Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-12-2010) 21-02-2011, n. 6456 Frode nell’esercizio del commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza in data 20 maggio 2010, accoglieva l’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Cosenza, che aveva rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di E.H.J., indagato per i reati di cui agli artt. 648 e 474 c.p.; di conseguenza il suddetto G.I.P. disponeva a carico del predetto la misura cautelare della custodia in carcere.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo:

1) violazione degli artt. 273 e 292 c.p.p., per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente rileva che dalla notizia di reato della Guardia di Finanza di Cosenza emergeva la presenza di un furgone dal quale diversi extracomunitari estraevano merce verosimilmente contraffatta e che, nell’occasione, l’indagato era stato sottoposto a perquisizione personale con il sequestro della somma di Euro 141; afferma, quindi, che i gravi indizi di colpevolezza sarebbero stati ritenuti sulla base della sola presenza di E.H.J. nei pressi del predetto furgone.

2) violazione ed inosservanza degli artt. 274 e 275 c.p.p., in quanto il Tribunale non avrebbe considerato il tempo trascorso dalla commissione del presunto reato (12 novembre 2009) e la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, basandosi soltanto sui precedenti penali dell’indagato, che, in realtà, consisterebbero in una sola condanna con pena sostituita con la multa e in due procedimenti penali pendenti per reati di non particolare allarme sociale.

3) vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed alla inesistenza delle esigenze cautelari.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.

Il Tribunale esprime il suo convincimento sulla base di una analitica ricostruzione dei fatti, non sindacabile in questa sede di legittimità, osservando, tra l’altro, che E.H. e il coindagato D.N. "detenevano chiavi e libretto" del furgone all’interno del quale la Guardia di Finanza rinveniva un gran quantitativo di merce contraffatta.

Per quanto concerne le esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata ritiene, con motivazione corretta dal punto di vista logico e giuridico, che "le peculiari modalità di esecuzione delle condotte contestate – allarmanti perchè denotano una certa organizzazione (disponibilità di automezzo ed ausilio di altri soggetti) nonchè sicuri contatti con ambienti criminali per l’approvvigionamento di quantitativi non irrisori di prodotti contraffatti – il precedente doppiamente specifico … i due processi in corso … e, quale dato sopravvenuto, la recente condanna dell’ E.H. alla pena di nove mesi di reclusione per i delitti di ricettazione e lesioni aggravate" portino alla conclusione della sussistenza dell’esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione criminosa e della non ipotizzabilità della concessione della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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