(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 15
del 3 aprile 2009)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
La commissione consiliare competente ha espresso il parere
previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ di svolgimento
delle attivita’ sportive e ricreative acquatiche nei corsi d’acqua
demaniali della Regione, in attuazione dell’art. 27 della legge
regionale 22 ottobre 2008, n. 15 «Norme per la tutela e lo sviluppo
del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi
acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e
dell’acquacoltura».
Art. 2 Attivita’ sportiva su corsi d’acqua demaniali 1. Le attivita’ sportive e ricreative acquatiche svolte occasionalmente nei corsi d’acqua appartenenti al demanio idrico sono libere nei limiti individuati nella tabella 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento. 2. L’esercizio delle attivita’ di cui al comma 1 che comporta l’uso in forma stabile dei beni appartenenti al demanio idrico, e’ subordinato alla concessione rilasciata dalla provincia competente per territorio ai sensi della normativa vigente. 3. Il titolare della concessione e’ responsabile di eventuali danni provocati dall’esercizio delle attivita’ sportive e ricreative su corsi d’acqua demaniali. 4. Le attivita’ di cui al comma 2 sono obbligatoriamente sottoposte a valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente.
Art. 3
Attivita’ consentite
1. Nei corsi d’acqua demaniali e’ consentita l’attivita’ di:
a) rafting;
b) canoa;
c) kayak;
d) hydrospeed;
e) torrentismo o canyoning.
2. Nei corsi d’acqua ricompresi all’interno dei siti Natura 2000,
istituiti ai sensi della normativa vigente, non e’ consentita la
navigazione con mezzi diversi da quelli individuati al comma 1.
3. Ai fini della tutela della fauna ittica e degli ecosistemi
acquatici, nei corsi d’acqua demaniali, ad eccezione del fiume
Velino, non e’ consentito il transito con mezzi a motore.
4. Il quad ed il river hiking, intesi come attivita’
escursionistica a piedi nell’alveo bagnato del corso d’acqua, non
possono essere esercitati.
Art. 4 Concessione per l’esercizio delle attivita’ sportive e ricreative 1. I soggetti interessati al rilascio delle concessioni di cui all’art. 2, comma 2, presentano istanza alla provincia competente per territorio. 2. La durata della concessione e’ fissata in sei anni. 3. La concessione puo’ essere rilasciata purche’ il richiedente abbia la necessaria idoneita’ tecnica. 4. All’istanza e’ allegata una relazione indicante i giorni e gli orari in cui si intendono svolgere le attivita’, il numero e il tipo di natanti previsti e le loro caratteristiche tecniche e di omologazione. 5. All’istanza sono allegati, altresi’, i seguenti documenti: a) planimetria catastale 1:2.000 con la delimitazione delle aree di imbarco ed approdo e la quantificazione delle superfici impegnate; b) disegni e sezioni di eventuali strutture necessarie allo svolgimento dell’attivita’; c) individuazione del tratto di corso d’acqua per il quale si chiede la concessione; d) parere favorevole rilasciato dalla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativo alla valutazione di incidenza di cui all’art. 2, comma 4. 6. Il provvedimento di concessione contiene: a) la denominazione del corso d’acqua all’interno del quale viene svolta l’attivita’; b) l’individuazione o l’estensione dell’area di concessione; c) la durata della concessione; d) i tempi e le modalita’ di svolgimento delle attivita’; e) l’ammontare dei diritti annuali; f) eventuali prescrizioni e limitazioni. 7. La provincia competente per territorio puo’ sospendere o revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza obbligo di indennizzo nei confronti del concessionario.
Art. 5
Obblighi del concessionario
1. Il concessionario predispone, per i tratti con numero di
natanti limitato dalla tabella l, un registro delle discese, vidimato
dalla provincia competente per territorio, da compilare prima di ogni
discesa e provvede alla manutenzione ordinaria dell’area e della
struttura di imbarco ed approdo.
2. Il concessionario non puo’ modificare l’alveo, le sponde e il
regime idraulico del corso d’acqua.
3. Il concessionario deve apporre in maniera ben evidente il
proprio logo ed un numero progressivo in tutte le imbarcazioni. Tale
numero e’ riportato nel registro delle discese di cui al comma 1.
4. Il concessionario, previa segnalazione alla provincia
competente, puo’ altresi’ rimuovere e portare fuori dall’alveo
eventuali alberi caduti in esso che impediscano la navigazione.
Art. 6 Autorizzazione per lo svolgimento di raduni e manifestazioni sportive 1. I raduni e le manifestazioni sportive che prevedono l’uso di natanti possono essere effettuate previa autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio. 2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione i soggetti interessati devono indicare i giorni in cui intendono svolgere le attivita’ ed il numero e il tipo di natanti previsti. 3. I raduni e le manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nei corsi d’acqua ricompresi all’interno dei siti Natura 2000 sono sottoposti a valutazione d’incidenza, ai sensi della normativa vigente.
Art. 7
Prescrizioni per lo svolgimento delle attivita’ sportive e ricreative
1. Le attivita’ sportive e ricreative di cui all’art. 3, comma 1,
lettere a), b), c) e d) sono consentite limitatamente ai corsi
d’acqua di cui alla tabella 1, nonche’ al rispetto delle modalita’,
dei periodi e degli orari indicati per ogni singolo tratto nella
stessa tabella 1.
2. Nei tratti di cui al comma 1, le attivita’ sportive e
ricreative non sono consentite nelle zone di frega per la durata del
vincolo e nelle zone di protezione ai sensi degli articoli 15 e 16
della legge regionale n. 15/2008, nonche’ nei tratti a regolamento
specifico, salvo diversa disposizione indicata in tabella 1.
3. Per le attivita’ di cui all’art. 2, comma 3 la partenza,
l’arrivo e le attivita’ di balneazione e acquaticita’ sono effettuate
esclusivamente nei punti d’imbarco ed approdo attrezzati, autorizzati
dalla provincia competente per territorio.
4. La provincia competente per territorio, qualora risulti che la
discesa con natanti non comprometta la riproduzione della fauna
acquatica, puo’ autorizzare, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lettera
r) della legge regionale n. 15/2008, allenamenti o discese con canoa
o kayak, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, nel fiume Velino e
nel fiume Nera limitatamente ai tratti Ferentillo-Arrone, e a valle
della Cascata delle Marmore.
5. Dal 1° aprile al 31 ottobre di ciascun anno la provincia
competente per territorio puo’ autorizzare manifestazioni eccezionali
di carattere sportivo in deroga a quanto previsto in tabella 1.
Art. 8
Sanzioni
1. La violazione delle prescrizioni di cui al presente
regolamento comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste all’art. 46 della legge regionale n. 15/2008.
Art. 9 Norme transitorie e finali 1. I soggetti che gestiscono l’attivita’ di navigazione fluviale all’entrata in vigore del presente regolamento possono presentare domanda di concessione alla provincia competente per territorio entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del regolamento stesso. Fino al rilascio della concessione l’attivita’ medesima puo’ essere esercitata. 2. La Giunta regionale, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, adotta apposito atto al fine di minimizzare l’impatto delle attivita’ sportive e ricreative nei corsi d’acqua demaniali. Fino all’adozione del suddetto atto non sono consentite le attivita’ sportive e ricreative anche nei tratti indicati nella tabella 1 qualora l’altezza del tirante idrico risulti inferiore a cm 40 e la sua larghezza risulti inferiore a m 2,30. 3. Fino all’adozione dell’atto di cui al comma 2 nel fiume Corno l’altezza minima del tirante idrico e’ posto pari a cm 30. 4. La provincia competente per territorio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e 3. Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 1° aprile 2009 LORENZETTI (Omissis).
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-13&task=dettaglio&numgu=7&redaz=009R0536&tmstp=1266393355569