Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Bergamo ha respinto l’istanza di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata nell’interesse del ricorrente da certa E.P. (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);
– che a motivo del diniego è addotta la dichiarazione della P. di non aver mai conosciuto il ricorrente e di non aver mai quindi instaurato con lo stesso alcun rapporto di lavoro (doc. 1 ricorrente, cit.);
– che tale dichiarazione è confermata dallo stesso ricorrente, il quale (v. ricorso p. 1 primi due paragrafi) afferma di avere lavorato come "manovalanza non qualificata", non già quale domestico, per tale R., il quale gli avrebbe proposto, dietro compenso, di far presentare l’istanza da una terza persona, appunto la P., estranea al rapporto di lavoro in parola;
– che quindi sono infondati i motivi di ricorso, centrati il primo sull’asserita omissione dell’avviso di inizio procedimento e il secondo sul difetto di istruttoria, atteso che la decisione della p.a. in ogni caso non poteva essere diversa, difettando il rapporto di lavoro che della sanatoria è presupposto necessario;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna M.L. a rifondere all’amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 oltre accessori di legge, se dovuti.
Dispone trasmissione degli atti, costituiti da copia della presente sentenza, al P.M. presso il Tribunale di Bergamo per quanto di eventuale competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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