Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-12-2010) 23-02-2011, n. 7050 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Chieti condannava R.N. per il reato di ingiuria.

Ha proposto ricorso il difensore, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge.

Sono pervenuti agli atti la remissione di querela e la relativa accettazione.

Va pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Condanna il querelato alle spese processuali.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poichè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato R. N. al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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