Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 22-02-2011, n. 6480

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Velletri, sez. di Anzio, con sentenza del 18.11.2007, dichiarava l’odierna ricorrente, P.M.L. responsabile del reato di appropriazione indebita di un assegno bancario detenuto a titolo di deposito cauzionale in qualità di intermediaria della proposta di acquisto di un immobile, proposta che poi veniva risolta dalle parti contraenti;

Fatti commessi in data (OMISSIS);

al termine del giudizio, il Tribunale condannava l’imputata alla pena indicata in sentenza.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 13.10.2009, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per Cassazione l’imputato, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

1)- Il ricorrente censura la decisione impugnata perchè il delitto di appropriazione indebita non ricorreva atteso che l’assegno in questione era stato consegnato dall’acquirente, Pa.Ar., in uno alla proposta di acquisto dell’immobile, con il contestuale impegno a versare alla ricorrente il compenso quale intermediaria; il deposito dell’assegno era dunque finalizzato al pagamento delle provvigioni spettanti alla P., sicchè non ricorreva il reato contestato;

la decisione era da censurare per non avere considerato che la versione difensiva era avvalorata dalla circostanza che l’importo dell’assegno corrispondeva perfettamente al compenso, oltre IVA, spettante alla P. per l’attività di intermediazione;

2)- In ogni caso il reato era estinto per decorso della prescrizione;

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

La ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale precisa, sicchè non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

La Corte territoriale ha ritenuto l’ipotesi della appropriazione indebita sottolineando che dal testo della proposta di acquisto emergeva in maniera chiara che l’assegno "fu consegnato a titolo di deposito cauzionale" sicchè l’imputata, "avrebbe dovuto restituirlo e non già porlo all’incasso";

Invero, il reato contestato si consuma nel momento in cui l’agente adotta una condotta eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto dell’avente diritto sul bene (Cass. Sez. 2, 11.07.2008 n. 31041) e la motivazione impugnata ha fatto buon uso di tali principi, osservando che l’imputata non aveva alcun titolo per trattenere ed incassare l’assegno in questione, perchè rilasciato a titolo di deposito cauzionale e cioè quale garanzia per il venditore, e che il mancato pagamento della provvigione non attribuiva alla P. alcun titolo sull’utilizzo dell’assegno, sicchè la medesima avrebbe dovuto "agire in ben altro modo" per il recupero di quanto di sua spettanza.

Nè possono trovare ingresso in questa sede le valutazioni alternative delle prove avanzate dal ricorrente, atteso che in tema di sindacato del vizio della motivazione, la Corte di Cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nè può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale. sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255.

Totalmente infondato deve ritenersi anche il motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato.

Va osservato che la sequenza deprimo grado è intervenuta in data 2007, sicchè alla fattispecie si applica la più favorevole legislazione introdotta con la riforma L. 5 dicembre 2005, n. 251; ne consegue che il termine di prescrizione è di anni 7 e mesi 6 (anni 6 + 1/4); il fatto risale al (OMISSIS) e, quindi, il termine massimo è scaduto in data 17.10.2009; ne consegue che al momento della sentenza di appello (del 13.10.2009) il reato non era ancora prescritto.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicchè sono da ritenersi inammissibili.

L’inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per Cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del giudizio di legittimità. (Cassazione penale. sez. 2, 21 aprile 2006. n. 19578).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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