Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
– con atto notificato il 3.8.2010 e depositato il 16.8.2010 il ricorrente ha impugnato l’atto di rigetto dell’istanza di regolarizzazione di cui in epigrafe, motivata con l’esistenza di condanna penale ostativa, formulando contestuale istanza di sospensione degli effetti dello stesso, che – alla camera di consiglio del 2.9.2010 – veniva respinta (cfr. ord. n. 628/10);
– con atto notificato il 20.12.2010 e depositato il 22.12.2010, il ricorrente ha proposto istanza con la quale, ex art. 58 del c.p.a., ripropone la domanda cautelare in relazione a "fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare", evidenziando di aver rilevato – a seguito di richiesta di copia della sentenza 11.10.2006 emessa dal Tribunale di Vercelli – che la pronuncia, per il reato di cui all’art. 14 c. 5 ter D.Lgs., non è di condanna bensì di assoluzione, sicchè il diniego di regolarizzazione sarebbe stato opposto su un erroneo presupposto;
– con decreto monocratico n. 938/10 del 23.12.2010 è stata, in via provvisoria, accolta l’istanza di sospensione degli effetti dell’atto di diniego di regolarizzazione, ed è stato altresì ordinato alla Prefettura – SUI di Brescia di verificare, presso i competenti organi, se la sentenza prodotta dal ricorrente corrisponda o meno a quella indicata come ostativa alla regolarizzazione del ricorrente e di fare conoscere con tempestività le risultanze a questo tribunale;
Considerato che
– con nota in data 11.1.2011, depositata il 27.1.2011, lo SUI di Brescia ha rappresentato che la Questura di Brescia, con nota 16.12.2010, si era rideterminata, esprimendo parere positivo sull’istanza di emersione, sicché con decreto in data 29.12.2010 è stata disposto l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione";
– alla c.c. del 9.2.2011 il difensore del ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, insistendo per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno e al pagamento delle spese del giudizio.
Rilevato che
– sulla domanda d’annullamento si è determinata, ex art. 34,c. 5 c.p.a., la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione rimosso in via di autotutela l’atto qui impugnato;
– il ricorrente con l’atto notificato il 20.12.2010 e depositato il 22.12.2010 (con cui ha riproposto l’istanza cautelare ex art. 58 del c.p.a.) ha altresì chiesto "un risarcimento peri danni subiti e per tutte le spese sostenute a causa del rigetto della domanda di emersione e delle successive incombenze giudiziarie nella misura di Euro 3.000,00",
– la suddetta domanda è peraltro inammissibile a fronte della mancata deduzione di qualsiasi atto di prova in ordine ai singoli elementi di responsabilità e di danno;
– le spese giudiziarie sopportate trovano ristoro in sede liquidazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe: dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso impugnatorio ed inammissibile la domanda di risarcimento del danno.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 900, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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