Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-12-2010) 21-02-2011, n. 6434

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 12 febbraio 2009, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Napoli il 6 luglio 2006 alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 600 di multa ciascuno nei confronti di C.R. e M. R., dichiarati colpevoli del delitto di tentata rapina. Gli imputati erano stati tratti in arresto dai Carabinieri nei pressi di una tabaccheria, mentre il C. si apprestava ad armarsi di una pistola giocattolo, priva del tappo rosso, custodita nell’autovettura alla cui guida si trovava il M., il quale confessava il suo intento in sede di convalida dell’arresto. Propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

1) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea valutazione delle risultanze processuali, in assenza di attività idonee per la commissione della rapina;

2) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) per non avere la Corte rivisitato la vicenda motivando la decisione;

3) vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per motivazione contraddittoria se non carente sui motivi di gravame e per la mancata concessione del beneficio della non menzione.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.

I motivi di ricorso concernono, sia pure sotto diversi profili, la idoneità degli atti compiuti dagli imputati al fine della configurabilità del tentativo di rapina. Ebbene, certamente integra il tentativo di rapina anche il mero possesso di armi, pur se di fatto non utilizzate, in quanto l’univocità della condotta va apprezzata nelle sue caratteristiche oggettive, così da verificare se sia tale da rivelarne le finalità attraverso la valutazione, secondo le regole di comune esperienza, della natura e dell’essenza degli atti compiuti e del contesto in cui si inseriscono (Sez. 2, 30 settembre 2009, n. 40702, Cristiano, rv. 245123).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha così ricostruito il contesto dell’azione: "i prevenuti sono stati tratti in arresto dai C.C. del Nucleo Operativo nei pressi della tabaccheria (OMISSIS) mentre si preparavano a compiere l’azione delittuosa loro contestata, immediatamente frustrata dal pronto intervento dei militari intervenuti mentre il C. si apprestava ad armarsi della pistola giocattolo posta sotto sequestro, priva del tappo rosso e custodita nella Fiat Punto alla cui guida si trovava il M.".

A ciò si aggiunga la confessione resa dal M. in sede di convalida dell’arresto, non ritrattata e pienamente utilizzabile anche in considerazione della scelta del rito abbreviato.

Anche sul punto della mancata concessione del beneficio della non menzione la sentenza impugnata ha fornito specifica motivazione, basando il diniego sulle modalità dell’azione criminosa, nè, d’altro canto, il ricorrente specifica in alcun modo la sua doglianza.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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