REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 22 maggio 2009, n. 26 Disciplina delle attivita’ europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 5 del 30-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 27 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione; Visti l’art. 3, commi 3, 4 e 5, l’art. 4, comma 1, lettere p), q), r), l’art. 11, comma 2, l’art. 70 e l’art. 71 dello statuto; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari); Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo); Vista la sentenza della Corte costituzionale del 14 maggio 2008, n. 131; Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 gennaio 2008; Considerato quanto segue 1. Le novita’ introdotte a livello ordinamentale – il nuovo titolo V della Costituzione, e segnatamente l’art. 117, la legge n. 131/2003(legge La Loggia), la legge n. 11/2005, il nuovo statuto della Regione Toscana, in particolare gli articoli 11, 70 e 71 – e l’accresciuto ruolo delle regioni nello scenario internazionale richiedono una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale attraverso il quale la Regione esercita le sue attivita’ di rilievo internazionale ed europeo; 2. Nel ridefinire a livello normativo la disciplina di tali attivita’, la Regione esercita una potesta’ di tipo concorrente, introdotta in particolare dal terzo comma dell’art. 117 della Costituzione (in materia di rapporti internazionali e con l’Unione europea e in materia di commercio estero). Lo stesso articolo della Costituzione prevede inoltre la partecipazione delle regioni alla fase sia di formazione che di attuazione degli atti dell’Unione europea (quinto comma) nonche’ la competenza regionale a concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato (nono comma), condizionando comunque l’esercizio di tali competenze al rispetto della legislazione statale. L’art. 6 della legge n. 131/2003 e la legge n. 11/2005 hanno dato attuazione alle predette disposizioni costituzionali indicando le procedure e gli adempimenti che devono essere seguiti dalle regioni nell’esercizio delle proprie competenze in materia d rapporti internazionali; 3. Gli obiettivi che la legge persegue sono quelli di adeguare la normativa al nuovo contesto ordinamentale e di assicurare maggiore efficacia all’azione regionale attraverso una strumento legislativo unico – vengono infatti abrogate, fatta eccezione per la normativa regionale in materia di promozione economica, le leggi regionali che disciplinavano le singole materie, – e la ridefinizione degli strumenti e delle procedure attraverso i quali la Regione esercita le attivita’ indicate dalla legge; 4. In tale quadro particolare importanza e’ rivestita dalla formazione degli atti comunitari e dall’attuazione degli stessi – con la previsione di una legge comunitaria regionale a carattere periodico e con le specifiche competenze attribuite, anche per cio’ che riguarda le notifiche all’Unione europea, alla giunta regionale e al consiglio regionale – e dalle attivita’ in favore dei toscani all’estero. Per quest’ultimo aspetto, la disciplina dei vari organismi e’ rimessa, nei casi nei quali non provveda la legge stessa, al regolamento di attuazione; 5. E’ necessario prevedere un «regime provvisorio» per alcuni organismi relativi ai toscani all’estero -restano in carica fino alla prima seduta dell’assemblea dei toscani all’estero – e una disposizione transitoria relativa al piano integrato delle attivita’ internazionali che con le caratteristiche indicate dalla legge verra’ adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge, restando nel frattempo in vigore i piani adottati e vigenti; 6. Risulta di fondamentale importanza sostenere e attuare interventi di partenariato internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell’esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, nell’ambito dei programmi del governo, in coerenza coi principi sanciti in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare dalla sentenza n. 131/2008; nel rispetto di tali principi, la Regione attua progetti e iniziative che favoriscono la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell’Unione europea e con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani; 7. Per promuovere la cultura della pace e la tutela dei diritti umani, si sostengono anche azioni di carattere educativo promosse dagli istituti scolastici e da associazioni impegnate su tali temi; 8. Il riordino della legislazione in materia di attivita’ internazionali prevede la predisposizione di uno strumento di programmazione, il piano integrato delle attivita’ internazionali, che risponde alla esigenza di coordinare, integrare e rendere coerenti le azioni della regione a livello internazionale, riconducendo ad unita’ gli atti di programmazione settoriale i cui contenuti, procedure di formazione ed attuazione sono attualmente disciplinati con leggi regionali; 9. Restano disciplinati dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie per la attuazione degli interventi di sostegno alle imprese per le attivita’ produttive, finalizzate alla promozione e alla internazionalizzazione; 10. Per dare attuazione alle norme statutarie in materia di partecipazione, va garantito il piu’ ampio concorso degli enti locali, della societa’ civile e delle parti sociali ai processi di elaborazione e attuazione delle attivita’ internazionali, mediante sia gli ordinari strumenti di concertazione che attraverso le consultazioni; Si approva la presente legge: Art. 1 Oggetto 1. La presente legge, ai sensi degli articoli 70 e 71 dello statuto, adegua l’ordinamento della Regione Toscana: a) alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); b) alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). 2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attivita’ europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di: a) partecipazione al processo normativo comunitario dell’Unione europea e di attuazione degli obblighi comunitari; b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati; c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con gli organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi; d) cooperazione internazionale e attivita’ in favore dei toscani all’estero. 3. La presente legge individua negli strumenti della programmazione le modalita’ di raccordo ed integrazione delle attivita’ europee e di rilievo internazionale di cui al comma 2, nonche’ delle attivita’ europee e di rilievo internazionale previste negli atti di programmazione settoriale.

Art. 2

Principi ispiratori e finalita’

1. La Regione Toscana, nel rispetto delle leggi statali:
a) promuove e sostiene il processo di rafforzamento ed
ampliamento dell’Unione europea;
b) promuove e sostiene le attivita’ di cooperazione
internazionale dirette a contribuire alla realizzazione di uno
sviluppo sociale e sostenibile su scala locale in tutto il mondo e
alla solidarieta’ tra i popoli;
c) riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e
dei popoli ed opera per affermarlo attraverso il dialogo e la
riconciliazione;
d) riconosce nel rapporto con i toscani all’estero, le loro
famiglie, i discendenti e le loro comunita’, un valore fondamentale
da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire
la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i
legami con i Paesi che li ospitano;
e) opera al fine di instaurare costanti rapporti di
collaborazione con regioni, anche di Paesi esteri, finalizzati allo
sviluppo della promozione economica;
f) assicura leale collaborazione e scambio di informazioni con
gli organi dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni.
2. Nell’attuazione della presente legge, la Regione opera in base
al principio dell’integrazione delle informazioni e delle risorse
attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa
e’ coinvolta direttamente, nonche’ delle iniziative degli enti locali
e della societa’ civile, anche mediante il sistema informativo delle
attivita’ internazionali di cui all’art. 51.

Art. 3 Obiettivi 1. Per disciplinare le attivita’ di cui all’art. 1 e nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 2, la presente legge persegue i seguenti obiettivi: a) rafforzare ed intensificare la proiezione esterna della Regione attraverso attivita’ internazionali di promozione territoriale; b) favorire la cooperazione interregionale; c) adeguare l’ordinamento regionale al mutato quadro normativo nazionale ed alle nuove disposizioni statutarie; d) garantire il coinvolgimento e l’integrazione degli enti locali e della societa’ civile; e) coordinare e integrare gli strumenti di programmazione delle attivita’ di rilievo internazionale.

Art. 4

Poteri di indirizzo del Consiglio regionale

1. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, dello statuto, il Consiglio
regionale orienta le attivita’ di cui alla presente legge, oltre che
con l’esercizio delle competenze ivi previste, esprimendo atti di
indirizzo rivolti alla giunta regionale.

Art. 5 Concorso della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella formazione degli atti dell’Unione europea 1. Al fine di definire la posizione della Regione sugli atti comunitari e dell’Unione europea e nelle procedure di cui rispettivamente all’art. 3, commi l e 2, ed all’art. 5 della legge n. 11/2005, la giunta regionale puo’ proporre al consiglio regionale una deliberazione in merito alla posizione della Regione; in assenza di deliberazione consiliare nei termini utili ai sensi dell’art. 5 della legge n. 11/2005, la Giunta regionale puo’ comunque procedere all’esercizio delle proprie competenze ed attivita’. 2. In assenza della proposta di cui al comma 1, il Consiglio regionale, nei termini utili ai sensi dell’art. 5 della legge n. 11/2005, puo’ autonomamente assumere una deliberazione in merito alla posizione della Regione.

Art. 6 Informazione fra giunta regionale e consiglio regionale sull’attivita’ svolta in sede europea 1. Il presidente della giunta regionale riferisce periodicamente al consiglio regionale sulle attivita’ svolte dalla Regione in ambito comunitario. 2. Il presidente del consiglio regionale informa periodicamente il presidente della giunta regionale sull’attivita’ svolta dal consiglio regionale in ambito comunitario.

Art. 7

Legge comunitaria regionale

1. La giunta regionale presenta periodicamente un disegno di
legge comunitaria regionale recante nel titolo l’intestazione «legge
comunitaria regionale».
2. Nelle materie di competenza regionale ai sensi dell’art. 117,
terzo e quarto comma, della Costituzione, la legge comunitaria
regionale da’ attuazione agli atti e norme comunitarie e assicura
l’adeguamento ad essi dell’ordinamento regionale mediante
disposizioni:
a) abrogative o modificative di leggi regionali in contrasto
con norme o atti comunitari;
b) attuative ed applicative delle direttive e degli atti
comunitari;
c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli
altri provvedimenti del consiglio o della Commissione europea che
comportano obblighi di adeguamento per la Regione.
3. La relazione di accompagnamento al disegno di legge
comunitaria regionale riferisce, in particolare:
a) sul processo di adeguamento dell’ordinamento regionale al
diritto comunitario;
b) su eventuali procedure di infrazione comunitarie in cui e’
coinvolta la Regione.
4. La relazione di cui al comma 3 fornisce altresi’ l’elenco
degli atti comunitari cui la giunta regionale intende dare attuazione
con regolamento.

Art. 8 Adeguamenti tecnici 1. Nelle materie di competenza regionale, con deliberazioni della giunta regionale: a) e’ data attuazione alle norme comunitarie che modificano esclusivamente caratteristiche di ordine tecnico di direttive o di altri atti comunitari gia’ recepite nell’ordinamento nazionale o regionale; b) si provvede agli adempimenti amministrativi per l’attuazione di atti comunitari. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera a), recano nel titolo gli estremi identificativi del provvedimento attuato. 3. Le deliberazioni di cui al comma 1, quando attuative di direttive comunitarie, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie – e comunicate al consiglio regionale.

Art. 9

Programma regionale di sviluppo e politiche in sede europea

1. Il programma regionale di sviluppo di cui all’art. 6 della
legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di
programmazione regionale), indica gli strumenti di raccordo tra le
strategie e le politiche regionali e quelle delineate in sede
europea.

Art. 10

Notifica dei regimi di aiuto

1. La Regione notifica alla commissione dell’Unione europea le
proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto,
nei casi previsti dal trattato che istituisce la Comunita’ economica
europea.

Art. 11

Notifica delle discipline per le attivita’ di servizi

1. La Regione notifica alla commissione dell’Unione europea le
proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo che
subordinano l’accesso ad un’attivita’ di servizi o il suo esercizio
al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 12
dicembre 2006.

Art. 12 Notifica delle regole tecniche 1. La Regione notifica alla commissione dell’Unione europea le proposte di atti che stabiliscono regole tecniche nelle materie di competenza regionale ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 22 giugno 1998, relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa’ dell’informazione. 2. La notifica e’ effettuata unitamente: a) ad un’esposizione sintetica dei motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica, salvo risultino gia’ dalla proposta di atto e dalla relativa motivazione; b) al testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali che attengono direttamente alla questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la proposta di atto che stabilisce regole tecniche. 3. Quando le regole tecniche di cui al presente articolo concernono requisiti di cui al paragrafo 2 della direttiva 2006/123/CE, la loro notifica soddisfa anche l’obbligo di notifica inerente a tale direttiva di cui all’art. 11.

Art. 13 Modalita’ delle notifiche 1. Il presidente della giunta regionale adempie all’obbligo delle notifiche di cui agli articoli 10, 11 e 12 secondo le seguenti modalita’: a) le proposte di iniziativa della giunta regionale sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della giunta stessa; b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la comunicazione al presidente della giunta regionale, da effettuarsi a cura del presidente del consiglio regionale, dell’inserimento delle medesime all’ordine del giorno della commissione consiliare competente. 2. Il presidente della giunta regionale provvede altresi’ a comunicare alla commissione dell’Unione europea le modifiche eventualmente apportate al testo delle proposte gia’ notificate nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse. 3. Il presidente del consiglio regionale, anche su indicazione dei presidenti di commissione, comunica tempestivamente al presidente della giunta regionale le modifiche di cui al comma 2.

Art. 14

Ufficio

1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di
relazioni con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza
regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles.
2. L’ufficio di cui al comma 1, nell’ambito delle competenze
regionali e secondo le modalita’ previste dall’ordinamento vigente:
a) svolge in particolare compiti di raccordo operativo e di
assistenza tecnica a favore delle strutture regionali competenti per
le attivita’ di rilievo comunitario;
b) puo’ altresi’ svolgere attivita’ di sostegno e informazione
anche a favore degli enti locali della Toscana nonche’ delle imprese
toscane.
3. La giunta regionale provvede a costituire la struttura
organizzativa dell’ufficio e a definirne le attribuzioni in
conformita’ alla normativa sulle strutture regionali.
4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo
all’ufficio di collegamento e, in particolare, allo svolgimento dei
compiti e delle attivita’ di cui al comma 2, comprese
l’organizzazione e l’attuazione delle correlate iniziative e la
realizzazione di attivita’ di ricerca, di studio e di elaborazione
progettuale, la Regione, nel rispetto della normativa vigente, puo’
convenzionarsi con soggetti pubblici dotati della necessaria
esperienza operativa nel settore.
5. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture di
collegamento con le istituzioni comunitarie comuni con le altre
regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15

Personale

1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo
nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio
presso l’ufficio di collegamento di cui all’art. 14 e’ corrisposta
una indennita’ mensile speciale a titolo di rimborso forfettario
delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio
all’estero.
2. L’indennita’ e’ pari a quella spettante per analogo titolo e
per analoga qualifica professionale al personale statale del
Ministero degli affari esteri in servizio presso le sedi di
rappresentanza all’estero.

Art. 16 Principi 1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, persegue le finalita’ di cui all’art. 71, comma 1, dello statuto mediante forme di collaborazione, interazione e scambio con stati e loro enti territoriali interni, associazioni e forme di collegamento internazionali, nei modi e con gli strumenti di cui al presente titolo. 2. In particolare la giunta regionale: a) promuove e sostiene i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone l’evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale; b) promuove e sostiene le attivita’ di collaborazione e partenariato internazionale nell’ambito dei programmi del governo italiano e dell’Unione europea nonche’ dei programmi delle organizzazioni internazionali cui partecipa il governo italiano; c) favorisce le attivita’ di ricerca e gli scambi di informazioni nonche’ le attivita’ di divulgazione volti a promuovere l’unita’ e l’identita’ europea e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli; d) promuove attivita’ di mero rilievo internazionale attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze sulle attivita’ normative, le visite di cortesia, la partecipazione a manifestazioni per il progresso culturale ed economico in ambito locale; e) sostiene le attivita’ promozionali all’estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale; f) conclude accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altro stato secondo quanto disciplinato dal presente titolo.

Art. 17

Attuazione ed esecuzione di accordi internazionali ratificati

1. La giunta regionale promuove, nelle materie di competenza
regionale, l’attuazione e l’esecuzione degli accordi internazionali
ratificati, nel rispetto dell’art. 6, comma 1, della legge n.
131/2003.

Art. 18

Intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con
stati

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, conclude
intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con
stati, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 6, commi 2 e 3,
della legge n. 131/2003.
2. Soltanto gli accordi e le intese sottoscritti secondo le
procedure di cui agli articoli 19, 20, 21 hanno effetti giuridici
vincolanti per la Regione.

Art. 19 Indirizzi del consiglio regionale 1. Il presidente della giunta regionale informa preventivamente il consiglio regionale in tema di accordi con stati o intese con enti territoriali interni ad altri stati per l’espressione di eventuali indirizzi ai sensi dell’art. 11, comma 2, dello statuto e dell’art. 4 della presente legge.

Art. 20 Trattative e stipulazione 1. Il presidente della giunta regionale o, su sua delega, un assessore, procede alla definizione dei contenuti dell’accordo o dell’intesa. 2. Il presidente della giunta regionale: a) attiva le procedure per gli adempimenti dell’art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 131/2003; b) e’ l’organo titolare dei pieni poteri di firma conferiti per la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 131/2003; c) sottoscrive gli accordi e le intese.

Art. 21 Approvazione 1. Gli accordi con gli stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati sottoscritti dal presidente della giunta regionale sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Art. 22 Partecipazione alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali 1. La Regione, per rafforzare i propri legami internazionali, partecipa alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali. 2. La Regione collabora e partecipa altresi’ alle attivita’ delle organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, quando coinvolgono governi regionali. 3. La giunta regionale con propria deliberazione annuale programma la partecipazione alle forme di collegamento e alle associazioni di cui al comma 1 nonche’ alle attivita’ di cui al comma 2, trasmettendo tempestivamente sia la deliberazione che gli atti di adesione al consiglio regionale. 4. L’atto di adesione e’ sottoscritto dal presidente della giunta regionale o, su sua delega, da un assessore; il pagamento di’ eventuali oneri sia per l’adesione che per la conferma periodica della stessa e’ disposto con atto dirigenziale.

Art. 23

Funzioni del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale, con deliberazione dell’ufficio di
presidenza, in conformita’ all’art. 5 della legge regionale 5
febbraio 2008, n. 4 (autonomia dell’assemblea legislativa regionale):
a) partecipa alle forme di collegamento e alle associazioni
europee e internazionali tra assemblee elettive o comunque
concernenti i propri compiti istituzionali;
b) attiva rapporti di collaborazione con assemblee elettive di
enti territoriali e con istituti universitari e organismi scientifici
stranieri al fine di promuovere collaborazioni nell’ambito delle
attivita’ di competenza, rafforzare legami e favorire gli scambi di
conoscenze e informazioni.
2. Il presidente del consiglio regionale trasmette al presidente
della giunta regionale le deliberazioni di cui al comma 1.
3. L’ufficio di presidenza del consiglio regionale puo’ proporre
alla giunta regionale l’attivazione di rapporti e relazioni
internazionali, compresi accordi con stati e intese con enti
territoriali interni ad altri stati.

Art. 24

Finalita’ delle attivita’ di partenariato

1. Nel rispetto dei principi e dei limiti di cui agli articoli 2
e 16 e sulla base della legislazione statale in materia, la Regione
promuove, sostiene e attua i progetti e le iniziative che
favoriscono:
a) la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri
dell’Unione europea;
b) la collaborazione e il partenariato con i popoli e le
istituzioni dell’europa e degli altri continenti;
c) la cooperazione internazionale con i paesi in via di
sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la
riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti
umani;
d) la cooperazione umanitaria e di emergenza;
e) la promozione di una cultura ispirata alla pace, alla
riconciliazione tra i popoli ed alla affermazione dei diritti
dell’uomo.

Art. 25 Interventi di partenariato internazionale 1. Gli interventi di partenariato internazionale della Regione sono svolti nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell’esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e nell’ambito dei programmi del governo o delle organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia. 2. La Regione in particolare indirizza il suo intervento al supporto delle azioni che valorizzano le risorse dell’area geografica di intervento e quindi contribuiscono ai processi di sviluppo endogeno, compresi il riequilibrio delle disuguaglianze sociali, la promozione e la valorizzazione della condizione femminile e la protezione dell’ambiente. 3. La Regione realizza i propri interventi di partenariato internazionale perseguendo la piu’ ampia integrazione tra i settori e le tematiche coinvolti. 4. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale di tutti i soggetti della societa’ civile toscana.

Art. 26 Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato 1. La Regione destina una parte delle risorse del piano integrato delle attivita’ internazionali di cui all’art. 43 per eventuali contributi regionali agli interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie. 2. Gli interventi di emergenza sono disposti con atto della giunta regionale comunicato al consiglio regionale. 3. Il consiglio regionale puo’ deliberare il concorso agli interventi di emergenza con risorse del proprio bilancio. 4. Il documento di monitoraggio e di valutazione di cui all’art. 45 da’ conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-30&task=dettaglio&numgu=5&redaz=009R0598&tmstp=1265270464503

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