Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 22-02-2011, n. 6871 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.A. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di riesame dal medesimo proposta, confermando l’ordinanza della custodia cautelare in carcere emessa in relazione ai reati di cui all’art. 81 c.p. e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina.

Con un primo motivo deduce la nullità delle intercettazioni telefoniche siccome asseritamente svolte irritualmente presso gli uffici di polizia in assenza di un provvedimento autorizzazione del PM ex art. 268 c.p.p., comma 3. Da ciò la pretesa inutilizzabilità degli esiti di tali intercettazioni.

Con altro motivo contesta la ricostruzione del quadro indiziario, lamentando il percorso interpretativo con cui il giudice avrebbe ricondotto all’indagato l’utilizzo di uno degli apparecchi intercettati, si da inferirne il coinvolgimento negli episodi incriminati. Nessun valore poteva attribuirsi in proposito alle "dichiarazioni spontanee" rese dell’indagato al momento dell’intervento della polizia giudiziaria, siccome trattavasi di dichiarazioni solo riportate nel verbale di fermo ma non verbalizzate. Nessun altro elemento di indagini era stato posto in essere per confortare l’assunto accusatorio.

Il ricorso è manifestamente infondato, avendo il tribunale puntualmente corrisposto ai motivi di doglianza, qui riproposti.

Quanto alle censure sull’utilizzabilità delle intercettazioni il tribunale ha evidenziato come la doglianza fosse risultata indimostrata, perchè basata solo sul rilievo che nel brogliaccio delle intercettazioni si riportava l’indicazione degli organi di p.g. operanti, ma nulla autorizzava a ritenere che le operazioni si fossero svolte integralmente, in particolare quanto al momento rilevante delle "registrazioni",negli uffici di polizia, si da poterne inferire la necessità del provvedimento autorizzatorio ex art. 268 c.p.p., comma 3.

Il motivo cosi come articolato non può trovare accoglimento perchè generico.

Infatti, va ricordato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall’art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3 ( art. 271 c.p.p., comma 1), è onere della parte indicare specificamente l’atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla Cassazione di individuare l’atto affetto dal vizio denunciato (di recente, Sezione feriale, 19 agosto 2010, Scuto ed altri).

In questa prospettiva, a fronte del rigetto della doglianza, l’indagato avrebbe dovuto allegare i decreti e gli altri atti intercettivi di interesse si da poter consentire alla Corte di apprezzarne il contenuto, in particolare sotto il profilo del luogo di esecuzione delle operazioni di registrazione.

La carenza documentativa non consente certo di censurare la risposta in fatto fornita dal tribunale, che esclude ab imis che vi sia stata alcuna operazione di registrazione presso gli uffici di polizia, non potendosi tale circostanza desumere e trattasi di argomento affatto illogico dalla mera intestazione dei brogliacci che è cosa diversa dall’indicazione in tali brogliacci del luogo di effettuazione delle operazioni (cfr. Sezioni unite, n. 3659/08, Carli).

Neppure può accogliersi il motivo sui parametri indiziari, a fronte della spiegazione fornita circa l’identificazione dell’indagato.

In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, infatti, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (Sezione 6, 20 ottobre 2010, Quarosi).

Qui non si apprezzano violazioni di legge, bastando osservare che le dichiarazioni spontanee raccolte dalla p.g., e riportate nella notizia di reato qui nel verbale di fermo, sono senz’altro utilizzabili ai fini dell’adozione di una misura cautelare. La giurisprudenza di questa Corte è infatti costante nel ritenere dichiarazioni siffatte pienamente utilizzabili nella fase delle indagini; e ciò anche se non sottoscritte dai dichiaranti, purchè siano annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell’informativa di reato (cfr. a questo proposito Sezione 1,22 gennaio 2009, Perrotta e altri; cfr. altresì Sezioni unite, 25 settembre 2008, Correnti).

Ciò detto risulta evidente che la doglianza si risolve in una censura sull’apprezzamento valutativo degli elementi indiziari, sviluppata in sede di merito nel rispetto delle norme di legge e con argomentazioni non illogiche.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, (mille), in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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