Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-11-2010) 22-02-2011, n. 6807 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 28/5/2009 il Tribunale di Savona applicava a C.A. la pena di giorni 20 di arresto ed Euro 2.000 – di ammenda (pena detentiva convertita in ammenda, con le attenuanti generiche equivalenti, pena sospesa), per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. c) per guida in stato di ebbrezza di un ciclomotore, con tasso alcolemico di 3,12 – 3,01 g/l, con l’aggravante di avere provocato un incidente stradale, pena sospesa (acc. in (OMISSIS)).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Savona, lamentando la violazione di legge, per avere omesso il giudice di merito di applicare la misura di sicurezza patrimoniale della confisca del motoveicolo, applicabile ai sensi dell’art. 200 c.p., sebbene la normativa che aveva introdotto tale previsione fosse entrata in vigore solo nel maggio 2008. 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Invero la novella che ha introdotto nel corpo dell’art. 186 C.d.S. la confisca obbligatoria del veicolo, in caso di tasso alcolemico riconducibile all’art. 186, lett. c), è stata emanata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito in L. n. 125 del 2008), quindi, successivamente al fatto per cui si procede (8/3/2008). Orbene, va ricordato che questa Corte, con orientamento prevalente riteneva la natura di misura di sicurezza patrimoniale della confisca prevista dall’art. 186 cit., con la conseguenza della non applicazione del principio di irretroattività previsto per le sanzioni, con conseguente applicazione della legge vigente al momento della decisione, secondo il combinato disposto dell’art. 200 c.p., comma 2, e art. 236 c.p..

In particolare si è avuto modo di stabilire che "in tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicchè la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a g/l 1,5 per litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 125 del 2008, art. 4, che l’ha introdotta" (Sez. 4, Sentenza n. 9986 del 27/01/2009 Cc. (dep. 05/03/2009), Fave, Rv. 243297).

Di recente però, le Sezioni Unite della Cassazione, hanno stabilito che la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria, chiarendo che in ragione di ciò, la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione (Sez. U, Sentenza n. 23428 del 25/02/2010 Cc. (dep. 18/06/2010), Caligo, Rv. 247042).

Tale pronuncia ha anticipato la più radicale soluzione adottata dalla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza 4 giugno 2010, n. 196, ha dichiarato la l’illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole "ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2", del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c), come modificato del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dal L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 1, comma 1". La Corte, dopo avere affermato la natura di sanzione della confisca del veicolo, coerentemente ha cancellato dalla disposizione quella parte che l’assimilava ad una misura di sicurezza patrimoniale; di conseguenza, una volta attratta tale misura nell’area delle sanzioni penali, non ne è consentita l’applicazione retroattiva, per l’espresso divieto di cui all’art. 25 Cost., comma 2 e art. 2 c.p., comma 1. La soluzione non muta a seguito della riforma introdotta con la L. n. 120 del 2010, che ha degradato la confisca a sanzione amministrativa, tenuto conto che la irretroattività vige anche per tale tipo di sanzione (cfr. L. n. 689 del 1981, art. 1). Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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