T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 18-02-2011, n. 320 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La signora M.F. ricorre con la procedura di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il comportamento inerte tenuto dall’amministrazione degli Interni sulla sua domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana.

La ricorrente deduce che il comportamento omissivo tenuto dalla pubblica amministrazione era illegittimo in quanto si versava in presenza di un obbligo di provvedere sull’istanza del privato.

Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che deduceva l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Il ricorso veniva discusso nella camera di consiglio del 9. 2. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Preliminarmente, il Tribunale ritiene di trattenere la competenza a decidere sul ricorso oggetto del presente giudizio.

Per le motivazioni di questa parte della decisione, ci si riporta, utilizzando la tecnica del precedente conforme prevista dall’art. 74 c.p.a., agli argomenti spesi nella pronuncia di questo stesso Tribunale 22. 10. 2010, n. 4115.

II. Nel merito, il ricorso è fondato.

La verifica dell’illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione postula l’accertamento di due elementi:

a) la sussistenza in capo all’amministrazione di un obbligo di provvedere sull’istanza del privato;

b) il successivo accertamento della sua inosservanza.

L’obbligo di provvedere, necessario ai fini della formazione del silenziorifiuto, si verifica quando il provvedimento amministrativo richiesto dall’interessato sia previsto dalla legge come atto nominato e, cioè, ove l’istanza sia idonea ad attivare una sequenza procedimentale che deve ineluttabilmente definirsi con l’adozione di quest’ultimo (Cons. Stato, IV, 7 luglio 2008, n. 3371).

Nel caso di specie, il ricorrente ha provato in giudizio di aver aperto un procedimento amministrativo tipizzato dall’ordinamento, presentando la domanda di cittadinanza il 19. 11. 2007.

Per il procedimento amministrativo attivato dall’interessato l’art. 3, d.P.R. 18 aprile 1994 n. 362 e la tabella A del d.m. n. 284 del 1993 prevedono un termine di conclusione del procedimento di 730 giorni.

Il termine è pertanto scaduto il 19. 11. 2009.

Non risulta che l’amministrazione abbia provveduto entro il termine.

In giudizio è stata pertanto dimostrata l’esistenza dell’obbligo di provvedere, e conseguentemente, l’illegittimità del comportamento inerte tenuto dalla pubblica amministrazione a fronte di un obbligo di provvedere sulla istanza del privato.

Va ordinato, pertanto, all’ amministrazione resistente di rispondere con provvedimento espresso alla istanza presentata dal privato (fermo restando il potere della stessa di decidere nel merito se l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza è fondata, versandosi nell’ambito di attività amministrativa connotata da ampia discrezionalità nel contenuto del provvedimento da adottare).

III. Non essendovi accertamenti sulla fondatezza dell’interesse sostanziale del ricorrente, ma solo su un suo interesse procedimentale, si ritiene equo compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di provvedere, con atto espresso e motivato, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione della presente sentenza, sull’istanza presentata dal ricorrente il 19. 11. 2007.

COMPENSA tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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