Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il sig. T.C., odierno ricorrente, risiede nel Comune di Ossona, nei pressi di una’Azienda, (C. s.r.l.) che svolge attività di carpenteria metallica mediopesante.
Con nota del 28 luglio 2008, l’interessato ha inoltrato al predetto Comune istanza volta a conoscere se il giudizio di conformità urbanistica ed ambientale in precedenza espresso dagli organi tecnici dell’Ente, in ordine ad interventi di ampliamento eseguiti su un capannone dell’Azienda edificato nell’anno 2002, fosse stato formulato sulla base di un previo sopralluogo. Con la medesima istanza, l’interessato invitava quindi il Comune a trasmettergli copia del verbale delle operazioni di sopralluogo, se effettivamente effettuate o, in mancanza, ad effettuarle comunicandogli i risultati.
L’Amministrazione riscontrava l’istanza con nota del 9 agosto 2008, nella quale si afferma fra l’altro che "…non è al momento prevista, e disciplinata dall’Ente (…) l’attività di sopralluogo nell’interesse di privati".
In data 6 maggio 2010, il ricorrente inviava quindi un’altra istanza al Comune di Ossona invitandolo ad indicargli quale fosse l’Autorità competente ad effettuare il sopralluogo da lui richiesto.
Non avendo l’Amministrazione dato riscontro a questa richiesta, l’interessato ha proposto il presente ricorso con il quale chiede a questo Tribunale di ordinare all’Ente di provvedere sulla stessa entro un termine non superiore a trenta giorni.
Il Comune di Ossona e la società controinteressata non si sono costituiti in giudizio.
Tenutasi la camera di consiglio in data 20 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
Come anticipato, con il ricorso in esame l’interessato censura il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sulla sua istanza del 6 maggio 2010, con la quale egli ha domandato alla medesima Amministrazione di indicargli l’Autorità competente ad effettuare un sopralluogo di verifica della conformità di un immobile alla disciplina urbanistica ed edilizia, di proprietà di una azienda situata nelle vicinanze della sua abitazione.
Ritiene il Collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento.
Va preliminarmente osservato che la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi sull’istanza del privato presuppone l’accertamento della sussistenza dell’obbligo di pronunciarsi.
E’ opinione comune tale obbligo non sussista nel caso in cui l’istanza sia palesemente infondata, nel caso di richiesta di riesame di un precedente atto di diniego (giacché in tale ipotesi vi sarebbe aggiramento dei termini decadenziali previsti dalla legge per la proposizione del gravame avverso l’atto di diniego) e, infine, secondo parte della giurisprudenza, nel caso di istanza volta ad ottenere l’estensione del giudicato in favore dei soggetti che non sono stati parte del processo (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 28 novembre 1994, n. 950; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 27 febbraio 2008, n. 277).
Alla prima di queste ipotesi può ricondursi il caso in cui il privato, nonostante l’Amministrazione abbia già fornito riscontro ad una sua domanda, formuli un’istanza avente contenuto sostanzialmente analogo a quello della precedente; posto che non si può pretendere – contro i principi di ragionevolezza, buona fede e buon andamento della pubblica amministrazione – che l’Autorità sia costretta a dare continuo riscontro ad istanze che riproducono il contenuto di altre già evase.
Ciò premesso va osservato che, nel caso concreto, il Comune di Ossona, con la citata nota del 9 agosto 2008, non si è limitato ad affermare che non è prevista e disciplinata dall’Ente l’attività di sopralluogo nell’interesse di privati; ma ha altresì affermato che "in ordine ad eventuali sopralluoghi si informa che, in aggiunta alla normale attività di vigilanza sul territorio svolta da Agenti e Funzionari di Polizia Giudiziaria, è garantito il supporto tecnico di competenza ogni qualvolta venga segnalato o riscontrato di iniziativa degli uffici in modo circostanziato, un presunto illecito nelle materie di competenza".
Dal complesso delle proposizioni riportate si ricava che in sostanza l’Amministrazione comunale ha inteso comunicare al ricorrente quanto segue: a) che i sopralluoghi possono essere effettuati, dal personale tecnico dell’Ente, solo in caso di segnalazioni circostanziate di presunti illeciti in materia urbanistica ed edilizia; e b) che in mancanza di segnalazioni circostanziate l’Ente non effettua sopralluoghi su semplice richiesta di privati.
Dal tenore di tale comunicazione risulta evidente che l’Autorità amministrativa non ha declinato la propria competenza ad effettuare attività di controllo e vigilanza in materia di urbanistica ed edilizia (ed in particolare ad effettuare sopralluoghi su beni di terzi anche ad istanza di privati); ma ha semplicemente affermato che in mancanza delle suindicate condizioni (segnalazione circostanziata di presunti illeciti) detta attività non viene esplicata.
Ne discende che la successiva istanza formulata dal ricorrente – con la quale si chiede al Comune di indicare quale sia l’amministrazione competente ad effettuare la predetta attività di vigilanza – appare francamente illogica, avendo il Comune medesimo già riconosciuto di essere esso stesso l’autorità competente, ma di non avere ragione di intervenire in difetto di segnalazione di illeciti ambientali diversi e ulteriori rispetto ai riscontri già effettuati.
Si deve dunque escludere che nel caso concreto l’Amministrazione intimata avesse l’obbligo di dare riscontro all’istanza del privato.
Per queste ragioni il ricorso va respinto.
Nulla per le spese, non essendosi costituite in giudizio le parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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