del DPR n. 394/1999.
Il collegio ritiene di seguire l’orientamento espresso dal giudice d’appello, che condivide, e che ha già seguito in precedenti decisioni (v., fra altre, la sentenza 12.03.2010 n. 610).
In base alla vigente normativa (artt. 24 del d.lgs. n. 286/1998 e 38 del D.P.R. n. 349/1999), l’autorizzazione al lavoro stagionale è caratterizzata dalla provvisorietà dell’impiego in funzione delle esigenze di manodopera del settore agricolo; al termine del periodo lavorativo e, quindi, alla scadenza del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero non può ulteriormente permanere sul territorio nazionale attraverso un rinnovo automatico del titolo di soggiorno. Solo rientrando nel suo paese acquisisce il diritto di precedenza nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, ottenendo così, al secondo ingresso in Italia, la conversione del permesso di soggiorno da lavoro subordinato stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato, titolo quest’ultimo rinnovabile in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
non è, pertanto consentito il rinnovo automatico del titolo di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, dovendo il lavoratore interessato seguire la più complessa procedura specificata nell’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 286/98 e nell’art. 38, comma 7, D.P.R. n. 394/99.
Occorre al riguardo rilevare che l’operatività della disposizione di cui all’art. 38, comma 7, del D.P.R. n. 349/1999 non concerne la sola ipotesi in cui il rapporto di lavoro stagionale cessi effettivamente alla scadenza del periodo massimo previsto (nove mesi), in quanto il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è automaticamente rinnovabile neanche nell’ipotesi in cui il soggetto interessato, alla scadenza del rapporto stagionale, sia in possesso di un nuovo contratto di lavoro della stessa tipologia e neppure per attesa occupazione in caso di perdita del posto di lavoro ex art. 5, comma 1, e art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che il ricorrente ha fruito di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, né egli ha comprovato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente per la conversione del titolo posseduto in permesso per lavoro subordinato.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Sussistono tuttavia ragioni di integrale compensazione delle spese di giudizio, sia in relazione alla ridotta attività difensiva dell’amministrazione sia in relazione all’accoglimento dell’istanza cautelare in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.