Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 67/24/05, depositata l’8.11.05, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, con la quale – in accoglimento del ricorso proposto da A.D. – era stata annullata la cartella di pagamento, relativa ad IVA, interessi e accessori, conseguente ad avviso di accertamento nei confronti del defunto A.G., dante causa del ricorrente.
2. Il giudice di appello rilevava, invero, che il deposito nella segreteria della Commissione di copia del ricorso spedito per posta alla controparte, non era stato accompagnato dalla fotocopia della ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22. 3. Per la cassazione della sentenza n. 67/24/05 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22.
Ad avviso dell’Ufficio finanziario, invero, l’omessa allegazione al ricorso in appello, spedito per posta alla controparte, della ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata non avrebbe avuto incidenza alcuna sulla ritualità della costituzione in giudizio dell’amministrazione appellante.
Detta ricevuta di spedizione sarebbe stata, difatti, surrogata – nel caso concreto – dall’avviso di ricevimento della raccomandata stessa.
Sicchè, a parere dell’amministrazione ricorrente, sussisterebbe agli atti la prova dell’effettiva spedizione del ricorso in appello per raccomandata alla controparte; per cui la costituzione del ricorrente nel giudizio di gravame avrebbe dovuto essere considerata del tutto rituale dalla Commissione Tributaria Regionale, poichè conforme al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22. 2.1. Il motivo è infondato e va disatteso.
Va osservato, invero, che il D.Lgs. n. 546 del 1992 – richiamato, per il giudizio di appello, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 – richiede, ai fini della rituale costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito, non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata a mezzo del servizio postale. E la mancata allegazione di detta ricevuta è sanzionata – al pari dell’omesso deposito della copia del ricorso – con l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, e non sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente (conf.
Cass. 24182/06, 1025/08).
2.2. La ratio di siffatta previsione è da ravvisare, ad avviso della Corte, nel fatto che la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la (sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5 a tenore del quale " i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto" (Cass. 20262/04, 14246/07). Sicchè non giova al ricorrente dedurre, nella specie, la sussistenza della prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata contenente l’atto di appello, atteso che l’omesso deposito della ricevuta di spedizione viene ad incidere sul riscontro della stessa tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante, dalla quale la legge fa scaturire l’inammissibilità del proposto gravame.
3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate va rigettato.
4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate; nulla per le spese.
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