Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-02-2011, n. 6932 Concorso di circostanze eterogeneo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 2.12.2009, il G.U.P. del Tribunale di Agrigento dichiarò C.M. e F.I. responsabili dei reati di rapina aggravata e detenzione e porto illegale di armi, unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, con la diminuente per il rito – condannò ciascuno dei predetti alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, pena accessoria.

Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte d’appello di Palermo, con sentenza in data 7.6.2010, confermò la decisione di primo grado.

Ricorrono per cassazione C.M. ed il difensore di F.I..

C.M. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della continuazione fra i reati oggetto del presente procedimento, commessi il (OMISSIS) e quelli di cui alla rapina commessa in (OMISSIS) giudicata con sentenza 16.7.2007 del G.U.P. del Tribunale di Venezia, nonostante la vicinanza temporale e l’identico modus operandi.

Il difensore di F.I. deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti nonostante la confessione e l’incensuratezza, senza dare effettiva contezza dei criteri di cui all’art. 133 c.p. utilizzati.

Il ricorso proposto da C.M. è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

La Corte territoriale ha ritenuto che non vi fossero elementi per ritenere l’unicità del disegno criminoso, anche in considerazione del fatto che si trattava di reati commessi in concorso con persone diverse.

L’identità del disegno criminoso ai sensi dell’art. 81 c.p. non può essere presunta e l’imputato ha un onere di allegazione di sentenze, di prove e di argomentazioni tali da dimostrare l’unicità del disegno criminoso in cui devono essere ricomprese le diverse azioni od omissioni fin dal primo momento. La valutazione della sussistenza di tale unicità è compito del giudice di merito, la cui decisione sul punto, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. (V. Cass. Sez. 1 sent. n. 5518 del 18.11.1994 dep. 30.1.1995 rv 200212).

La motivazione della Corte territoriale non presenta manifeste illogicità sicchè è insindacabile in questa sede.

Il ricorso proposto nell’interesse di F.I. è manifestamente infondato.

Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "per il corretto adempimento dell’obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 c.p.. E gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto". (Cass. Sez. 1, sent. n. 3163 del 28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654).

I giudici di merito hanno ritenuto in particolare l’oggettiva gravità del fatto (rapina in danno di un istituto bancario commessa con armi e rinchiudendo gli impiegati nel bagno).

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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