T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-02-2011, n. 506 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In via preliminare va osservato che la parte ricorrente, nel corso dell’udienza di discussione del merito della causa, ha richiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ragione del carattere meramente esecutivo delle delibere impugnate rispetto alla deliberazione A.E.E.G. n. 79/07, già annullata dal Tribunale con sentenze della sezione IV (cfr. sentenze n. 7359/2010; n. 7360/2010; n. 7381/2010; n. 7382/2010).

Tanto premesso, il Tribunale, considerato che sul punto la difesa dell’amministrazione resistente non ha svolto alcuna contestazione, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando tra le parti le spese della lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Compensa tra le parti le spese della lite..

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