Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 28.12.1998, tempestivamente depositato, il sig. F.S., in qualità di Direttore concessionario della Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) "Sant’Agata di Prossedi" premette in punto di fatto: che con decreto 13.9.1984, la Giunta Regionale del Lazio rilasciava ai sensi della L. R. 14.9.1982, n. 10 alla A.F.V. una concessione faunistico venatoria; che con nota 10.12.1990, l’Assessorato Agricoltura e Foreste – Caccia e Pesca della Regione Lazio respingeva l’istanza di rinnovo della concessione stessa, in quanto presentata fuori dai prescritti termini; che detto diniego veniva annullato – a seguito di ricorso presentato dalla associazione deducente – dal T.a.r del Lazio, sul rilievo che il termine di cui all’art. 3 della L.R. 14 settembre 1982, n. 40 fosse da considerarisi ordinatorio; che tale norma prevedeva testualmente che "la presentazione, della domanda di rinnovo debba essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza della concessione".
Con l’impugnata determinazione dirigenziale 28.10.1998, prot.. 34222, l’A.F.V. veniva dichiarata decaduta dalla vista licenza, alla stregua della sopravvenuta decisione del Consiglio di Stato 23.5.1997, n. 1471, espressamente richiamata nella determina stessa.
A sostegno dell’introdotta impugnativa l’interessato ha dedotto: 1) incompetenza, tenuto conto che la Regione Lazio in qualità di controparte processuale non ha mai avviato nei confronti del ricorrente alcun procedimento di esecuzione né ha mai provveduto alla notifica della sentenza; 2) violazione di legge, in quanto il Responsabile del servizio finirebbe per far applicazione dei principi contenuti nella vista sentenza del Coniglio di Stato a normative non più in vigore; 3) eccesso di potere per difetto di motivazione, tenuto conto che la sentenza posta a sostegno della delibera impugnata non è stata mai notificata al ricorrente.
L’amministrazione provinciale di Latina non si è costituita in giudizio.
In occasione della camera di consiglio del 14.1.1999, la Sezione disattendeva la proposta domanda incidentale.
Successivamente, all’udienza del 13.1.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
A norma dell’art. 3 L.R. Lazio 14 settembre 1982 n. 40, la domanda di rinnovo della concessione di azienda funisticovenatoria "deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza" della concessione (comma 4) ed "Il prowedimento di rinnovo deve essere emesso entro la data di scadenza della concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni vigenti nell’ultimo anno della concessione" (comma 5).
Come ha statuito il Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 1471 del 09101997) con la decisione richiamata nell’atto impugnato: "nella Regione Lazio, il termine di sei mesi dalla scadenza della concessione di azienda faunisticovenatoria, previsto dall’art. 3 della legge regionale 14 settembre 1982 n. 40, per la presentazione della domanda di rinnovo della concessione stessa, ha carattere perentorio, tenuto conto della complessità del procedimento (nel quale intervengono la Provincia e i Comuni interessati) e della circostanza che il procedimento stesso, ove si concludesse dopo la scadenza della concessione in atto, non potrebbe che essere positivo, non essendo consentito all’Amministrazione di negare la rinnovazione, verificatasi nel frattempo in forza di legge.
Alla stregua delle disposizioni sopra trascritte, la perentorietà del termine per la presentazione della domanda di rinnovo risulta incontestabile.
Nel caso di specie la scadenza della concessione era fissata al 13 settembre 1990 pertanto, l’istanza di rinnovo, presentata in data 14 settembre 1990, non solo è stata prodotta oltre il termine di legge, ma addirittura dopo che la concessione era ormai scaduta.
In conclusione il ricorso deve essere respinto, stante la natura perentoria del termine in questione..
Nulla per le spese non essendosi costituito in giudizio la Provincia intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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