Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 22-02-2011, n. 6575

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. E.M.K., nato a (OMISSIS), imputato del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 all’udienza del 17.06.09, veniva giudicato con rito abbreviato, e condannato alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, come da sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 465/09, pronunciata il 17.06.2009, motivazione depositata il 15.09.2009.

In data 22.10.2009 l’imputato, a mezzo dell’avv. Rita Gilioli, già difensore d’ufficio e poi nominata difensore di fiducia, proponeva appello alla Corte di Bologna, avverso la suddetta sentenza articolando un unico motivo di impugnazione.

Parimenti l’ E., detenuto presso la Casa Circondariale di (OMISSIS), proponeva anche appello personalmente, riservando la presentazione dei motivi.

All’udienza del 13.04.2010, la Corte d’Appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto personalmente dall’imputato stesso per mancanza di motivi senza tener conto dell’atto d’appello proposto dal difensore avv. Rita Gilioli, recante i motivi dell’impugnazione ex art. 591 c.p.p., lett. c, indicati nell’eccessiva quantificazione della pena, atto che perveniva solo successivamente presso la Cancelleria della Corte di Bologna.

2. Avverso la pronuncia della Corte d’appello E.M. K., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 591 c.p.p., lett. c..
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

Risulta documentalmente che il difensore dell’imputato, avv. Rita Gilioli, nominato difensore di fiducia con procura del 9 ottobre 2009, depositato l’atto d’appello avverso la sentenza del 17 giugno – 15 settembre 2009 del g.i.p. del tribunale di Reggio Emilia in data 22 ottobre 2009 presso la cancelleria di quel tribunale; appello che conteneva un motivo ben preciso (eccessività della pena).

Di ciò l’impugnata sentenza della Corte d’appello non ha tenuto conto – e non poteva tener conto non risultando tale atto d’appello trasmesso tempestivamente a quella Corte – ed ha dichiarato inammissibile l’appello proposto personalmente dall’imputato perchè del tutto sprovvisto di motivi.

2. Pertanto l’impugnata sentenza va annullata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna perchè si pronunci sull’appello suddetto.
P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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