Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 7 del 13-2-2010
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 26 giugno 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l’art. 117, quarto comma, della Costituzione; Visto l’art. 4, comma 1, lettera l), e l’art. 50 dello statuto della Regione Toscana; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 marzo 2009; Considerato quanto segue: 1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 (disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), demanda alle regioni ed alle province autonome l’istituzione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente a cui affidare lo svolgimento delle attivita’ tecnico-scientifiche connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente e delle ulteriori attivita’ tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale; 2. L’ARPA Toscana (ARPAT) e’ stata istituita con la legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (istituzione dell’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), con cui sono stati disciplinati l’organizzazione, il funzionamento e le competenze; 3. Negli anni successivi all’entrata in vigore della legge regionale n. 66/1995 e’ radicalmente mutato il quadro normativo di riferimento, sia a livello comunitario che nazionale, con una crescente attenzione alle tematiche ambientali ed alla necessita’ di coniugare lo sviluppo economico con un corretto ed equilibrato uso delle risorse ambientali. Cio’ ha comportato un notevole incremento dell’attivita’ amministrativa autorizzatoria e in particolare di controllo; 4. Il Consiglio europeo di Bruxelles ha definito obiettivo primario di ogni politica ambientale quello di coniugare la crescita economica con un corretto ed equilibrato uso delle risorse e con la tutela dell’ambiente ribadendo un concetto gia’ enunciato dal sesto piano d’azione ambientale europeo 2002 – 2010 «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta» (approvato dalla Commissione europea quasi contestualmente al vertice di Johannesburg) che recepisce un lungo percorso volto a rendere effettivo l’art. 6 del trattato istitutivo, il quale richiede di realizzare condizioni di sostenibilita’ dello sviluppo, sia a livello comunitario che regionale; 5. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), ha ridisegnato il sistema dei rapporti e delle competenze in materia ambientale; 6. La Regione Toscana ha fatto proprie tali nuove prospettive legate alla protezione ambientale con l’approvazione della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (istituzione del piano regionale di azione ambientale) e del piano regionale di azione ambientale 2007 – 2010, nonche’ attraverso il piano sanitario regionale 2008 – 2010; 7. L’ARPAT ha saputo negli anni modificare la propria «mission» rispetto al nuovo contesto normativo ma ha dovuto confrontarsi anche con i limiti di una legge istitutiva non piu’ corrispondente alle esigenze proprie ed a quelle della nuova programmazione; 8. Nella risoluzione 16 maggio 2007, n. 43, collegata alla deliberazione del consiglio regionale 16 maggio 2007, n. 59 (parere ai sensi dell’art. 11, comma 5, dello statuto. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT». Bilancio preventivo economico annuale 2007 e pluriennale 2007/2009), si ribadiva l’importanza di provvedere alla formulazione di una proposta di legge che sostituisse l’attuale legge regionale n. 66/1995 istitutiva dell’ARPAT, proprio al fine di rispondere alle nuove esigenze di un mutato contesto regionale, nazionale ed internazionale; 9. E’ necessaria una riforma che rilanci e rafforzi l’attivita’ dell’ARPAT, tenendo conto della esperienza passata e delle nuove istanze cosi’ da garantire sempre maggiore qualita’ dei controlli e i piu’ alti standard di qualita’ e sicurezza ambientali; 10. Occorre procedere ad una revisione della disciplina dell’ARPAT che, oltre ad accentuare il ruolo strategico dell’agenzia quale ente strumentale alle attivita’ del sistema complessivo degli enti pubblici competenti in materia di tutela dell’ambiente e della salute, consenta, soprattutto attraverso la rivisitazione del meccanismo di programmazione, di massimizzare la qualita’, l’efficienza e l’efficacia delle attivita’ agenziali; 11. Diviene strategica una nuova definizione delle attivita’ istituzionali che, anziche’ rinviare ad un’elencazione dettagliata, individui le aree di competenza dell’ARPAT, per una piu’ chiara comprensione del ruolo alla stessa affidato; 12. Le complesse interazioni tra societa’ ed ambiente necessitano di approfondimenti cosi’ come di un piu’ alto livello di comprensione a cui ARPAT e’ chiamata a contribuire attraverso le attivita’ di supporto, controllo ed informazione da essa svolte. Cio’ al fine di assicurare un sempre maggior livello di protezione ambientale ed un piu’ esaustivo quadro conoscitivo che, tenendo anche conto delle raccomandazioni dell’Agenzia europea per l’ambiente contenute nelle «Linee guida per la collezione ed elaborazione dei dati» (1998), determini le pressioni, gli impatti e lo stato dell’ambiente e contribuisca a chiarirne i legami con le cause determinanti; 13. Occorre rafforzare e rendere centrale le attivita’ di controllo, finalizzate ad ottenere un alto livello di protezione ambientale attraverso il controllo della conformita’ alla vigente normativa ed alle prescrizioni ambientali fissate negli atti autorizzativi rilasciati dalle autorita’ competenti. Occorre altresi’ consolidare l’attivita’ di supporto tecnico scientifico, nonche’ quella di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale; 14. E’ necessario uniformarsi a quanto disciplinato nella raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio del 4 aprile 2001 (2001/331/CE, GUCE L. 118/41 del 27 aprile 2001), in cui si definisce «controllo» la serie complessa di azioni interrelate quali la repressione delle violazioni della normativa, le finalita’ conoscitive, le finalita’ valutative, inclusi gli autocontrolli, preventive e successive dirette anche all’individuazione di misure d’intervento, nonche’ finalita’ di pubblicita’ e informazione al pubblico; 15. E’ necessario identificare univocamente i settori di attivita’ dell’ARPAT in uno schema di carta dei servizi e delle attivita’ allegato alla legge in modo da poter disporre di uno strumento dinamico per l’aggiornamento dei settori d’intervento dell’agenzia in seguito a variazioni del quadro normativo di riferimento che in campo ambientale e’ sottoposto a frequenti mutamenti e aggiornamenti; 16. E’ necessario definire uno strumento per la programmazione delle attivita’ dell’ARPAT che, partendo dalla loro individuazione puntuale e dai livelli minimi da garantire su tutto il territorio regionale, distingua tra attivita’ obbligatorie e non obbligatorie definendo la tipologia, il livello, il soggetto beneficiario, il costo, i tempi di erogazione ove pertinenti e l’eventuale fonte normativa o l’atto di programmazione che tale attivita’ prevede; tenuto conto della rilevanza di tale strumento, denominato «carta dei servizi e delle attivita’» e delle ricadute dello stesso sull’intero territorio regionale, esso e’ approvato, aggiornato e modificato dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentiti i soggetti partecipanti ai tavoli di concertazione; 17. La carta dei servizi e delle attivita’, identificando e definendo le tipologie di attivita’ istituzionali, serve anche a rafforzare l’imparzialita’ e la terzieta’ dell’ARPAT; 18. A seguito del mutamento del quadro istituzionale e del completamento del trasferimento delle funzioni di amministrazione attiva agli enti locali, e’ necessario nella programmazione delle attivita’ dell’ARPAT assicurare un ruolo di impulso agli enti istituzionali titolari delle funzioni pubbliche di protezione ambientale. A tal fine occorre definire un maggiore raccordo tra gli enti pubblici che si avvalgono dell’ARPAT attraverso l’istituzionalizzazione di una apposita conferenza permanente, che si articola a livello regionale e provinciale, in cui vengano recepite le richieste, previste le relative risorse finanziarie e garantita la multi referenzialita’ nei confronti dei diversi soggetti istituzionali afferenti il campo dei controlli e della tutela ambientale; 19. Alla conferenza permanente, sia a livello regionale che provinciale, sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, delle professioni, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste, mentre un ulteriore momento di confronto tra ARPAT e parti sociali e’ assicurato dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 496/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1994; 20. Poiche’ il ruolo dell’ARPAT si sostanzia nello svolgimento di attivita’ a supporto degli enti pubblici competenti in materia di tutela ambientale e della salute, e in considerazione della necessita’, evidenziata dall’autorita’ garante della concorrenza e del mercato (decisione del 4 novembre 2002) di individuare correttivi idonei ad eliminare l’effetto distorsivo derivante dalla commistione tra attivita’ pubblicistica di controllo e attivita’ privatistica di consulenza, le attivita’ rese ai soggetti privati si devono limitare ai soli casi in cui la normativa vigente imponga a questi ultimi di avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell’ARPAT; 21. Si riscontra la necessita’ di introdurre un maggior coordinamento ed un riferimento piu’ esplicito alla relazione tra programmazione regionale e attivita’ dell’ARPAT. Si ritiene in tal senso che il piano regionale di azione ambientale per la sua stessa natura di piano legato a tematiche ambientali ma anche per la sua connaturata coerenza con il programma regionale di sviluppo, sia lo strumento piu’ idoneo a costituire il punto di riferimento su cui orientare le attivita’. D’altra parte, svolgendo 1’ARPAT attivita’ integrate con quelle delle aziende sanitarie locali si ritiene che il piano sanitario regionale possa costituire riferimento per l’insieme degli interventi legati direttamente alla tutela della salute; 22. Il finanziamento dell’ARPAT allo stato attuale appare non completamente correlato alle attivita’ che essa svolge ed e’ chiamata a svolgere dalla Regione e dagli enti locali e si deve quindi procedere alla revisione del sistema dei finanziamenti attraverso criteri e strumenti per l’individuazione del nucleo di attivita’ che, in quanto considerate strategiche, siano finanziate dalla Regione, rimettendo agli altri enti pubblici richiedenti il finanziamento delle restanti attivita’; 23. Laddove previsto dalla normativa vigente, al finanziamento pubblico concorrono anche quote derivanti da forme di compartecipazione a tributi o tariffe per servizi ambientali, oltre che gli oneri posti, sempre dalla normativa statale vigente, a carico dei privati in attuazione del principio «chi inquina paga»; Si approva la presente legge: Art. 1 Oggetto della legge 1. La presente legge disciplina l’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), gia’ istituita ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (istituzione dell’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 (disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente).
Art. 2
Finalita’ dell’ARPAT
1. L’ARPAT concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e
contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e
misurabile dell’ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle
funzioni pubbliche di tutela dell’ambiente e della salute di cui agli
articoli 5 e 10.
Art. 3 Natura dell’ARPAT 1. L’ARPAT e’ un ente con personalita’ giuridica di diritto pubblico, istituito ai sensi dell’art. 50 dello statuto, dotato di autonomia tecnico-giuridica, tecnico-scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile secondo quanto previsto dalla presente legge. 2. L’ARPAT garantisce l’imparzialita’ e la terzieta’ nell’esercizio delle attivita’ ad essa affidate.
Art. 4
Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) pressioni sull’ambiente: gli effetti delle diverse attivita’
antropiche sull’ambiente, quali le emissioni in aria, acqua e suolo,
nonche’ gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l’uso di risorse
naturali;
b) stato dell’ambiente: la qualita’ delle componenti delle
matrici ambientali;
c) impatti: qualsiasi alterazione prodotta dalle pressioni
antropiche sugli ecosistemi e sulla salute pubblica;
d) livello dell’attivita’: standard qualitativi e quantitativi
dell’attivita’ medesima;
e) controllo ambientale: e’ il complesso delle attivita’ di cui
all’art. 7, pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo
livello di protezione ambientale, nel rispetto delle normative
vigenti ed altresi’ delle prescrizioni contenute nei provvedimenti
amministrativi attuativi delle normative medesime;
f) carta dei servizi e delle attivita’, di seguito denominata
«carta», come definita all’art. 13.
Art. 5
Attivita’ istituzionali dell’ARPAT
1. Le attivita’ istituzionali sono quelle attivita’
tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, delle
province, dei comuni, delle comunita’ montane e degli enti parco
regionali nell’interesse della collettivita’ e consistenti in:
a) attivita’ di controllo ambientale, come definite all’art. 7;
b) attivita’ di supporto tecnico-scientifico, come definite
all’art. 8;
c) attivita’ di elaborazione dati, di informazione e conoscenza
ambientale, come definite all’art. 9.
2. L’ARPAT svolge le attivita’ istituzionali di cui al comma 1,
con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.
3. La carta di cui all’art. 13, definisce le attivita’
istituzionali, di cui al comma 1, che l’ARPAT e’ tenuta a svolgere
con riferimento alle matrici di cui al comma 2.
Art. 6 Rapporti con altri enti pubblici 1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle attivita’ di cui all’art. 5, l’ARPAT collabora con l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell’art. 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il sistema regionale della protezione civile, nonche’ con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all’attivita’ di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela.
Art. 7 Attivita’ di controllo ambientale 1. Le attivita’ di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), consistono nel campionamento, nell’analisi e misura, nel monitoraggio e nell’ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonche’ nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti. 2. Le attivita’ di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.
Art. 8
Attivita’ di supporto tecnico-scientifico
1. Le attivita’ di cui all’art. 5, comma 1, lettera b),
consistono nell’assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di
cui all’art. 5 nell’esercizio delle loro funzioni amministrative in
materia ambientale con particolare riferimento alla formulazione di
pareri e valutazioni tecniche.
Art. 9 Attivita’ di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale 1. Le attivita’ di cui all’art. 5, comma 1, lettera c), consistono nella raccolta, nell’organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell’esercizio delle attivita’ istituzionali di cui agli articoli 5 e 10 o comunque ad altro titolo detenuti e validati. Esse sono finalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull’ambiente ed il suo stato, ed a garantire un’informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/ CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale).
Art. 10
Attivita’ istituzionali connesse alla tutela della salute
1. La carta di cui all’art. 13, definisce altresi’ le attivita’
istituzionali connesse alla tutela della salute che l’ARPAT e’ tenuta
a svolgere e consistenti in attivita’ di controllo ambientale e di
supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture
del servizio sanitario regionale per l’esercizio delle loro funzioni
in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a
quelle di prevenzione collettiva.
2. Nell’ambito delle direttive regionali di cui all’art. 15, la
giunta regionale assicura l’integrazione e la collaborazione tra
ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello
svolgimento delle attivita’ di cui al presente articolo.
Art. 11
Attivita’ istituzionali obbligatorie e non obbligatorie
1. Costituiscono attivita’ istituzionali obbligatorie:
a) le attivita’ obbligatorie ai sensi della normativa statale e
regionale ovvero degli atti di programmazione regionale;
b) le ulteriori attivita’ di cui agli articoli 5 e 10,
individuate nella carta di cui all’art. 13, come strategiche ed
essenziali ai fini della tutela dell’ambiente e della salute.
2. Costituiscono attivita’ istituzionali non obbligatorie:
a) le attivita’ di cui al comma 1, lettere a) e b), per la
misura eccedente il livello dell’attivita’ obbligatoria;
b) le ulteriori attivita’ di cui agli articoli 5 e 10,
individuate nella carta di cui all’art. 13, come funzionali alla
tutela dell’ambiente e della salute.
3. Per l’espletamento delle attivita’ individuate nella carta di
cui all’art. 13, le amministrazioni pubbliche si avvalgono
dell’ARPAT.
Art. 12
Attivita’ istituzionali rese a soggetti privati
1. Costituiscono altresi’ attivita’ istituzionali le prestazioni
tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati sono tenuti
sulla base della normativa vigente ad avvalersi necessariamente ed
esclusivamente dell’ARPAT.
2. Fatti salvi i casi di cui al comma 1, l’ARPAT non eroga
prestazioni di alcun genere a favore di soggetti privati.
Art. 13
Carta dei servizi e delle attivita’
1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale,
approva la carta, predisposta in conformita’ allo schema di cui
all’allegato A e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente di riferimento, nonche’ degli indirizzi e degli obiettivi
contenuti nel piano regionale di azione ambientale di cui alla legge
regionale 19 marzo 2007, n. 14 (istituzione del piano regionale di
azione ambientale) e nel piano sanitario regionale di cui alla legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario
regionale).
2. L’ARPAT elabora e predispone la carta in conformita’ allo
schema di cui all’allegato A e la trasmette alla giunta regionale.
3. La giunta regionale, previa acquisizione del parere della
conferenza permanente di cui all’art. 14, comma 5, lettera b),
formula la proposta di deliberazione al consiglio regionale per
l’approvazione, l’aggiornamento e la modifica della carta.
4. La carta definisce le attivita’ istituzionali dell’ARPAT
nell’ambito di quelle indicate agli articoli 5 e 10, distinguendole
in obbligatorie e non obbligatorie ai sensi dell’art. 11, tenendo
conto di quanto previsto all’art. 3, comma 2 e all’art. 38.
5. La carta elenca altresi’ le prestazioni rese a soggetti
privati di cui all’art. 12.
6. Lo schema di cui all’allegato A definisce:
a) gli ambiti delle attivita’ istituzionali di cui all’art. 5,
comma 1, con riferimento alle matrici ambientali di cui al comma 2
del medesimo articolo;
b) i dati e le informazioni che la carta deve riportare per
ciascuna attivita’ con particolare riferimento alla tipologia, al
livello dell’attivita’, al soggetto beneficiario, al costo, agli
eventuali tempi di erogazione ed alla eventuale fonte normativa od
all’atto di programmazione che tale attivita’ prevede.
7. Lo schema di cui all’allegato A e’ aggiornato e modificato con
deliberazione del consiglio regionale nel rispetto di quanto previsto
agli articoli 5 e 10.
La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 16 giugno 2009.
(Omissis).
Art. 14 Conferenza permanente 1. Per la programmazione e la verifica delle attivita’ dell’ARPAT, al fine di assicurare la collaborazione tra la Regione e gli enti di cui all’art. 5, comma 1, e’ istituita un’apposita conferenza permanente che si articola a livello regionale e provinciale. 2. La conferenza permanente di livello regionale e’ composta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, e dagli assessori all’ambiente e alla sanita’, nonche’ dai presidenti delle province o loro delegati. 3. Alla conferenza permanente di livello regionale partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale dell’ARPAT e il dirigente regionale responsabile della competente struttura. 4. Alla conferenza permanente di livello regionale sono altresi’ invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, un rappresentante della commissione istituita ai sensi dell’art. 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita’ professionali intellettuali), delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste per le determinazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), nonche’ per le altre determinazioni individuate dalla giunta regionale ai sensi del comma 6. 5. La conferenza permanente di livello regionale: a) formula proposte per l’approvazione delle direttive regionali annuali di cui all’art. 15, sulla base delle richieste degli enti partecipanti alle conferenze provinciali di cui al comma 7 e delle risorse dagli stessi rese disponibili; b) esprime il parere sulla carta di cui all’art. 13; c) esprime il parere sulla proposta di piano annuale delle attivita’ elaborata dal direttore generale dell’ARPAT; d) esprime il parere sul bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, nonche’ sul bilancio di esercizio dell’ARPAT; e) acquisisce i dati relativi alla verifica ed alla rendicontazione dei risultati economici e di attivita’ dell’ARPAT; f) formula valutazioni e proposte in merito all’attivita’ dell’ARPAT. 6. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina con proprio atto le modalita’ di funzionamento della conferenza permanente. 7. La conferenza permanente di livello provinciale, costituita da provincia, comuni, comunita’ montane e enti parco regionali, promuove tra gli enti stessi intese volte a definire le proposte provinciali relative alle determinazioni di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Le proposte provinciali relative alle determinazioni di cui al comma 5, lettere a) e c) devono essere inviate alla conferenza permanente di livello regionale rispettivamente di norma entro il 20 settembre ed il 10 dicembre di ogni anno. 8. Alla conferenza permanente di livello provinciale di cui al comma 7, partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il dirigente della struttura periferica di livello provinciale dell’ARPAT. 9. Alla conferenza permanente di livello provinciale sono altresi’ invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste limitatamente agli argomenti di cui al comma 5, lettere a) e b).
Art. 15
Direttive regionali annuali
1. La Giunta regionale approva entro il 10 ottobre di ogni anno
apposite direttive individuando in particolare:
a) le risorse finanziarie rese disponibili dagli enti di cui
agli articoli 5 e 10, nell’ambito della conferenza permanente di cui
all’art. 14;
b) gli indirizzi per l’elaborazione del piano annuale delle
attivita’ di cui all’art. 16;
c) i criteri per l’integrazione tra ARPAT e le strutture del
servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attivita’ di cui
all’art. 10;
2. Le direttive di cui al comma 1, sono approvate, tenuto conto
delle proposte della conferenza permanente di livello regionale di
cui all’art. 14, comma 5, lettera a), nel rispetto degli indirizzi e
degli obiettivi concernenti l’attivita’ dell’ARPAT contenuti nel
piano regionale di azione ambientale e nel piano sanitario regionale.
Art. 16 Piano annuale delle attivita’ dell’ARPAT 1. Il piano annuale delle attivita’ definisce, sulla base della carta di cui all’art. 13 e nel rispetto delle direttive regionali annuali di cui all’art. 15, le attivita’ istituzionali che l’ARPAT e’ tenuta a svolgere nell’anno di riferimento, nonche’ le linee di intervento relative al biennio successivo. 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale dell’ARPAT elabora e trasmette alla giunta regionale la proposta di piano annuale delle attivita’ e il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale. 3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui all’art. 15 e previa acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all’art. 14, comma 5, lettera c). 4. Nel corso dell’anno di riferimento il piano annuale delle attivita’ puo’ essere integrato con apposita deliberazione della giunta regionale, su proposta dell’ARPAT, sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. La modifica al piano annuale puo’ prevedere ulteriori attivita’, nell’ambito di quelle indicate dalla carta di cui all’art. 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attivita’ gia’ programmate. 5. Il direttore generale dell’ARPAT presenta alla Giunta regionale una relazione sull’avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.
Art. 17 Finanziamento pubblico delle attivita’ dell’ARPAT 1. Le attivita’ istituzionali obbligatorie di cui all’art. 11, comma 1, sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all’art. 30, comma 1, lettera a). 2. Le attivita’ istituzionali non obbligatorie di cui all’art. 11, comma 2, sono finanziate con il contributo integrativo annuale della Regione e degli altri enti di cui all’art. 30, comma 1, lettera b). Tale contributo integrativo e’ posto a carico di ciascun ente in relazione alle attivita’ richieste. 3. Le eventuali ulteriori attivita’ di cui all’art. 16, comma 4, sono finanziate con le risorse aggiuntive degli enti richiedenti, di cui all’art. 30, comma 1, lettera c). 4. 1 contributi e le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono costituite anche dagli oneri a copertura dei costi delle attivita’ svolte da ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio «chi inquina paga» di cui all’art. 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale).
Art. 18 Oneri economici a carico dei privati 1. I costi delle attivita’ istituzionali rese ai soggetti privati di cui all’art. 12 sono a totale carico del soggetto privato richiedente. 2. Nel caso in cui vengano accertate irregolarita’ nella gestione di un impianto o nello svolgimento di un’attivita’, ovvero il superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o l’inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale, i costi delle attivita’ di controllo ulteriori rispetto a quelle finanziate con i contributi di cui all’art. 17 della Regione e degli altri enti, sono posti a carico dei titolari o dei gestori degli impianti e delle attivita’ medesime. Il costo complessivo delle ulteriori attivita’ di controllo e’ definito dalla Regione o dagli altri enti di cui agli articoli 5 e 10 a favore dei quali sono svolte, su proposta dell’ARPAT. 3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, i costi delle attivita’ rese da ARPAT a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati, in attuazione del principio della precauzione di cui all’art. 3-ter del decreto legislativo n. 152/2006, e recepiti nel piano annuale delle attivita’ di cui all’art. 16, possono essere posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori.
Art. 19 Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) 1. L’ARPAT provvede alla raccolta dei dati acquisiti nell’esercizio delle attivita’ di cui agli articoli 5 e 10 tramite il sistema informativo regionale ambientale (SIRA). 2. Il SIRA e’ parte integrante del sistema informativo regionale, secondo la normativa e le disposizioni regionali in materia, si raccorda in tale quadro con il sistema informativo geografico regionale di cui agli articoli 28 e 29 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme in materia di governo del territorio) ed opera come riferimento regionale rispetto al corrispondente sistema informativo nazionale ambientale. 3. Le basi dati del SIRA e i relativi servizi sono costituiti e gestiti dall’ARPAT nel quadro della normativa nazionale e nel rispetto delle norme e disposizioni regionali in materia di societa’ dell’informazione e di sistema informativo regionale. La presente legge e’ stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. (Omissis).
Art. 20
Articolazione organizzativa dell’ARPAT
1. L’ARPAT e’ articolata in una struttura centrale di livello
regionale, in strutture periferiche di livello sovraprovinciale e in
almeno una struttura periferica in ciascuna provincia.
2. Per la disciplina della propria organizzazione interna,
l’ARPAT adotta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, un apposito regolamento, nel rispetto di quanto
previsto dal presente articolo, e lo trasmette alla giunta regionale
per l’approvazione.
3. Nel rispetto delle direttive regionali di cui all’art. 15, il
regolamento di cui al comma 2 individua:
a) le attivita’ da espletare a livello sovraprovinciale al fine
di assicurare la maggior efficacia, efficienza e qualita’ delle
prestazioni dell’ARPAT, con particolare riferimento alle attivita’ di
laboratorio e a quelle di controllo sulle grandi opere e sugli
impianti che determinano significative pressioni sull’ambiente;
b) il relativo bacino di riferimento, tenendo conto del sistema
regionale integrato dei laboratori di sanita’ pubblica e
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e
Lazio.
4. Il regolamento assicura altresi’ funzioni e strumenti per
garantire:
a) lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio
regionale delle attivita’ delle strutture periferiche di livello
provinciale e sovraprovinciale, anche tenendo conto di quanto
previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati
dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA);
b) l’efficacia e la qualita’ delle prestazioni di controllo di
cui all’art. 7.
Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=7&redaz=009R0600&tmstp=1266393355569