Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-04-2011, n. 7611 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto 12 febbraio 2009, la Corte d’appello di Napoli ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 1.500,00, oltre agli accessori, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale subito dall’istante, L.A., per l’irragionevole durata di un giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Salerno. La corte territoriale ha inoltre condannato l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre agli accessori, con distrazione a favore dell’avv. Felice Amato, antistatario.

2. Per la cassazione di questo decreto, non notificato, la signora L.A. ricorre con atto notificato in data ? (sped. Post. 19 ottobre 2009), per un unico motivo.

Il ministero non ha svolto difese.
Motivi della decisione

3. Con il ricorso si denuncia per violazione dell’art. 91 c.p.c., della L. 7 novembre 1957, n. 1051, art. unico della tariffa del Cons. Naz. For approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, e per vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo la liquidazione delle spese processuali contenuta nel decreto impugnato. La ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: dica la Corte Suprema di Cassazione che, nel caso in esame, ha errato la corte napoletana, atteso che la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta globalmente ma dovendo, invece essere distintamente specificate le somme dovute per competenze (diritti) ed onorario, al fine di consentire alla parte di controllare il rispetto dei minimi tariffari e di denunziare le eventuali violazioni.

Il motivo è fondato e comporta la cassazione della sentenza limitatamente al punto impugnato.

La causa, inoltre, può essere decisa anche nel merito, con la liquidazione a favore della parte, per il giudizio davanti alla corte d’appello, di Euro 50,00, oltre a Euro 280,00 diritti, Euro 445,00 per onorari, quindi complessivamente Euro 775,00, oltre alle spese generali e agli accessori. Per queste spese era stata chiesta, e deve essere disposta, la distrazione a favore del procuratore antistatario in quel giudizio.

Sono inoltre a carico dell’amministrazione soccombente le spese del presente giudizio, che sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio davanti alla corte d’appello in complessivi Euro 775,00, di cui Euro 280,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, distraendole a favore del procuratore antistatario. Condanna inoltre l’amministrazione al pagamento delle spese di questo giudizio e le liquida in complessivi Euro 330,00, di cui Euro 230,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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