Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 10.12.2008 il Tribunale di Massa – Sez. Dist. di Carrara – condannava T.L., all’esito di giudizio celebrato con il rito ordinario, alla pena di mesi uno di arresto (sostituita con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 1.400,00 di ammenda) e di Euro 200,00 di ammenda, per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), (tasso alcolemico pari a 2,89 g/l alla prima prova e 3,04 g/l alla seconda):
fatto accertato in (OMISSIS). A seguito di rituale impugnazione del Procuratore Generale territorialmente competente -il quale si era doluto dell’entità della pena asseritamente troppo blanda, nonchè della mancata applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida dell’imputato e della omessa confisca del veicolo – la Corte d’Appello di Genova, in riforma dell’impugnata decisione, determinava la pena inflitta al T. in mesi due di arresto ed Euro 400,00 di ammenda, applicava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del T. per la durata di anni uno e mesi sei, e disponeva la confisca del veicolo muovendo dal rilievo della sua obbligatorietà e della natura di misura di sicurezza della stessa con conseguente applicabilità, stante detta connotazione, anche ai fatti commessi nel tempo in cui, come nella concreta fattispecie, non era legislativamente prevista.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del T. con motivi che possono così sintetizzarsi: a) violazione di legge in ordine alla disposta confisca, trattandosi di misura introdotta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 entrato in vigore successivamente alla data di accertamento del reato contestato al T.; b) vizio di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria sospensione della patente di guida, fissata in anni uno e mesi sei, da ritenersi eccessiva e priva di giustificazione anche in relazione al contenuto aumento della pena inflitta dal primo giudice;
ad avviso del ricorrente un così lungo periodo di sospensione non risulterebbe giustificato neanche dal richiamo al precedente specifico trattandosi di episodio risalente nel tempo. Il primo motivo di censura è fondato. In presenza di un contrasto interpretativo che si era inizialmente delineato nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte (Sent. n. 23428 del 25/02/2010 Cc. – dep. 18/06/2010 – Rv. 247042) hanno affermato il principio di diritto secondo cui "la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria" (chiarendo in motivazione che, pertanto, la misura ablativa in argomento non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione). Orbene, poichè la confisca (obbligatoria) del veicolo – in relazione ai reati di guida in stato di ebbrezza ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi all’accertamento strumentale, previsti dal codice della strada – è stata istituita con la novella del 2008 (ulteriori modifiche sono state poi recentemente apportate con la L. n. 120 del 2010), ed essendo stato accertato il (OMISSIS) il reato per il quale il T. è stato condannato, la confisca del veicolo, nel caso in esame, non poteva essere disposta: ne consegue che l’impugnata sentenza deve essere annullata nella parte concernente la statuizione della confisca che va quindi eliminata.
E’ viceversa infondata la seconda doglianza. Quanto alla durata della sospensione della patente di guida, la legge in vigore al momento in cui è stato commesso il reato addebitato al T. prevedeva una forbice da uno a due anni, e la Corte distrettuale ha determinato in anni uno e mesi sei, e quindi in misura media, la sanzione applicata al T.: di tal che, il richiamo alla gravità del fatto ed al precedente specifico a carico dell’imputato rende del tutto congrua ed adeguata la motivazione sul punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca del mezzo, statuizione che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso.
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